Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 agosto 1984 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 novembre 1989 |
Commentari • 17
- 1. Si è cercato partita ivahttps://fiscomania.com/ · 10 giugno 2025
Diritto societario Associazione temporanea di impresa: cos'è e come funziona per partecipare a bandi di concorso Le ATI rappresentano uno strumento strategico per l'aggregazione temporanea di imprese finalizzata alla partecipazione congiunta agli appalti pubblici, con specifiche implicazioni civilistiche… Fisco Nazionale Iscrizione AIRE e regime forfettario: uscita dall'anno dopo L'iscrizione all'AIRE comporta l'uscita dal regime forfettario solo dall'anno successivo al verificarsi della causa ostativa, senza necessità di rettificare le fatture già… News Stop alla Flat tax per i forfettari: le raccomandazioni del FMI Per il Fondo Monetario Internazionale (FMI) il regime forfettario …
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Giurisprudenza ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Tutela delle acque – Nozione di scarico – Fisica “immissione” in un corpo ricettore – Esclusione dalla nozione di scarico dei rilasci di acque – Scarico senza autorizzazione di acque reflue industriali in fognatura comunale – Artt. 74, 114, 192, 256, 268, 269, 279 d. lgs. n. 152/2006. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/05/2017 Sentenza n.24118 AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Agricoltura – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Procedura di riesame da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari autorizzati – Termine – Iscrizione delle sostanze attive – Divergenza tra le versioni linguistiche – Rinvio pregiudiziale – Art. 3, …
Leggi di più… - 5. Prestazione occasionale 2025: come funzionaFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 11 aprile 2025
Il lavoro autonomo occasionale è uno strumento che riguarda attività professionali effettuate in modo non abituale (quindi saltuario e sporadico). Si tratta di attività caratterizzata da occasionalità, autonomia, ed assenza di obblighi di partita Iva. Tuttavia, occorre prestare attenzione al concetto di abitualità e professionalità. La prestazione occasionale (lavoro autonomo occasionale o collaborazione occasionale) è una attività lavorativa svolta in modo saltuario e sporadico e non continuativo. Si tratta di attività autonome (senza direzione altrui) svolte da soggetti in modo del tutto episodico e non continuativo nel tempo. In questi casi il soggetto è esonerato dall'apertura di una …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/03/2016, n. 15427Provvedimento: 1542 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 6 - Presidente - Giovanni Canzio Aldo Fiale UP 31/03/2016 Giovanni Conti R.G.N. 19763/2015 Luisa Bianchi Maurizio Fumo Giovanni Diotallevi Maria Vessichelli Giorgio Fidelbo Luca Ramacci -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AV NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/01/2015 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Luca Ramacci; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carmine Stabile, che ha …Leggi di più...
- rinvio disposto oltre il termine previsto per la formazione del silenzio·
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- istanza di accertamento di conformità ex art. 13 d.p.r. n. 380 del 2001·
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- 2. Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/06/2025, n. 1037Provvedimento: N. 1142/2021 Reg. Gen. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA , elettivamente domiciliato in Vibo Valentia (VV), alla Via Trav. Santa Parte_1 Ruba, 23, presso lo studio dell'avv. Tarsitano Davide (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti; RICORRENTE e , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione …Leggi di più...
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- 3. TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 11/09/2025, n. 6125Provvedimento: Pubblicato il 11/09/2025 N. 06125/2025 REG.PROV.COLL. N. 01467/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2022, proposto da AR RO D'NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Barresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio RO DE ER in Napoli, via Vincenzo Arangio Ruiz, n. 83. contro Comune di Capua, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Agliata, con domicilio …Leggi di più...
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- 4. Trib. Lecce, sentenza 12/09/2024, n. 2543Provvedimento: R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Mangione Parte_1 e Maria Pia Enza Lapomarda, ricorrente; e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli CP_1 avvocati Marinelli Vincenza Marina, Raho Marcello, Graziuso Salvatore e Petrucci Maria Teresa, resistente; - Oggetto: pensione di inabilità, situazione di handicap grave; Fatto e diritto Con atto depositato in data 03.04.2023, …Leggi di più...
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- 5. Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 2007Provvedimento: R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: rappresentato e difeso dall' avvocato Tull Maria Antonietta, Parte_1 ricorrente; e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente; oggetto: “indennità di accompagnamento, situazione di handicap grave ex art. 3 co. 3 L.n. 104/92” Fatto e diritto Con atto depositato in data 27.08.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Gli articoli 27, secondo comma. 31, secondo comma, e 38 , secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , sono modificati nel senso che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono disposte gradualmente, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985.
Gli aventi titoli all'immissione in ruolo ai sensi dei medesimi articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38 , secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , possono scegliere, sulla base del titolo di abilitazione, ove prescritto, o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione, nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestato il servizio che da' titolo all'immissione in ruolo.
Essi possono altresi' chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inscriveranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria.
Gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo prevista dal presente articolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del precedente secondo comma, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.
Per i docenti di cui all' articolo 13, terzo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604 , la scelta delle graduatorie e' operata con riferimento a due qualsiasi province di gradimento degli interessati. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 449 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1989, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 nella parte in cui non contempla, "ai fini della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di cui all' art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente), coloro che abbiano conseguito una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di espletamento fino alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, numero 326 " - Art. 2.
Nell' articolo 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , la consistenza complessiva delle dotazioni organiche, sulla quale va calcolato l'incremento percentuale medio del 5 per cento, e' quella dell'anno scolastico precedente. - Art. 3.
Gli insegnanti in servizio non di ruolo, nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270 , con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi, i quali siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, ovvero la conseguano nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo nell'ambito della provincia in cui hanno prestato servizio o nell'ambito di altra provincia di loro scelta, secondo le medesime modalita' di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 1, e sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili. Essi sono collocati, dopo l'ultimo iscritto, nelle graduatorie provinciali, di cui agli articoli 27, 31 e 38 della legge medesima, rispettivamente per la scuola materna, per la scuola elementare e per la scuola secondaria, i licei artistici e gli istituti d'arte statali.
Il disposto di cui al precedente comma si applica, alle medesime condizioni, anche a coloro cui siano state conferite supplenze annuali presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 392 . Per la scelta della provincia si applica l'ultimo comma del precedente articolo 1.