Sentenza 28 maggio 2014
Massime • 1
Il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 cod. pen., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sospesi i termini prescrizionali per l'intera durata dei rinvii delle udienze disposti su richiesta difensiva in pendenza del procedimento amministrativo successivamente non perfezionatosi di sanatoria edilizia di un immobile abusivo).
Commentari • 5
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando le condotte contestate consistono in una sequenza di trasferimenti di beni connotati da possibile simulazione o apparenza negoziale, il giudice di merito ha l'obbligo di qualificare in modo univoco i fatti come distrazione ovvero come dissimulazione, poiché dalla qualificazione dipendono la struttura del fatto tipico, il momento consumativo e la valutazione del concorso di terzi; la mancata chiara qualificazione integra vizio di motivazione e impone l'annullamento con rinvio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …
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Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie [c.p. 313; c.p.p. 343, 344] (3); 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione [c.p.p. 3, 479] (3) 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del …
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1. Premessa La pronuncia della Corte di cassazione n. 19399 del 2025 affronta due questioni: la corretta applicazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione in caso di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato e il divieto di reformatio in pejus in assenza di impugnazione del pubblico ministero. 2. Il fatto processuale La Corte d'appello di Caltanissetta aveva confermato la condanna di quattro imputati per il delitto di lesioni personali aggravate in concorso, pronunciata dal Tribunale di primo grado. Durante il giudizio di appello, il processo era stato rinviato per un impedimento dell'imputato Be.Gi., certificato come guaribile in quattro giorni. La Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2014, n. 41349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41349 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 28/05/2014
Dott. MARINI UI - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - N. 1520
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 46986/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT FA, nato il [...];
D'LE UI, nato il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto del 5 novembre 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro M.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udita l'avv. DARI Silvia, per D'LE.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 5 novembre 2012, il Tribunale di Grosseto ha condannato gli imputati alla pena dell'ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a), - così riqualificata l'originaria imputazione ex lettera b) dello stesso articolo - perché, RT in qualità di progettista e direttore dei lavori e D'LE in qualità di legale rappresentante della società esecutrice, avevano eseguito in difformità dei permessi di costruire rilasciati opere edilizie consistenti in un edificio su tre piani con ubicazione diversa e dimensioni interne diverse da quelle di progetto, nonché terrazzi scale, piscina, strada, muri e altre opere con caratteristiche difformi dal progetto stesso.
Il Tribunale ha ritenuto che il reato si sia consumato, per RT alla data dell'accertamento (27 febbraio 2007) e per D'LE al momento in cui la sua ditta ha cessato di lavorare nel cantiere (31 dicembre 2005). Il Tribunale ha dunque applicato il termine quinquennale previsto per le contravvenzioni dell'art. 157 c.p., comma 1 e art. 161 c.p., comma 2, computando inoltre 2 anni, 4
mesi e 15 giorni per sospensioni della prescrizione derivanti da rinvii disposti su richiesta difensiva.
2. - Avverso la sentenza l'imputato RT ha proposto, tramite i difensori, ricorso per cassazione, deducendo:
1) la prescrizione del reato;
2) la contraddittorietà della motivazione, per la mancata considerazione del fatto che il fabbricato era stato realizzato in un luogo diverso rispetto a quello assentito, per la presenza nel sedimento di un ammasso roccioso di impossibile demolizione, con uno spostamento di circa 3-4 m rispetto al punto originariamente previsto e senza alcuna mutamento di destinazione d'uso.
3. - La sentenza è stata impugnata, con atto qualificato come appello, anche dal difensore dell'imputato D'LE. Si sostiene, in particolare, che lo stesso imputato aveva prestato al proprietario solamente manodopera e aveva realizzato solo una parte delle opere, limitandosi alla struttura al grezzo. Si deduce, altresì, la prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - Preliminarmente l'impugnazione di D'LE - trasmessa alla Corte di cassazione dalla Corte d'appello di Firenze con ordinanza del 21 ottobre 2013 - deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3, in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda.
4.1. - Entrambi i ricorsi sono inammissibili, per genericità. La difesa dell'imputato RT si limita, infatti, a vaghe contestazioni circa il mancato mutamento di destinazione d'uso dell'immobile e circa la necessità di realizzare lo stesso in un luogo diverso da quello assentito, per la presenza di uno strato roccioso. Si tratta, all'evidenza, di mere indimostrate asserzioni, del tutto inidonee a contrastare l'impianto logico-argomentativo della sentenza impugnata e, comunque, estranee alla maggioranza delle violazioni contestate, quali quelle relative alla realizzazione di altezze maggiori e di scale, strada, muri, terrazzi, con caratteristiche diverse da quelle assentite.
Analoghe considerazioni valgono per il ricorso di D'LE, con il quale non si prospetta alcuna illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione, ma ci si limita a ribadire il dato - tanto scontato quanto irrilevante - della conclusione dei lavori da parte della ditta dell'imputato alla fine dell'anno 2005, epoca alla quale erano già state realizzate - secondo la prospettazione accusatoria non compiutamente contestata dalla difesa - le difformità oggetto dell'imputazione.
4.2. - Anche in relazione alla prescrizione i rilievi difensivi risultano del tutto generici. Non si contestano, infatti, ne' l'individuazione del tempus commissi delicti, ne' il computo da parte del Tribunale di sospensioni della prescrizione per 2 anni, 4 mesi e 15 giorni, per rinvii della trattazione disposti su richiesta delle difese, ai sensi dell'art. 159 c.p., n. 3). 4.2.1. - Deve peraltro rilevarsi d'ufficio - e in mancanza di eccezioni difensive sul punto, ma trattandosi di un profilo attinente alla possibile estinzione del reato prima della pronuncia di primo grado - che le richieste difensive di sospensione del procedimento erano state motivate sulla base della pendenza di un procedimento di sanatoria, senza che fosse successivamente intervenuto un provvedimento amministrativo in tal senso.
Trovano, dunque, applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45, a norma dei quali: a) in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 31, comma 3, art. 33, comma 1, art. 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (art. 36, comma 1); b) sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata (art. 36, comma 3); c) l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'art. 36.(art. 45, comma 1).
A tale disciplina consegue che la sospensione del processo in pendenza di procedimento di sanatoria disposta d'ufficio non può andare oltre i sessanta giorni, termine di durata massima del relativo del procedimento, alla scadenza del quale si perfeziona il silenzio-rifiuto dell'amministrazione. Gli ulteriori rinvii del procedimento devono, dunque, essere ritenuti irrilevanti ai fini della sospensione della prescrizione, a meno che siano disposti sulla base di richiesta difensiva. Una tale richiesta può essere infatti causa di sospensione del procedimento penale ai sensi del richiamato art. 159 c.p., n. 3), nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 3, a norma del quale il corso della prescrizione rimane sospeso nel caso di sospensione del procedimento o del processo penale su richiesta dell'imputato o del suo difensore. Si tratta, secondo quanto si desume dal tenore letterale della stessa disposizione e secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sez. 3^, 27 ottobre 2011, n. 45968, rv. 251629; sez. 3^, 6 giugno 2012, n. 28166) di una sospensione del corso della prescrizione che ha la stessa durata della sospensione del processo, a differenza della sospensione per impedimento delle parte dei difensori che può essere, invece, computata per un massimo di sessanta giorni. Il previgente art. 159 non prevedeva tra le cause di sospensione la richiesta dell'imputato o del difensore, limitandosi a disporre sul punto che: "Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge". E proprio in considerazione della previgente formulazione di tale disposizione questa Corte ha affermato, in alcune sue pronunce che, in tema di reati edilizi, la sospensione del procedimento in relazione alla presentazione di domanda di condono edilizio - sia ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, sia ai sensi delle discipline previgenti - non può essere disposta a fronte di opere non condonabili, sicché dell'eventuale periodo di sospensione ciononostante intervenuto deve comunque tenersi conto ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato (ex multis, sez. 3^, 17 novembre 2005, n. 563, Rv. 233011; sez. 3^, 26 gennaio 2011, n. 9670, Rv. 249606; sez. 3^, 11 luglio 2012, n. 43144). Applicando tali conclusioni anche alla sanatoria di cui al richiamato D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, si è poi affermato che il differimento del procedimento penale determinato esclusivamente dalla pendenza di un procedimento di sanatoria è illegittimo se eccede il tempo fissato dalla legge per la definizione di quest'ultimo, con la conseguente illegittimità dell'ordinanza di sospensione dei termini di prescrizione per un tempo superiore alla durata della procedura amministrativa (sez. fer., 9 agosto 2013, n. 34938, rv. 256714). Si è infatti rilevato che la sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie, già prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, sostituito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, in relazione al precedente art. 36, è limitata al termine di sessanta giorni dalla data del deposito della domanda di concessione in sanatoria, in quanto riguarda i tempi necessari per la definizione della procedura amministrativa, la quale, consumato detto termine senza che la domanda sia stata accolta, si intende esaurita per silenzio rifiuto (ex multis, sez. 3^, 18 febbraio 2004, n. 16706, rv. 227960). A tale considerazione si è fatto conseguire che il rinvio del dibattimento nel processo per reato edilizio, determinato esclusivamente dalla prospettata pendenza di richiesta di permesso in sanatoria, non determina la sospensione del termine di prescrizione del reato, laddove il procedimento in sanatoria risulti già definito con il silenzio-rifiuto del competente ufficio comunale protrattosi per sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con la stessa pronuncia n. 34938/2013 si è inoltre affermato che, pur considerando la diversità esistente tra l'istituto della sospensione del corso della prescrizione nel procedimento penale, ai sensi dell'art. 159 c.p., comma 1, n. 3), su richiesta di mero rinvio dell'imputato o del suo difensore, da un lato, e la sospensione dell'azione penale fino all'esaurimento del procedimento amministrativo di sanatoria edilizia, se il differimento dell'udienza disposto dal giudice penale viene giustificato con esclusivo riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo di sanatoria, esso non può prescindere dal termine massimo di sessanta giorni per la definizione di quest'ultimo.
4.2.2. - Si tratta di un orientamento che questo collegio non condivide. Va infatti ricordato che questa Corte a sezioni unite (28 novembre 2001, n. 1021/2012) ha a suo tempo sottolineato - proprio con riferimento alla disciplina della prescrizione e con argomentazione perspicuamente capace di anticipare l'assetto successivamente dato all'art. 159 dal legislatore del 2005 attraverso l'enucleazione delle specifiche ipotesi ivi collocate - che il processo penale vive prevalentemente delle iniziative non solo istruttorie delle parti anche private, che hanno il potere di contribuire autonomamente a determinare tempi, modalità e contenuti delle attività processuali.
Infatti, le parti non hanno più solo poteri limitativi dell'autorità del giudice, ma condividono con il giudice la responsabilità dell'andamento del processo e devono assumersi conseguentemente gli oneri connessi all'esercizio dei loro poteri. Tale responsabilità comporta, dunque, l'incongruità di una interpretazione della norma che consenta alla stessa parte che ha chiesto ed ottenuto il rinvio della udienza, pur in mancanza dei presupposti legittimanti, di lamentare la correlata considerazione della sospensione della prescrizione proprio da tale rinvio derivante. E ciò in particolare, come già anticipato, laddove, appunto, la sospensione sia adottata in vista delle esigenze della parte instante (sez. 3^, 8 maggio 2013, n. 26409, rv. 255579). Di talché, deve affermarsi che il provvedimento di rinvio del processo per esigenze proprie della parte richiedente da luogo in ogni caso a sospensione della prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 c.p., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, con l'ovvia esclusione del caso in cui tali ragioni consistano nell'impedimento della parte o del difensore;
unico caso nel quale l'art. 159, n. 3), limita - come visto - la sospensione della prescrizione ad un massimo di 60 giorni. Diverso è, ovviamente, il caso in cui il rinvio della trattazione in pendenza di sanatoria e oltre il sessantesimo giorno dall'avvio del relativo procedimento amministrativo sia disposto d'ufficio dal giudice, in mancanza di richiesta di parte;
in tal caso, infatti, non ricorrendo nessuna delle ipotesi di cui al richiamato art. 159, la sospensione della prescrizione non si verifica.
4.3. - Ne deriva, quanto al caso di specie, che - computando per intero i rinvii disposti su richiesta difensiva in vista di una sanatoria mai ottenuta - la prescrizione maturerà per RT il 13 luglio 2014 e sarebbe maturata per D'LE il 15 maggio 2013.
Quanto a tale ultima data, la stessa è comunque successiva alla pronuncia della sentenza impugnata e, in ogni caso la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3^, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1^, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle pese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2014