Sentenza 1 ottobre 1991
Massime • 1
In mancanza di impugnazione, la sospensione del procedimento, anche se disposta fuori dei limiti consentiti, produce i suoi effetti propri, tra cui la sospensione del corso della prescrizione.
Commentario • 1
- 1. Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/10/1991, n. 10849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10849 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Primo Presid. Aggiunto
1. Dott Gaetano LO COCO Presidente Udienza pubblica
2. " AL IA " del. 1 .X.1991
3. " Alfredo Carlo MORO Consigliere SENTENZA
4. " GI DI MA " N. 11
5. " EM IT " REGISTRO GENERALE
6. " Francesc SIENA " rel. N. 3918/91
7. " BR LL PE "
8. " ER FE "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA GI nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Lecco in data 13/12/1990. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Francesco SIENA;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. APONTE che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 12 dicembre 1986 il Pretore di Lecco condannava LL GI alla pena di giorni venti di arresto e lit.500.000 di ammenda, perchè dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 17 lett.b) legge n.10/77 (esecuzione di opere edilizie senza concessione e 734 C.P. (alterazione di bellezze naturali). Su gravame dell'imputato, il Tribunale di Lecco, dapprima, con sentenza 18.6.1987 dichiarava estinto per intervenuta amnistia il reato di cui all'art. 734 C. P., ordinando la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 22 legge n.47/85, e poi - con decisione in data 13/12/90, confermava la sentenza impugnata, dopo aver provveduto alla revoca della disposta sospensione. Ricorre per cassazione l'imputato e deduce come unico motivo la prescrizione del reato, argomentando che la sospensione del procedimento ai sensi del citato art. 22 è prevista solo per il breve tempo (sessanta giorni) necessario per l'esaurimento della procedura amministrativa della concessione in sanatoria e non per i più lunghi tempi richiesti dalla conclusione della fase contenziosa amministrativa.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite penali, su richiesta del Presidente della terza sezione penale, per l'esistente contrasto giurisprudenziale sulla interpretazione dell'art.22 legge n.47/85. MOTIVI LL DECISIONE
Preliminare ad ogni altra questione è la valutazione giuridica della disposta sospensione del procedimento penale in attesa dell'esaurimento del procedimento giurisdizionale amministrativo. Premesso che il Tribunale di Lecco, con due distinti provvedimenti in data 18 giugno 1987 e 6 ottobre 1988, ha ordinato, su richiesta dell'imputato, la sospensione del procedimento penale in attesa, prima della definizione del procedimento giurisdizionale dinanzi al TAR e, poi, di quello davanti al Consiglio di Stato, non v'è dubbio che tali ordinanze, non impugnate dal P.M., abbiano determinato gli effetti propri della sospensione del procedimento e cioè la sospensione, ai sensi dell'art. 159 C.P., del corso della prescrizione.
Se così è, la questione giuridica relativa alla corretta interpretazione dell'art. 22 della legge n.47/85, sollevata dall'imputato nell'errato presupposto che se la sospensione fosse stata disposta fuori dei limiti consentiti sarebbe rimasta senza effetto pur in mancanza di impugnazione (e di annullamento) dell'ordinanza relativa, non viene in discussione, dovendosi nel caso specifico prendere comunque in considerazione unicamente l'intera durata della sospensione del termine prescrizionale, stanti i provvedimentí sospensivi adottati dal giudice d'appello. Di conseguenza, dovendosi tenere conto del periodo di sospensione della prescrizione, decorrente dal 18.6.87 al 10.10.90 (ordinanza di revoca), deve ritenersi infondato l'unico motivo dedotto dal ricorrente, non essendo decorso il termine massimo di prescrizione previsto per il reato ascritto allo imputato (20/11/84 - 12/9/92). Il ricorso va, pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di lire 500.000 (cinquecentomila) a favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 1 Ottobre 1991.