Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 31.
(Devoluzione dei beni).
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformita' dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorita' governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorita' governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di cio' che hanno ricevuto.
(Devoluzione dei beni).
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformita' dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorita' governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorita' governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di cio' che hanno ricevuto.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Modena, sentenza 09/03/2021, n. 385Provvedimento: […] Gli attori sostengono che tale previsione debba qualificarsi quale onere ex art. 793 c.c. che grava sul donatario e che deve essere adempiuto dal liquidatore, prima ancora dell'apertura della fase di devoluzione ex art. 31 c.c., essendo equiparabile ad un “debito” della CP_3 La convenuta sostiene invece che tale clausola non possa qualificarsi come onere trattandosi di una semplice indicazione, con valore di mero auspicio, nei confronti dell'autorità amministrativa competente per l'esercizio della funzione devolutiva, […]Leggi di più...
- illiceità onere·
- vincolo di destinazione·
- art. 793 c.c.·
- art. 31 c.c.·
- onere donazione·
- devoluzione beni fondazione·
- donazione modale·
- controllo autorità amministrativa·
- art. 794 c.c.·
- compensazione spese legali