Versione
17 marzo 1985
17 marzo 1985
Art. 31. (Sanatoria delle opere abusive)
Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983 ed eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformita' dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.
Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici gia' esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.
Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresi' provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonche', salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.
Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell' articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486 , dell' articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , e del decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529 , non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria gia' presentate, devono adottare per la definitiva determinazione dell'oblazione ai sensi della presente legge.
Per le opere ultimate anteriormente al 1 settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell' articolo 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'articolo 34 della presente legge.
Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983 ed eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformita' dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.
Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici gia' esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.
Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresi' provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonche', salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.
Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell' articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486 , dell' articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , e del decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529 , non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria gia' presentate, devono adottare per la definitiva determinazione dell'oblazione ai sensi della presente legge.
Per le opere ultimate anteriormente al 1 settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell' articolo 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'articolo 34 della presente legge.
Commentari • 69
- 1. È possibile realizzare nuovi interventi su un immobile condonato?Accesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 7 marzo 2025 · 17.71698
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/06/2025, n. 4709Provvedimento: […] Essendo stato ultimato l'abuso de quo entro il 31 dicembre 1993, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23/12/1994 n. 724, le interessate presentavano due distinte istanze di condono, ai sensi dell'art. 39 di detta legge, che si raccorda e rinvia all'art. 31 della legge 47/1985, ciascuna per l'appartamento di riferimento e, segnatamente: […] Il provvedimento richiama al riguardo il punto 3.1 della Circ. M.LL.PP. 30 luglio1995 n. 3357/95, che fornisce chiarimenti proprio in merito ai “soggetti legittimati” alla richiesta di sanatoria di cui all'art. 31, legge 47/1985, testualmente affermando, quindi, che “… nulla vi è da eccepire sul fatto che la sig.ra -OMISSIS- fosse abilitata alla presentazione dell'istanza…” e che “-OMISSIS- è soggetto legittimato alla presentazione della domanda”.Leggi di più...
- giurisprudenza amministrativa·
- annullamento diniego condono·
- ripristino stato dei luoghi·
- limite volumetrico·
- art. 31 legge 47/1985·
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