Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2005, n. 29253
CASS
Sentenza 24 giugno 2005

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In materia edilizia, nell'ipotesi in cui il procedimento penale per violazioni edilizie sia stato sospeso, a seguito della presentazione della domanda di condono edilizio, con ordinanza emessa legittimamente al momento della sua pronuncia, il successivo accertamento della inesistenza dei requisiti per l'applicazione della causa estintiva non produce effetti sulla intervenuta sospensione del corso della prescizione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2005, n. 29253
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29253
Data del deposito : 24 giugno 2005

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