Articolo 44 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47
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26 novembre 2003
Art. 44. (Sospensione dei procedimenti)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione , quelli penali nonche' quelli connessi all'applicazione dell' articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765 , attinenti al presente capo.
La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 .
Decorso il termine del 30 settembre 1986 senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia.
((I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati)) .
Entrata in vigore il 26 novembre 2003
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