Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di violazioni edilizie,la sospensione dell'azione penale disposta dal giudice, che si ricollega alla richiesta di concessione in sanatoria, può durare per il periodo di sessanta giorni previsto dall'art.13 della legge n. 47 del 1985 per il formarsi del silenzio- rifiuto. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la prescrizione del reato edilizio, non ritenendo computabile la sospensione effettuata dal Pretore in misura eccedente quella obbligatoria ex art. 13 legge n.47 del 1985, e non potendosi qualificare come sospensione facoltativa, in assenza delle condizioni previste dagli artt. 3 e 479 cod. proc pen.).
Commentario • 1
- 1. Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/1999, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE Davide Presidente del 26.01.99
1. Dott. ZUMBO Antonio Consigliere SENTENZA
2. " IS CE " N. 217
3. " DI LA CE " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE RA " N. 27159/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SA AS n. a Mottola il 6 marzo 1939 avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto del 28 aprile 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del d. Isse che ha concluso per A.S.R. per prescrizione
Svolgimento del processo
AS AL ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, emessa in data 28 aprile 1998,con la quale veniva condannato per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico per aver effettuato uno sbancamento di m.28 x 12 al fine di interrare una cisterna di m.5 x 5 a servizio di un fondo rustico, deducendo quali motivi l'errata applicazione dell'art.1 sexies l. n. 431 del 1985, la violazione dell'art.20 l. n. 47 del 1985,poiché trattavasi di pertinenza o impianto tecnologico a servizio di abitazione, la illogicità manifesta della motivazione sul punto e l'utilizzazione di atto non acquisito regolarmente al dibattimento. Motivi della decisione
I primi due motivi addotti sono infondati, poiché il giudice di merito adeguatamente motiva sul punto senza vizi logici e giuridici, mentre quello processuale è assorbito dalla sussistente causa di estinzione dei reati.
Esclusa l'applicazione di ipotesi più favorevole ex art.129 c.p.p., occorre rilevare che in considerazione della contestazione effettuata ("In agro di Mottola C. da S. Caterina acc. il 10 marzo 1994") e delle argomentazioni in parte confuse sul punto svolte in sentenza, i reati, puniti con pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda sono estinti per prescrizione maturata in data 11 novembre 1998, giacché al termine massimo prescrizionale di anni 4 e mesi 6 occorre aggiungere quello di sospensione ex artt.13 e 22 l. n. 47 del 1985, poiché è stata richiesta una concessione in sanatoria solo in base al capo I l.cit. e la sospensione della prescrizione non può superare i sessanta giorni stabiliti per il formarsi del silenzio- rifiuto (Cass. sez.un. 7 aprile 1992 n. 4154,Passerotti). Infatti la maggiore sospensione di tredici giorni effettuata dal Pretore non può essere computata perché eccede quella obbligatoria ex art.13 l. cit., mentre il rinvio operato dalla Corte di appello attiene solo a chiarimenti richiesti alla P.A., onde non può essere considerata sospensione in senso tecnico sia perché non è correlata a quelle obbligatorie in materia di condono edilizio, giacché è stato disposto un sequestro in data 10 marzo 1994 e non è stata prodotta alcuna domanda di condono edilizio e versamento della relativa prima rata di oblazione, sia perché non può essere qualificata facoltativa in assenza di un formale provvedimento del giudice e del concorrere delle condizioni previste dagli artt.3 e 479 c.p.p., in quanto solo in quelle obbligatorie e/o automatiche non occorre alcun provvedimento, giacché la sospensione discende direttamente dalla legge (cfr. ex plurimis Cass. sez.III 12 dicembre 1997 n. 11422,Onolfo rv.210100 in tema di condono edilizio). Pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 26 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 1999