Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 1
In tema di condono edilizio, anche in difetto della presentazione dell'istanza di condono (art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326) trova applicazione la sospensione necessaria del procedimento per i reati edilizi (art. 44 della L. 28 febbraio 1985, n. 47), la cui operatività non è però automatica, in quanto non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili.
Commentario • 1
- 1. Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2007, n. 47342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47342 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 15/11/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 02760
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 026946/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GE IO N. IL 06/10/1931;
avverso SENTENZA del 19/03/2007 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 19/3/2007 la Corte di Appello di Salerno confermava la pronuncia emessa il precedente 8/10/2004 dal Tribunale di Vallo della Lucania, con la quale AF EM era stato condannato alla pena di giorni 10 di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda, in concorso di attenuanti generiche e con la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell'opera illecitamente attuata, per aver realizzato una parete perimetrale a chiusura di un terrazzo preesistente, ricavando un nuovo vano, in violazione della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b). Fatto accertato in Perdifumo - frazione di Mercato Cilento - nell'estate 2002.
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto, deducendo:
1) erronea applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 44 in quanto la Corte territoriale aveva applicato la causa di sospensione del procedimento (e della prescrizione) prevista dal suddetto articolo, prescindendo dal concreto inoltro dell'istanza di "condono edilizio" all'autorità competente da parte dell'interessato. Il ricorrente, infatti, mai aveva affermato di volersi avvalere di tale procedura. Conseguentemente, andava dichiarata l'estinzione del reato per maturata prescrizione;
2) nullità della sentenza di primo grado perché, avendo la Corte territoriale individuato il periodo di sospensione dal 2/10/2003 al 10/12/2004, la sentenza del Tribunale era stata pronunciata in pieno periodo di sospensione.
Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo manifestamente infondate le censure che lo sorreggono.
In particolare, destituita di fondamento è la prima censura. La sospensione necessaria prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 44 opera anche nel caso in cui non sia stata presentata domanda di "condono edilizio". Infatti, la ratio della sospensione è quella di evitare che, durante il tempo necessario per la presentazione della domanda, i procedimenti sanzionatori penali possano concludersi in via definitiva, così da vanificare gli effetti del condono stesso (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 5/11/1998, Esposito). Essa, tuttavia, non è automatica e non va astrattamente applicata a tutti i procedimenti per reati urbanistici teoricamente interessati al condono, ma solo a quelli aventi ad oggetto opere - come quella in esame - che abbiano oggettivamente i requisiti per la condonabilità del D.L. n. 269 del 2003, ex art. 32, convertito nella L. n. 326 del 2003. La sospensione del procedimento per reati edilizi L. n. 47 del 1985, ex art. 44 non può, pertanto, essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che - in tale ipotesi - l'eventuale periodo di sospensione deve necessariamente essere considerato ai fini del computo dei termini prescrizionali (cfr. Cass. Sez. 3, 17/11/2005 n. 563, Martinico). Nella specie, trattandosi di illecito edilizio astrattamente "condonabile", accertato nell'estate del 2002, al periodo ordinario di prescrizione maturata in data 21/12/2006, va aggiunto l'ulteriore periodo di sospensione ex lege di mesi 10 e giorni 28, con la conseguenza che il termine ultimo di estinzione del reato ex art. 157 c.p. deve essere fissato alla data del 18/11/2007.
Manifestamente infondata deve ritenersi anche la seconda doglianza, non essendosi verificato alcun vizio "in procedendo" per essere stata pronunciata la sentenza di primo grado malgrado il periodo di "sospensione", che può essere accertata anche in sede di giudizio finale, "sospensione" della quale, oltretutto, il ricorrente non ha mai inteso avvalersi. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007