Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2008, n. 17954
CASS
Sentenza 26 febbraio 2008

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In tema di sanatoria edilizia, anche a seguito della entrata in vigore dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 (recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") che, nei procedimenti ad istanza di parte, impone la comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria determina il formarsi il silenzio - rifiuto dell'Amministrazione in base al disposto dell'art. 36, comma terzo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (disciplina analoga a quella prevista dall'abrogato art. 13, comma secondo, della L. 28 febbraio 1985, n. 47), cui consegue il venir meno dell'obbligo per il giudice penale di disporre la sospensione del procedimento.

In materia edilizia, nell'ipotesi di interventi edilizi eseguiti in area paesaggisticamente vincolata per i quali è sufficiente la mera denuncia di inizio attività, la loro realizzazione "sine titulo" (o per non aver presentato la d.i.a. ovvero per non aver conseguito il nulla osta dell'autorità tutoria) non è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva, il quale è integrato solo nell'ipotesi di interventi edilizi ammessi al regime della cosiddetta super-d.i.a., in virtù del combinato disposto degli artt. 22, comma terzo e 44, comma secondo bis, del d.P.R. n. 380 del 2001.

In tema di sanatoria edilizia, l'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda determina il formarsi del silenzio - rifiuto della P.A. competente, con conseguente cessazione dell'obbligo del giudice penale di disporre la sospensione del procedimento, pur permanendo il potere dell'autorità amministrativa di rilasciare tardivamente la concessione in sanatoria ove accerti, oltre tale termine, l'esistenza dei relativi presupposti.

In tema di sanatoria edilizia, il termine di sessanta giorni entro il quale l'autorità competente deve pronunciarsi sulla relativa domanda decorre, anche nel caso di abuso edilizio in zona vincolata, dalla data di presentazione di quest'ultima e non dalla data di acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica.

Commentari4

  • 1Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca Ramacci
    Luca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …

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  • 3Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitato
    Alessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016

  • 4Le opere di livellamento e consolidamento di terreni agricoli in aree vincolate a tutela dell’ambiente. Il regime amministrativo e la tutela penale apprestata dal…
    Garzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2014

    SOMMARIO: 1. Il caso specifico. – 2. La disciplina dell'attività edilizia ed il sistema sanzionatorio penale apprestato dal D.P.R. 380/2001. – 3. In particolare, le opere di livellamento e consolidamento di terreni agricoli in aree vincolate a tutela dell'ambiente. 1. Il caso specifico. – Le attività d'indagine, specificatamente apprestate dal Corpo Forestale dello Stato a tutela dell'ambiente, consentivano di accertare che in area sottoposta a plurimo vincolo paesaggistico, era stato modificato lo stato dei luoghi mediante il riempimento ed il livellamento con materiale inerte di un terreno esteso circa 500 mq, nonché di una strada lunga 1000 metri e larga 3. In conseguenza di tanto, il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2008, n. 17954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17954
Data del deposito : 26 febbraio 2008

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