Sentenza 13 luglio 2006
Massime • 1
La disposizione dell'art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999 (ora art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004) non disciplina una ipotesi di "reato proprio" e non ha quindi come destinatari soltanto i proprietari del bene vincolato ed i soggetti a questi equiparati ovvero i committenti di "lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici" ma sanziona chiunque trasgredisca le disposizioni poste a tutela dei vincoli.
Commentario • 1
- 1. Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2006, n. 40434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40434 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 13/07/2006
Dott. MIRANDA Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1400
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 15883/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN EO, n. a Messina il 28.4.1939;
avverso la sentenza 20.09.2005 della Corte di Appello di Messina;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, limitatamente al reato sub c), per intervenuta prescrizione ed elisione della relativa pena. Rigetto del ricorso nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 20.9.2005, in parziale riforma della sentenza 23.12.2004 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sezione distaccata di Milazzo:
a) ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di BI NA in ordine ai reati di cui:
- al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (per avere eseguito lavori edilizi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza la prescritta autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo - in Monforte San Giorgio, in data anteriore e prossima al 14.5.2002);
- alla L. n. 64 del 1974, artt. 9, 10, 17, 18 e 20 (per avere eseguito i medesimi lavori senza darne avviso all'Ufficio del Genio Civile, senza la preventiva autorizzazione scritta di tale Ufficio e senza la preventiva presentazione dei calcoli di stabilità);
b) con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche ed essendo stati unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., confermava la condanna alla pena complessiva di giorni 60 di arresto ed Euro 18.000,00 di ammenda, con la concessione dei doppi benefici di legge;
c) revocava gli ordini di demolizione delle opere abusive e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il BI, il quale ha eccepito:
- violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., nonché vizio di motivazione, quanto alla denunziata diversità tra i fatti descritti nel decreto che ha disposto il giudizio e quelli per i quali è stata pronunciata condanna: egli, invero era stato chiamato a rispondere delle contravvenzioni specificate in epigrafe quale proprietario dell'immobile interessato da lavori edilizi o committente di tali lavori, mentre era stato poi ritenuto responsabile nella qualità di direttore dei lavori medesimi, pur non essendogli stata contestata un'ipotesi di concorso ex art. 110 cod. pen.;
- la prescrizione delle contravvenzioni alla L. n. 64 del 1974 già al momento della pronuncia di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente ai reati di cui alla L. n. 64 del 1974 (capo C della rubrica), perché estinti per prescrizione.
Trattasi di contravvenzioni punite con sola ammenda, commesse in epoca anteriore al 14.5.2002, sicché il termine massimo prescrizionale (di anni tre, ex art. 157 c.p. e art. 160 c.p., u.c.), si è definitivamente compiuto il 14.5.2005, cioè in epoca antecedente alla pronuncia della stessa sentenza impugnata. Non può tenersi conto delle sospensioni disposte ai sensi della L. n. 47 del 1945, art. 44, perché si applicano i principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 24.11.1999, n. 22, ric. Sadini - secondo cui, ove (come nella fattispecie in esame) non sussistano i presupposti del condono edilizio, "non solo non può essere applicata la sanatoria ma neppure può ritenersi la sospensione del procedimento penale (con le ovvie conseguenze con riguardo alla prescrizione del reato) e ciò indipendentemente dal fatto che il giudice abbia disposto o negato la sospensione del procedimento, dovendosi nel primo caso ritenere la sospensione inesistente".
In seguito alla pronunzia di prescrizione dei reati sismici deve essere eliminata la pena di Euro 6.000,00 di ammenda, inflitta per tali reati ex art. 81 cpv. cod. pen.. A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 101 (già della L. n. 64 del 1974, art. 26), copia della presente sentenza deve essere trasmessa all'Ufficio tecnico della Regione Siciliana per le determinazioni di competenza.
2. Il ricorso, invece, deve essere rigettato nel resto, poiché infondato.
2.1 Correttamente, infatti, nella specie, la Corte territoriale non ha ravvisato violazione dell'art. 521 c.p.p.. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema il principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza non va inteso in senso rigorosamente formale o meccanicistico ma, conformemente al suo scopo ed alla sua funzione, in senso realistico e sostanziale.
La verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi, quindi, in un pedissequo e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, ma va condotta sulla base della possibilità assicurata all'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto, sicché deve escludersene la violazione ogni volta che non sia ravvisabile pregiudizio delle possibilità di compiuta difesa.
Le Sezioni Unite - con la sentenza n. 16 del 22.10.1996, ric. Di Francesco - hanno affermato, in particolare, che "con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicate, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione" e "... vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione".
Nella specie, i contenuti essenziali dell'addebito erano fin dall'origine riferiti a specifici lavori eseguiti in mancanza di provvedimenti abilitativi (parametro di riferimento dell'attività difensiva) ed in ordine a tale accusa l'imputato ha avuto piena possibilità di difendersi attraverso la prospettazione di una propria assoluta estraneità ovvero l'illustrazione dei limiti del suo effettivo contributo causale.
2.2 Il reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (attualmente D.Lgs. n. 42 del 2005, art. 181, comma 1) non è un "reato proprio" e non ha come destinatali soltanto i proprietari del bene vincolato ed i soggetti a questi equiparati, ovvero i committenti di "lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici".
Esso può essere anche commesso, invece, da qualsiasi altro soggetto che, pur non essendo titolare di poteri o facoltà sul bene protetto, può di fatto, con il proprio comportamento, modificare la condizione materiale o giuridica dello stesso nel senso vietato dalla norma. Questa, infatti, è rivolta a "chiunque" trasgredisca le disposizioni poste a tutela degli immobili vincolati e, quindi, anche al terzo che non si ponga in rapporto qualificato (sia pure di mero possesso) con la cosa.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle contravvenzioni di cui alla L. n. 64 del 1974 (capo C della rubrica), perché estinte per prescrizione, ed elimina la relativa pena di Euro 6.000,00 di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto. Dispone la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio tecnico della Regione Siciliana.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2006