Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/11/1999, n. 22
CASS
Sentenza 24 novembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di reati edilizi, le sospensioni dei procedimenti penali previste dagli artt. 44 e 38 della legge n. 47 del 1985, facenti parte del capo IV di detta legge, richiamato dall'art. 39, comma primo, della legge n. 724 del 1994, non si applicano con riferimento ai reati che, dalla contestazione o dagli atti, risultino proseguiti dopo la data del 31 dicembre 1993. (Fattispecie relativa a procedimento per reato previsto dagli artt. 17 e 20 della legge n. 64, del quale, data la natura di reato istantaneo, è stata ritenuta l'intervenuta prescrizione).

Commentari3

  • 1Le Sezioni Unite sul calcolo del termine di prescrizione del reato
    Maria Elisabetta Cognizzoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza in oggetto, le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla rilevanza della sospensione del procedimento penale ai fini del computo del termine prescrizionale del reato. In particolare, oggetto specifico della pronuncia è l'incidenza sul corso del termine di prescrizione del reato edilizio di quel periodo di sospensione processuale che consegue alla pendenza del procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere la sanatoria per l'abuso realizzato. Per meglio comprendere i termini della questione, pare opportuno riassumere brevemente i fatti da cui trae origine l'ordinanza di rimessione. 2. Il Tribunale di Brindisi aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. …

     Leggi di più…

  • 2Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitato
    Alessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016

  • 3Sentenza del Consiglio di Stato n.18/2003
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 26 gennaio 2003

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/11/1999, n. 22
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22
Data del deposito : 24 novembre 1999

Testo completo