Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
In tema di condono edilizio, l'imputato ha diritto alla sospensione del processo in quanto la domanda di condono sia relativa ad un immobile ultimato entro il 31 dicembre 1993. Ne consegue che il giudice del merito legittimamente prosegue nel processo allorché accerti che la domanda di condono sia strumentale o dilatoria ed inerisca ad un fabbricato non ultimato entro il termine stabilito dalla legge (art.44, L.28 febbraio 1985, n.47 in relazione all'art. 39, comma 1, della L.23 dicembre 1994, n. 724).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/1999, n. 5452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5452 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati: Udienza pubblica
DR. GIOVANNI PIOLETTI PRESIDENTE del 17.3.99
DR. RAFFAELE RAIMONDI CONSIGLIERE SENTENZA
DR. GUIDO DEL MAIO CONSIGLIERE N. 907
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE RELATORE REGISTRO GENERALE
DR. CARLO GRILLO CONSIGLIERE N.47885/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SOMMA GENNARO N. A TORRE DEL GRECO IL 14.8.43 IVI RES. VIA S. MARIA LA BRUNA IV TRAV. 26
contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli 17.9.98 la quale, parzialmente riformando la sentenza del Pretore di Torre Annunziata 10.4.97, rideterminava la pena in mesi tre di arresto e lit. 20 milioni di ammenda per i reati di cui agli artt.
- 20 lett. c della Legge n. 47\85 per avere eseguito, in zona sottoposta a vincolo paesistico, paesaggistico, ambientale, archeologico, idrogeologico e di inedificabilità, in assenza di concessione edilizia, opere consistite in un corpo di fabbrica composto di pieno seminterrato o piano rialzato, 9 pilastri e solai di copertura del seminterrato e del piano rialzato;
piano seminterrato completo di muri di tompagno, piano rialzato alla sola in struttura in c.a.;
- 2,13,4,14, della Legge n. 1086\71, per avere realizzato le strutture in cemento armato senza progetto esecutivo, senza previa denuncia al Sindaco ed all'Ufficio tecnico competente e senza direzione dei lavori da parte di tecnico idoneo;
- 1 sexies della Legge n. 431\85, per avere eseguito le opere edili suddette in zona sottoposta a vincolo, senza la prescritta autorizzazione .
Accertati in Boscoreale il 2.1.95.
udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale della Repubblica dr. Ciampoli il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Condannato in primo e in secondo grado per i reati indicati in epigrafe, ricorre per Cassazione l'imputato deducendo due motivi.
2. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, della legge penale e di quella sul condono edilizio, per non avere il giudice sospeso il processo in presenza di una domanda di sanatoria tempestivamente presentata.
3. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce mancanza insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606 CPP lett. (e) per essere stato erroneamente escluso che il fabbricato fosse completo al 31.12.93.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato. In tanto l'imputato ha diritto alla sospensione del processo, in quanto la domanda di condono sia relativa ad un immobile ultimato entro il 31.12.93. Quando il giudice del merito accerta che la domanda di condono è soltanto strumentale o dilatoria ed inerisce ad un fabbricato non ultimato entro il termine stabilito, legittimamente prosegue nel processo. Infatti la verifica della condonabilità delle opere in relazione al tempo della loro realizzazione non sfugge all'accertamento del giudice penale.
5. La realizzazione al rustico del manufatto comporta che la copertura deve essere completata e i muri perimetrali debbono essere tamponati. Non costituisce completamento della costruzione al rustico la semplice realizzazione delle strutture portanti in cemento armato, senza le tamponature laterali. Nella fattispecie, come ha accertato il giudice del merito, solo il piano seminterrato era tamponato, mentre non lo era la parte residua. Vedi al riguardo Cass. n. 9011\97. Tale stato di fatto permaneva alla data dell'accertamento, 2.1.95, talché ogni richiesta di condono devesi considerare irrilevante.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999