Sentenza 17 febbraio 2010
Massime • 1
La realizzazione, in area assoggettata a vincolo paesaggistico, di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 32 D.L. n. 269 del 2003.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2010, n. 16471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16471 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 17/02/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - N. 335
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 28403/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA CE N. IL 19/09/1960;
avverso la sentenza n. 180/2007 CORTE APPELLO di PALERMO, del 03/10/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
udito il P.G. in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 3.10.2007, confermava la sentenza 27.4.2006 del Tribunale monocratico di Agrigento, che aveva affermato la responsabilità penale di RD IN in ordine ai reati di cui:
- al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 (per avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza della prescritta concessione edilizia, la costruzione di un manufatto in blocchetti di cemento e seminterrato - acc. in Lampedusa, contrada Cala Creta, il 14.1.2004);
- al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (per avere eseguito le opere edilizie anzidette in assenza dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., la aveva condannata alla pena complessiva di mesi uno di arresto ed Euro 23.000,00 di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusive e concessione del beneficio della sospensione condizionale subordinato all'effettiva esecuzione di detto ordine entro 90 giorni dalla formazione del giudicato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la RD, la quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:
- la illegittimità della ritenuta inapplicabilità della normativa di "condono edilizio", posta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, convertito dalla L. n. 326 del 2003. Ella aveva presentato nei termini la relativa istanza ed effettuato il pagamento integrale dell'oblazione dovuta: ciò comporterebbe, pertanto, l'estinzione del reato edilizio a lei ascritto;
- la mancata applicazione della sanatoria ambientale prevista dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308, art. unico, comma 37. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. Nella vicenda che ci occupa si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, poiché si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a) vedi, tra le molteplici decisioni in tal senso, Cass., Sez. 3^ 12.1.2007, n. 6431, Sicignano ed altra (con ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie, integralmente condivisa da questo Collegio); 5.4.2005, n. 12577, Ricci;
1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro;
24.9.2004, n. 37865, Musio.
2. Quanto poi al cd. "condono paesaggistico" - introdotto dalla L. n.308 del 2004, art. unico, comma 37 ed applicabile ai reati paesaggistici compiuti entro e non oltre il 30 settembre 2004 - deve rilevarsi che tale disposizione si riferisce genericamente ai "lavori compiuti su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa" ma pone poi la condizione "che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico".
Ulteriore condizione è che "che i trasgressori abbiano previamente pagato":
- la sanzione pecuniaria di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 167, maggiorata da un terzo alla metà;
- una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determinata, dall'autorità amministrativa competente, tra un minimo di 3.000,00 Euro ed un massimo di 50.000,00 Euro.
La procedura è legislativamente delineata in termini estremamente scarni, in quanto viene previsto soltanto che il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, devono presentare la domanda per l'accertamento della "compatibilità paesaggistica" dei lavori eseguiti all'autorità preposta alla gestione del vincolo e che tale autorità deve pronunciarsi previo parere della Soprintendenza. La pronuncia favorevole estingue il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (già D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163) e "ogni altro reato in materia paesaggistica".
Non è prevista alcuna scansione circa i tempi di svolgimento del procedimento, nulla è stabilito, in particolare, quanto ai contenuti della domanda, alla documentazione da allegare, alla dimostrazione della data effettiva di ultimazione dell'intervento, alle modalità ed ai tempi di pagamento delle sanzioni, alla natura vincolante o meno del prescritto parere della Soprintendenza, al termine entro il quale l'autorità preposta alla gestione del vincolo deve pronunciarsi.
Le nuove disposizioni non prevedono, inoltre, (a sospensione del procedimento penale per il tempo correlato all'esaurimento della procedura e non hanno alcun collegamento con la normativa del condono edilizio di cui al D.L. n. 269 del 2003, che trova i limiti dianzi enunciati in relazione agli abusi commessi in zona vincolata. In tale contesto normativo, mancando un'espressa previsione legislativa (analoga a quella di cui alla L. n. 47 del 1985, art.38), la Corte territoriale non avrebbe potuto sospendere "sine die"
il procedimento, adottando una statuizione non consentita dalla disciplina edilizia ed in attesa di una pronuncia nella specie non ancora intervenuta la cui emanazione è temporalmente rimessa alla discrezione dell'autorità preposta alla gestione del vincolo.
3. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati, scaduta in epoca successiva 29.8.2008: tenuto conto di una sospensione di mesi 1 e giorni 14, dal 2 2.2006 al 16.3.2006 alla pronuncia della sentenza impugnata (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010