Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2004, n. 35084
CASS
Sentenza 25 marzo 2004

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La sospensione dei procedimenti penali relativi ad illeciti edilizi fino alla scadenza dei termini per la definizione delle procedure di sanatoria, quale prevista dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (facente parte delle disposizioni richiamate dall'art. 32, comma venticinquesimo, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003 n. 326), richiede la previa verifica, da parte del giudice, della sussistenza dei requisiti astrattamente previsti dalla legge per l'applicabilità del condono edilizio.

Il carattere "proprio" dei reati costituiti da violazioni della normativa edilizia non impedisce che, oltre ai soggetti individuati dall'art. 6 legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora trasfuso nell'art.29, comma primo, T.U. approvato con d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), altri soggetti possano essere ritenuti responsabili di detti reati, in quanto inseritisi attivamente nella loro consumazione. Degli illeciti in questione, quindi, ben può rispondere, in applicazione degli ordinari criteri in materia di concorso di persone nel reato, anche l'esecutore materiale dei lavori, pur quando si tratti di semplice muratore od operaio, la cui responsabilità può essere inoltre affermata anche a titolo di colpa, relativamente all'eventuale, mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori stessi.

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  • 1Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitato
    Alessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016

  • 2Pertinenza: la nozione in diritto urbanistico è più ristretta che nel diritto comuneAccesso limitato
    Alessandro Del Dotto · https://www.altalex.com/ · 14 febbraio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2004, n. 35084
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35084
Data del deposito : 25 marzo 2004

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