Legge 16 luglio 1984, n. 326

Commentari12

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  • 1AMBIENTEDIRITTO.it – I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA n.22
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Giurisprudenza ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Tutela delle acque – Nozione di scarico – Fisica “immissione” in un corpo ricettore – Esclusione dalla nozione di scarico dei rilasci di acque – Scarico senza autorizzazione di acque reflue industriali in fognatura comunale – Artt. 74, 114, 192, 256, 268, 269, 279 d. lgs. n. 152/2006. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/05/2017 Sentenza n.24118 AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Agricoltura – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Procedura di riesame da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari autorizzati – Termine – Iscrizione delle sostanze attive – Divergenza tra le versioni linguistiche – Rinvio pregiudiziale – Art. 3, …

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  • 2Prestazione occasionale 2025: come funziona
    Federico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 11 aprile 2025

    Il lavoro autonomo occasionale è uno strumento che riguarda attività professionali effettuate in modo non abituale (quindi saltuario e sporadico). Si tratta di attività caratterizzata da occasionalità, autonomia, ed assenza di obblighi di partita Iva. Tuttavia, occorre prestare attenzione al concetto di abitualità e professionalità. La prestazione occasionale (lavoro autonomo occasionale o collaborazione occasionale) è una attività lavorativa svolta in modo saltuario e sporadico e non continuativo. Si tratta di attività autonome (senza direzione altrui) svolte da soggetti in modo del tutto episodico e non continuativo nel tempo. In questi casi il soggetto è esonerato dall'apertura di una …

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  • 3INPS prestazioni occasionali: regole e funzionamento
    Federico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 11 aprile 2025

    In base all'art. 44 co. 2 del D.L. n. 269/03, conv. Legge n. 326/03, i soggetti esercenti l'attività di lavoro autonomo occasionale sono obbligati all'iscrizione nella Gestione separata INPS e al versamento della relativa contribuzione, qualora il reddito annuo derivante dall'attività di lavoro autonomo occasionale svolta superi il limite di euro 5.000 lordi, a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti (circ. INPS 6.7.2004 n. 103). INPS e prestazioni occasionali, quindi, devono essere attentamente valutati dal lavoratore prima dell'inizio della sua attività. Quando il prestatore nel lavoro autonomo occasionale supera la soglia di 5.000 euro lorde annue nel corso dell'anno, …

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  • 4Fattibilità lavori edili a chi chiedere un parere
    https://www.dequo.it/articoli/

  • 5Lavoro autonomo occasionale: mini guida 2022
    Dott. Salvo Carollo · https://www.fiscoetasse.com/ · 1 dicembre 2022
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/03/2016, n. 15427
    Provvedimento: 1542 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 6 - Presidente - Giovanni Canzio Aldo Fiale UP 31/03/2016 Giovanni Conti R.G.N. 19763/2015 Luisa Bianchi Maurizio Fumo Giovanni Diotallevi Maria Vessichelli Giorgio Fidelbo Luca Ramacci -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AV NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/01/2015 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Luca Ramacci; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carmine Stabile, che ha …
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    • rinvio disposto oltre il termine previsto per la formazione del silenzio·
    • reati edilizi·
    • istanza di accertamento di conformità ex art. 13 d.p.r. n. 380 del 2001·
    • conseguenze·
    • sussistenza·
    • operatività·
    • sospensione del processo·
    • sospensione del corso della prescrizione a norma dell'art. 159, comma primo, n. 3 cod. proc. pen·
    • rifiuto ex art. 36 d.p.r. n. 380 del 2001·
    • computo del periodo di sospensione nei termini di prescrizione del reato edilizio·
    • necessità·
    • istanza di rinvio del dibattimento per la pendenza di procedimento di "accertamento di conformità"·
    • estinzione (cause di)·
    • reato·
    • prescrizione

  • 2Trib. Lecce, sentenza 12/07/2024, n. 2354
    Provvedimento: R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni de Donno, ricorrente; Parte_1 e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Marcello Raho, resistente; oggetto: assegno di invalidità civile ex L.n. 118/71; Fatto e diritto Con atto depositato in data 23.11.2022, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di …
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    • decorrenza assegno invalidità·
    • accertamento tecnico preventivo obbligatorio·
    • invalidità civile 75%·
    • art. 445 bis c.p.c.·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • assegno di invalidità civile·
    • compensazione spese di lite·
    • requisiti prestazione assistenziale

  • 3Trib. Rieti, sentenza 04/02/2025, n. 48
    Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RIETI Sezione Lavoro e Previdenza in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1220 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente T R A , nato a [...] il [...], e residente in [...] 115, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall' Avv. Stefano Di Giacomo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Modica, Via Sorda Sampieri n. 27; RICORRENTE E , in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ciro il …
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    • accertamento tecnico preventivo·
    • invalidità civile·
    • riduzione capacità lavorativa·
    • art. 445 bis c.p.c.·
    • inabilità·
    • decadenza·
    • requisito sanitario·
    • spese di lite·
    • art. 42 DL 269/03·
    • CTU medico legale

  • 4Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1469
    Provvedimento: R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: , rappresentata e difesa dall' avvocato Sindaco Daniela, Parte_1 ricorrente; e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente; oggetto: “pensione di inabilità” Fatto e diritto Con atto depositato in data 11.06.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per …
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    • accertamento tecnico preventivo obbligatorio·
    • CTU a carico INPS·
    • invalidità civile·
    • opposizione ATP·
    • art. 445 bis c.p.c.·
    • pensione di inabilità·
    • compensazione spese di lite·
    • decorrenza pensione·
    • requisiti sanitari

  • 5TAR Bari, sez. III, sentenza 24/01/2025, n. 97
    Provvedimento: Pubblicato il 24/01/2025 N. 00097/2025 REG.PROV.COLL. N. 00002/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Pina Ferrarelli e Domenico Antonio Gambatesa, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Domenico Antonio Gambatesa in Bari, via Principe Amedeo n. 82/A; contro Comune di Vieste, non costituito in giudizio; “per l'annullamento -del diniego sanatoria edilizia recante prot. n. 20481 del giorno 01.10.2015, …
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    • art. 32 d.l. 269/2003·
    • diniego sanatoria edilizia·
    • vincoli ambientali·
    • vincoli idrogeologici·
    • giurisdizione amministrativa·
    • condono paesaggistico·
    • abusi maggiori·
    • vincoli paesaggistici·
    • condono edilizio·
    • art. 10-bis legge 241/1990
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Versioni del testo

  • Art. 1.
    Gli articoli 27, secondo comma. 31, secondo comma, e 38 , secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , sono modificati nel senso che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono disposte gradualmente, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985.
    Gli aventi titoli all'immissione in ruolo ai sensi dei medesimi articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38 , secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , possono scegliere, sulla base del titolo di abilitazione, ove prescritto, o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione, nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestato il servizio che da' titolo all'immissione in ruolo.
    Essi possono altresi' chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inscriveranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria.
    Gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo prevista dal presente articolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del precedente secondo comma, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.
    Per i docenti di cui all' articolo 13, terzo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604 , la scelta delle graduatorie e' operata con riferimento a due qualsiasi province di gradimento degli interessati. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 449 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1989, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 nella parte in cui non contempla, "ai fini della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di cui all' art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente), coloro che abbiano conseguito una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di espletamento fino alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, numero 326 "
  • Art. 2.
    Nell' articolo 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , la consistenza complessiva delle dotazioni organiche, sulla quale va calcolato l'incremento percentuale medio del 5 per cento, e' quella dell'anno scolastico precedente.
  • Art. 3.
    Gli insegnanti in servizio non di ruolo, nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270 , con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi, i quali siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, ovvero la conseguano nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo nell'ambito della provincia in cui hanno prestato servizio o nell'ambito di altra provincia di loro scelta, secondo le medesime modalita' di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 1, e sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili. Essi sono collocati, dopo l'ultimo iscritto, nelle graduatorie provinciali, di cui agli articoli 27, 31 e 38 della legge medesima, rispettivamente per la scuola materna, per la scuola elementare e per la scuola secondaria, i licei artistici e gli istituti d'arte statali.
    Il disposto di cui al precedente comma si applica, alle medesime condizioni, anche a coloro cui siano state conferite supplenze annuali presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 392 . Per la scelta della provincia si applica l'ultimo comma del precedente articolo 1.