Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 agosto 1984 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 novembre 1989 |
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Art. 1.
Gli articoli 27, secondo comma. 31, secondo comma, e 38 , secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , sono modificati nel senso che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono disposte gradualmente, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985.
Gli aventi titoli all'immissione in ruolo ai sensi dei medesimi articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38 , secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , possono scegliere, sulla base del titolo di abilitazione, ove prescritto, o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione, nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestato il servizio che da' titolo all'immissione in ruolo.
Essi possono altresi' chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inscriveranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria.
Gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo prevista dal presente articolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del precedente secondo comma, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.
Per i docenti di cui all' articolo 13, terzo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604 , la scelta delle graduatorie e' operata con riferimento a due qualsiasi province di gradimento degli interessati. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 449 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1989, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 nella parte in cui non contempla, "ai fini della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di cui all' art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente), coloro che abbiano conseguito una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di espletamento fino alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, numero 326 " - Art. 2.
Nell' articolo 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , la consistenza complessiva delle dotazioni organiche, sulla quale va calcolato l'incremento percentuale medio del 5 per cento, e' quella dell'anno scolastico precedente. - Art. 3.
Gli insegnanti in servizio non di ruolo, nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270 , con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi, i quali siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, ovvero la conseguano nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo nell'ambito della provincia in cui hanno prestato servizio o nell'ambito di altra provincia di loro scelta, secondo le medesime modalita' di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 1, e sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili. Essi sono collocati, dopo l'ultimo iscritto, nelle graduatorie provinciali, di cui agli articoli 27, 31 e 38 della legge medesima, rispettivamente per la scuola materna, per la scuola elementare e per la scuola secondaria, i licei artistici e gli istituti d'arte statali.
Il disposto di cui al precedente comma si applica, alle medesime condizioni, anche a coloro cui siano state conferite supplenze annuali presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 392 . Per la scelta della provincia si applica l'ultimo comma del precedente articolo 1.