Sentenza 25 marzo 2004
Massime • 2
La sospensione dei procedimenti penali relativi ad illeciti edilizi fino alla scadenza dei termini per la definizione delle procedure di sanatoria, quale prevista dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (facente parte delle disposizioni richiamate dall'art. 32, comma venticinquesimo, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003 n. 326), richiede la previa verifica, da parte del giudice, della sussistenza dei requisiti astrattamente previsti dalla legge per l'applicabilità del condono edilizio.
Il carattere "proprio" dei reati costituiti da violazioni della normativa edilizia non impedisce che, oltre ai soggetti individuati dall'art. 6 legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora trasfuso nell'art.29, comma primo, T.U. approvato con d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), altri soggetti possano essere ritenuti responsabili di detti reati, in quanto inseritisi attivamente nella loro consumazione. Degli illeciti in questione, quindi, ben può rispondere, in applicazione degli ordinari criteri in materia di concorso di persone nel reato, anche l'esecutore materiale dei lavori, pur quando si tratti di semplice muratore od operaio, la cui responsabilità può essere inoltre affermata anche a titolo di colpa, relativamente all'eventuale, mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori stessi.
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- 1. Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016
- 2. Pertinenza: la nozione in diritto urbanistico è più ristretta che nel diritto comuneAccesso limitatoAlessandro Del Dotto · https://www.altalex.com/ · 14 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2004, n. 35084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35084 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 25/03/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 554
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 34990/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARRECA CONCETTA, n. a Castelbuono il 29.9.1950;
avverso la sentenza 7.4.2003 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7.4.2003 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza 15.5.2002 del Tribunale di Termini Imprese - Sezione distaccata di Cefalù, che aveva affermato la penale responsabilità di BA Concetta in ordine ai reati di cui:
- all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in zona agricola assoggettata a vincolo paesaggistico ed in assenza della prescritta concessione edilizia, la costruzione di un fabbricato di mt. 9,70 x 4,35 ed altezza variabile da mt. 2,44 a mt, 3,01 - acc. In Castelbuono, il 28.12.1998);
- all'art. 1 sexies legge n. 431/1985 (per avere eseguito le opere anzidette in assenza della prescritta autorizzazione paesistica);
- agli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 legge n. 1086/1971 e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., l'aveva condannata alla pena complessiva di mesi 1, giorni 20 di arresto ed euro 25.000,00 di ammenda, con i benefici della non menzione della condanna e della sospensione condizionale della pena subordinata alla effettiva rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la BA, la quale ha eccepito:
- violazione dell'art. 63 c.p.p., in quanto erroneamente il Tribunale avrebbe interrotto l'esame del teste della difesa Vincenzo DO (esecutore materiale dei lavori), nei cui confronti non si sarebbe potuto ravvisare, invece, alcun elemento di correità. Avendo argomentato in senso contrario, inoltre, il Tribunale non avrebbe potuto utilizzare neppure parzialmente le dichiarazioni rese dal DO;
- la sottrazione al regime concessorio del manufatto realizzato, che costituirebbe "pertinenza" di un fabbricato preesistente;
- la inconfigurabilità del reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985, per la carenza di un accertamento del danno prodotto in concreto al paesaggio;
- la mancata declaratoria di prescrizione di tutti i reati per intervenuta prescrizione;
- la inapplicabilità della legge n. 1086/1971, essendo stata erroneamente ritenuta la realizzazione di strutture metalliche con funzione statica.
Con istanza del 23.3.2004, il difensore della BA - poi - ha chiesto la sospensione del procedimento, essendo stata iniziata la procedura di sanatoria di cui al condono edilizio introdotto dal D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, recepito in Sicilia
dalla circolare dell'Assessorato territorio e ambiente n. 539 del 10.2.2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato.
1. Manifestamente infondate sono le eccezioni riferite a pretese violazioni dell'art. 63 c.p.p.. Il carattere "proprio" dei reati di violazione della legge edilizia non impedisce che, oltre ai soggetti individuati dall'art. 6 della legge n. 47/1985 (ed attualmente dall'art. 29, 1 comma, del TU. n.
380/2001), persone diverse si inseriscano, con la loro condotta, nella consumazione dei reati stessi, svolgendo un'attività che comunque contribuisca a dare vita al fatto di costruzione abusiva. L'esecutore dei lavori, pertanto, anche se muratore od operaio, ben può rispondere - in applicazione degli ordinali criteri del concorso di persona ex art. 110 cod. pen. ed anche a titolo di colpa quanto alla consapevolezza dell'abusività dei lavori - delle contravvenzioni di cui all'art. 44, lett. b) e c), del T.U. n. 380/2001, qualora sia accertata la sua materiale collaborazione alla realizzazione dell'illecito (vedi Cass., Sez. 3^: 12.3.1999, n 201, Quaranta;
14.6.1999, n. 7626, Iacovelli). Il Tribunale, pertanto, ha legittimamente applicato la disciplina posta dall'art. 63 c.p.p., a fronte di dichiarazioni rese da persona che, sentita in dibattimento come testimone, aveva rivelato fatti (la sua partecipazione alla realizzazione dei lavori edilizi abusivi) da cui sarebbe potuta emergere una sua responsabilità penale. Il Carbone ha inteso avvalersi della facoltà di non rispondere e le dichiarazioni da lui precedentemente rese non sono state utilizzate ai fini della decisione (fondata sulle deposizioni della guardia municipale verbalizzante Ferrauto e del tecnico comunale Sangiorgio).
2.1 giudici del merito correttamente hanno escluso che il manufatto realizzato dalla BA costituisca "pertinenza", sottratta in quanto tale al regime concessorio, ai sensi dell'art. 7, 2 comma - lett. a), della legge n. 94/1982, ed a quello del permesso di costruire ai sensi dell'art. 3, 1 comma - lett. e, 6), del T.U. n. 380/2001.
La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo (non superiore al 20% del volume dell'edificio principale", ex art. 3, 1 comma - lett. e, 6), del T.U. n. 380/2001) tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.
La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale).
Nel caso in esame, però, la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di alcuna delle anzidette caratteristiche richieste dalla legge.
3. Manifestamente infondata è altresì la prospettazione di inesistenza del reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985. Devono ribadirsi infatti, in proposito, i principi già enunciati da questa Corte Suprema vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. 3^: 27.11.1997, ric. Zauli ed altri;
7.5.1998, ric. Vassallo;
13.1.2000, ric. Mazzocco ed altro;
5.10.2000, ric. Lorenzi;
29.11.2001, ric. Zecca ed altro;
15.4.2002, ric. P.G. in proc. Negri;
14.5.2002, ric. Migliore;
4.10.2002, ric. Debertol secondo i quali il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 (previsto attualmente dall'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 e, a decorrere dal 1 maggio 2004, dall'art. 181 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo astratto e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 151 del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 - ogni modificazione dell'assetto del territorio,
attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma "di qualunque genere" (ad eccezione degli interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
nell'esercizio dell'attività agro silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico;
nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia).
Il legislatore, imponendo la necessità dell'autorizzazione, ha inteso assicurare una immediata informazione e la preventiva valutazione. da parte della pubblica Amministrazione, dell'impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti in opere edilizie ovvero in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, al fine di impedire che la stessa P.A. sia posta di fronte al fatto compiuto. La fattispecie incriminatrice è rivolta a tutelare sia l'ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l'interesse a che la P.A. preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione: la salvaguardia del bene ambientale, in tal modo, viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale ed anche a tali adempimenti è apprestata tutela penale. Ne consegue che l'offensività del fatto, in una situazione di astratta idoneità lesiva della condotta inosservante rispetto al bene finale, deve essere anzitutto correlata al rispetto del bene intermedio (o "funzione").
La fattispecie in esame - come esattamente evidenziato dalla Corte di merito - è caratterizzata ad evidenza dall'esecuzione di opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere l'ambiente: sussiste, pertanto, un'effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante, nonché una violazione dell'interesse dalla P.A. ad una corretta informazione preventiva ed all'esercizio di un efficace e sollecito controllo. La costruzione ex novo di un manufatto di circa 42 mq., già in astratto e prima della sua realizzazione, doveva prospettarsi oggettivamente idonea a compromettere i valori del paesaggio e ciò in quanto essa intrinsecamente incide in maniera apprezzabile, in senso fisico ed estetico, sull'assetto ambientale-territoriale ed è riconducibile a quell'attività di modificazione del territorio, in relazione alla quale il regime autorizzatorio si pone come necessario ed ineludibile.
4. A norma dell'arti, 3 comma, della legge n. 1086/1971 e dell'art. 53, lett. c), del TU n. 380/2001, si considerano "opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli". Nella fattispecie in esame, secondo quanto accertato dai giudici del merito e non tecnicamente confutato dalla difesa, nella copertura del manufatto abusivo sono state impiegate, con funzione statica, travi in ferro scatolato. Sicuramente applicabili devono ritenersi, pertanto, le norme incriminatrici contestate in relazione alla legge n. 1086/1971. 5. L'inammissibilità del ricorso - la cui declaratoria deve considerarsi pregiudiziale -non consente di applicare la sospensione del procedimento, ex art. 38 della legge n. 47/1985, in relazione alla possibilità di sanatoria (c.d. condono edilizio) riconosciuta dall'art. 32 del D.L. 50.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326, con espresso richiamo (commi 25 e 28), per quanto in esso non previsto, alle "disposizioni compatibili" dei capi 4^ e 5^ della stessa legge n. 47/1985 e dell'art. 39 della legge 23.12.1994, n. 724.
Appare opportuno ricordare, in proposito, che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema:
- con la sentenza 26.2.1976, n. 2553, ric. Delle Donne, hanno affermato il principio secondo cui, in caso di inammissibilità genetica dell'impugnazione resta preclusa la possibilità di valutare l'eventuale applicabilità di disposizioni sopravvenute più favorevoli al reo;
- con la sentenza 3.11.1998, n. 11493, ric. Verga, hanno affermato che il ricorso inammissibile è inidoneo a mantenere in vita il rapporto processuale;
- con la sentenza 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca, hanno ricostruito l'inammissibilità dell'impugnazione come categoria unitaria, riconoscendo la regola della prevalenza della declaratoria di ogni causa di inammissibilità prevista dalla legge su quelle di non punibilità.
In particolare, secondo tale pronuncia, il rapporto ammissibilità - fondatezza, come delineato dalla legge, "non ammette l'introduzione di zone grigie, cosicché la manifesta infondatezza, collocata nell'alveo dell'inammissibilità, resta in quest'ambito definita da dati di ordine qualitativo che ne provocano l'assimilazione - sul piano della struttura e della funzione - agli altri casi di inammissibilità previsti dalla legge";
- con la sentenza 11.9.2001, n. 33542, ric. Cavalera, hanno ribadito la prevalenza della declaratoria dell'inammissibilità del ricorso su quella di non-punibilità prevista nell'art. 129 c.p.p.. Nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, in sostanza, devono ritenersi ormai consolidati i seguenti principi:
a) La prescrizione dell'art. 648 c.p.p. - secondo cui la sentenza diviene irrevocabile nel momento in cui interviene il provvedimento dichiarativo della eventuale inammissibilità della impugnazione non implica che sempre, fino a quel provvedimento, vi sia pendenza del procedimento, e dunque potere-dovere, per il giudice, di fare immediata applicazione di eventuali cause sopravvenute di non- punibilità. La sentenza 11.11.1994, n. 21, ric. Cresci, ha chiarito che lo stesso art. 648 c.p.p. vale ad identificare i criteri di maturazione del c.d. giudicato formale, e dunque a fissare il momento e la condizione per l'eseguibilità della sentenza, mentre la disciplina dei rapporti tra cause di inammissibilità e fattori estintivi della punibilità va ricostruita mediante il riferimento alle norme processuali che regolano la materia delle impugnazioni. Tale considerazione è stata ripresa e condivisa in tutti i successivi interventi delle Sezioni Unite sulla materia. b) Il giudicato sostanziale si determina con l'insorgenza della causa di inammissibilità, mentre il provvedimento dichiarativo di quella inammissibilità è produttivo del giudicato formale e determina, dunque, l'eseguibilità della sentenza (sentenza 30.6.1999, n. 15, ric. Piepoli): la norma dell'art. 648 c.p.p. interviene a regolare non il giudicato sostanziale, bensì il momento di eseguibilità della sentenza invalidamente impugnata.
c) La chiave di lettura, per stabilire i limiti dei poteri di cognizione da parte del giudice dell'impugnazione inammissibile, è stata individuata (sentenza 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca) nell'art. 673 c.p.p., con riferimento alle specifiche ipotesi della sopravvenuta "abolitio criminis" e della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, cui viene riconosciuta l'eccezionale possibilità di incidere "in executivis" sul provvedimento pure contrassegnato dalla formazione del giudicato formale.
Nel caso di sopravvenuta morte dell'imputato, inoltre, deve essere dichiarata l'estinzione del reato a norma dell'art. 150 c.p.p., poiché, venuta meno la componente soggettiva del rapporto processuale (per la definitiva scomparsa di uno dei soggetti necessari), quest'ultimo va considerato risolto.
Alla stregua dei principi dianzi compendiati - oltre che del principio di ragionevole durata del processo - deve rilevarsi che la possibilità di usufruire del c.d. "condono edilizio" non è suscettibile di rilevazione in ipotesi di inammissibilità del ricorso.
6. Mentre l'art. 31 della legge n. 47/1985, nella sua formulazione testuale, prevedeva una serie di requisiti esclusivamente in relazione alla possibilità di conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria, l'art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003 (come già l'art. 39 della legge n. 724/1994) subordina invece l'applicazione degli interi capi 4^ e 5^ della legge n. 47/1985 all'esistenza dei requisiti attualmente prescritti perché l'opera possa essere condonata. L'art. 38 della legge n. 47/1985, pertanto, può essere applicato esclusivamente per le opere che oggettivamente abbiano i requisiti di condonabilità di cui all'art. 32 del D.L. n. 269/2003. In assenza di tali "requisiti di condonabilità" neppure può essere applicato l'art. 39 della legge n. 47/1985 (estinzione dei reati conseguente alla mera effettuazione dell'oblazione, "qualora le opere non possano conseguire la sanatoria"), per cui risulterebbe incongruo argomentare che la sospensione possa essere comunque finalizzata a conseguire il beneficio già previsto da tale ultima norma. Deve evidenziarsi, in proposito, che dalla sentenza delle Sezioni Unite 24.11.1999, n. 22, ric. Sadini - correlata al condono edilizio previsto dall'art. 39 della legge n. 724/1994, che è norma formulata in modo speculare a quella posta dall'art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003 - può razionalmente dedursi il principio generale secondo il quale il giudice, già prima di sospendere il processo ex art. 44 della legge n. 47/1985, deve effettuare un controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per la concedibilità in astratto del condono: diversamente opinandosi si allungherebbero "inevitabilmente ed inutilmente i tempi del processo". Nel caso in cui il giudice sospenda il processo in assenza dei presupposti di legge, la sospensione è inesistente ed il corso della sospensione non è interrotto.
7. Nella vicenda che ci occupa, comunque, si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, poiché si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in zona assoggettata a vincolo imposto, a tutela degli interessi paesistici, con D.M. del 26.5.1989 (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a).
Nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici la norma anzidetta ammette, infatti, la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
In proposito, appare opportuno ricordare che la Relazione governativa al D.L. n. 269/2003 si esprime nel senso che "... è fissata la tipologia di opere assolutamente insanabili tra le quali si evidenziano... quelle realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio nelle aree sottoposte ai vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici... Per gli interventi di minore rilevanza (restauro e risanamento conservativo) si ammette la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia negli immobili soggetti a vincolo previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela. Per i medesimi interventi, nelle aree diverse da quelle soggetto a vincolo, l'ammissibilità alla sanatoria è rimessa ad uno specifico provvedimento regionale".
8. Quanto alla pretesa prescrizione dei reati, deve rilevarsi che l'accertamento risale al 28.12.1998 (data in cui il cantiere abusivo venne sequestrato e le opere edilizie risultavano non ultimate nel loro complesso, compresi i lavori di rifinitura interni ed esterni):
la scadenza del termine ultimo di prescrizione sarebbe coincisa, pertanto, con il 28.6.2003.
Va computata, però (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) una sospensione del corso della prescrizione per complessivi mesi otto e giorni sette, in seguito a rinvii disposti su richiesta dell'imputato e del difensore (dal 7.5.2001 al 27.11.2001; dal 17.4.2002 al 7.5.2002 e dal 10.3.2003 al 6.4.2003), non per esigenze di acquisizione della prova nè a causa del riconoscimento di termini a difesa.
Il termine ultimo di prescrizione resta perciò fissato al 6.3.2004. La inammissibilità del ricorso, comunque, come si detto dianzi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, sicché non può tenersi conto di cause di estinzione del reato intervenute successivamente alla pronuncia della decisione impugnata (vedi Cass., Sez. Unite: 30.6.1999, n. 15, ric. Fiepoli e 11.9.2001, n. 33542, ric. Cavalera);
9. Alla stregua della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale - rilevato che, nella fattispecie in esame, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" - alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2004