Sentenza 23 novembre 1998
Massime • 2
In tema di demolizione di opere edilizie abusive, il richiamo di cui all'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 è alla lett. b) dell'art 17 della legge 28 gennaio 1977 n. 10; norma trasfusa interamente nell'art. 20, lettere b) e c), della legge 47 del 1985. Il richiamo deve, pertanto, esser riferito ad ambedue le ipotesi regolate dall'art. 20 citato. Tale interpretazione letterale trova conferma sotto il profilo logico, poiché sarebbe irragionevole ordinare la demolizione nel caso di un'opera realizzata in zona non vincolata e non in quello, molto più grave, di una costruzione posta in essere in zona protetta.
In caso di violazione delle leggi 28 febbraio 1985 n. 47 e 8 agosto 1985 n. 431, l'eventuale estinzione del reato edilizio per oblazione non elimina l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, che rimane attuale, qualora non intervenga anche il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria. Ciò stante l'autonomia delle due statuizioni, dirette alla tutela di distinti interessi - l'assetto del territorio nel primo caso ed il paesaggio nel secondo -.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/1998, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 23 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Papadia Umberto Presidente del 23/11/1998
2. Dott. Giammanco Pietro Consigliere SENTENZA
3. Dott. Morgigni Antonio Consigliere N.3586
4. Dott. Grassi Aldo Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Squassoni Claudia Consigliere N.19641/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
SC DI, n. 27.4.26 Lucca
avverso la sentenza 27.2.98 della corte d'appello di Firenze;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale B. Ranieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore P. Appella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il 27 febbraio 1998 la corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del pretore di Lucca, che il 19 maggio 1997 aveva condannato EM ES, avendolo ritenuto colpevole per avere costruito senza concessione ed autorizzazione paesaggistica un manufatto in muratura di bozze della dimensione di mt. 7,62 x 4,00, di altezza variabile da mt. 2,96 a 3,14, al cui interno è posto un camino, in Lucca fino al 15 marzo 1995.
Ha rideterminato la pena in giorni dodici d'arresto e lire ventuno milioni d'ammenda.
Ricorre l'imputato, deducendo: 1) illogicità e mancanza di motivazione sul carattere di pertinenza dell'opera; 2) inosservanza della legge penale e delle norme in materia edilizia (art. 7 della legge 25 marzo 1982, n. 94), poiché non occorre la concessione,
trattandosi di pertinenza;
3) inapplicabilità della sanzione della restituzione in pristino, in quanto l'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985 non richiama la lettera c dell'art. 20 ma soltanto la lettera b). Il reato più grave sarebbe quello edilizio di cui all'art. 20 lett. c). Ne deriverebbe che la demolizione non potrebbe essere ordinata, perché non prevista e la rimessione in pristino stabilita dalla c.d. legge Galasso parimenti non potrebbe essere disposta, poiché il reato è continuato e la pena base è da stabilire con riferimento a quella di cui alla legge n. 47 del 1985, che, appunto, non consentirebbe la demolizione.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
La prima censura consiste in una critica di fatto alla decisione dei giudici del territorio. Il ricorrente contesta la loro valutazione, affermando che: la volumetria sarebbe modesta;
l'opera sarebbe asservita al fabbricato principale;
il valore commerciale sarebbe in sè inesistente, se non collegato con la struttura alla quale inerisce.
In contrario i magistrati fiorentini con motivazione pienamente logica e completa hanno osservato che l'imputato ha realizzato il "classico capanno toscano con caminetto, forno e spazio circostante per ospitare più persone. in muratura e con finestre". Tale descrizione esclude che l'immobile possa essere considerato una pertinenza, poiché è un'opera di sufficiente consistenza ed è autonomamente utilizzabile.
Occorreva, quindi la concessione.
Il ragionamento dell'imputato, per escludere l'applicabilità della demolizione e della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, è capzioso e, pertanto, erroneo in punto di diritto.
L'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 non richiama la lettera b del successivo art. 20 ma la lettera b) dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; norma, quest'ultima, trasfusa interamente nell'art. 20 lettera b) e lettera c) della legge n. 47 del 1985. Il richiamo deve essere, dunque, riferito ad ambedue le ipotesi. Tale interpretazione letterale trova conferma sotto il profilo logico, poiché sarebbe irragionevole ordinare la demolizione nel caso di un'opera realizzata in zona non vincolata e non in quello, molto più grave, di una costruzione posta in essere in area protetta.
Le sanzioni previste dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 431 del 1985 hanno una loro autonomia e sono di natura amministrativa, pur se disposte dall'autorità giudiziaria: esse sono applicabili congiuntamente, anche nel caso in cui venga ritenuta la continuazione tra la violazione edilizia e quella paesaggistica, poiché si completano vicendevolmente, mancando nella prima il ripristino della iniziale situazione dei luoghi.
L'eventuale estinzione del reato edilizio per oblazione, inoltre, non elimina il diverso ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, che rimane attuale, qualora non intervenga anche il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria questa è una ragione ulteriore, per dimostrare l'autonomia delle due statuizioni, dirette alla tutela di distinti interessi (l'assetto del territorio nel primo caso ed il paesaggio nel secondo) anche nell'ipotesi di reato continuato.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 1999