Sentenza 15 aprile 2015
Massime • 1
Qualora venga disposto un rinvio dell'udienza, in accoglimento di un'istanza difensiva di riunione ad altro processo pendente nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato la necessità di contemperare, da un lato, l'interesse dell'imputato ad essere giudicato contestualmente, ove più processi pendano davanti al medesimo giudice, e, dall'altro, l'esigenza di evitare il pregiudizio derivante dal ritardo nella definizione dei processi di cui si richiede la riunione).
Commentari • 2
- 1. Art. 159 - Sospensione del corso della prescrizione (1) (2)https://www.filodiritto.com/
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie [c.p. 313; c.p.p. 343, 344] (3); 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione [c.p.p. 3, 479] (3) 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del …
Leggi di più… - 2. Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2015, n. 29885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29885 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 15/04/2015
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 2079
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 54771/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- UO UI, n. 6/01/1981 a Vico Equense;
avverso la sentenza della Corte d'appello di SALERNO in data 13/03/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto annullarsi l'impugnata sentenza, senza rinvio, per prescrizione, limitatamente agli omessi versamenti non incisi da sospensione computabile ai fini della causa estintiva e, con rinvio, nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. UO UI ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di SALERNO emessa in data 13/03/2014, depositata in data 30/04/2014, con cui è stata confermata la sentenza emessa in data 28/09/2012 dal Tribunale di SALERNO, che lo aveva dichiarato colpevole del reato continuato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di mesi 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa (fatti contestati come commessi per le mensilità da febbraio 2005 ad agosto 2006, ottobre 2006 e da gennaio a marzo 2007 e luglio 2007).
2. Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore fiduciario cassazionista del ricorrente, viene dedotto un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce il ricorrente, con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per violazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi della L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1, attesa la mancanza del presupposto del reato,
vizio motivazionale nella sua completa estensione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) in relazione alla ritenuta raggiunta prova della notifica delle diffide nonché insussistenza del vincolo della continuazione ed eccezione di prescrizione.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver i giudici di appello, anzitutto, confermato la sentenza di condanna del ricorrente nonostante non sussistesse, anzitutto, la prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni ai dipendenti;
in secondo luogo, per non aver verificato la regolarità della notifica della diffida IN (sembra intendersi, nonostante non venga esplicitato nel ricorso, ai fini di potersi avvalere della causa di non punibilità prevista dalla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis), atteso che la semplice lettura del decreto di citazione a giudizio consente di escludere che lo stesso contenesse tutti gli elementi richiesti dalla nota sentenza delle Sezioni unite n. 1855/2011; in terzo luogo, in quanto non sussisterebbero le condizioni per il riconoscimento del vincolo della continuazione, atteso che lo stato di crisi aziendale in cui versava la società amministrata dal ricorrente, essendo la stessa in liquidazione, unitamente alla mancanza di prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, avrebbe dovuto indurre ad escludere la sussistenza della continuazione;
infine, per non aver dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto, atteso che, pur considerando le sospensioni ex lege (tre mesi, L. n. 638 del 1983, ex art. 2, comma 1 bis) e quelle dovute a rinvii del processo per impedimenti od astensioni difensive, alla luce della natura omissiva istantanea del delitto in esame (che si consuma, per ciascuna mensilità, il giorno 16 del mese successivo ad essa), il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
4. Ed invero, dalla lettura dell'impugnata sentenza risulta: a) che la prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni venne desunta non solo dalle dichiarazioni del teste assunto in dibattimento, ma anche dalla documentazione in possesso dell'IN, richiamata in sentenza (prospetti n. 14675/11 e 888/12); b) che le diffide ad adempiere erano state notificate, rispettivamente, in data 13/10/2007 e 13/01/2010; c) che le dette notifiche erano perfettamente leggibili ed ambedue notificate presso il medesimo domicilio del ricorrente;
d) che alle diffide era seguito un pagamento parziale e tardivo di quanto dovuto;
e) che, in difetto di integrale pagamento di quanto dovuto nel termine trimestrale, il ricorrente non poteva beneficiare della causa di non punibilità prevista dalla L. n. 638 del 1983; f) che le violazioni, commesse in tempi diversi, erano state poste in essere dal ricorrente in uno spazio temporale consecutivo nella qualità di legale rappresentante della società Montecristo s.r.l., così giustificando l'applicazione della disciplina della continuazione.
5. Alla stregua di tali elementi probatori, anzitutto, perde di qualsiasi spessore argomentativo la prima doglianza, relativa al mancato pagamento delle retribuzioni. Ed invero, la sentenza da atto che la prova venne raggiunta non solo tramite dichiarazione del funzionario IN ma attraverso la documentazione in possesso dell'Istituto, richiamata in sentenza. Sul punto è pacifica la giurisprudenza di questa Sezione secondo cui in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro, l'onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull'imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l'assenza del materiale esborso delle somme (in termini:
Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013 - dep. 19/02/2014, Di Gianvito, Rv. 258851). E, nel caso in esame, nessuna prova in tal senso, al di là delle affermazioni contenute in ricorso, risulta emergere dall'impugnata sentenza. Si aggiunga, peraltro, che la circostanza, diversamente risultante dall'impugnata sentenza, secondo cui l'imputato aveva proceduto ad un pagamento, seppure parziale, del debito contratto con l'Istituto previdenziale, costituisce ulteriore prova logica dell'effettività del pagamento delle retribuzioni, posto che nessun interesse avrebbe avuto il medesimo all'adempimento parziale, ove le predette retribuzioni non fossero state effettivamente corrisposte ai dipendenti.
5.1. Altrettanto priva di pregio è, poi, l'ulteriore obiezione relativa alla regolarità della notifica della diffida IN. Ed invero, come la sentenza impugnata dà atto, risulta che ambedue le diffide vennero eseguite presso il domicilio dell'imputato, anche se non alla sede legale. Sul punto, non v'è dubbio sulla ritualità di ambedue le notifiche, avendo infatti più volte affermato questa Corte che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione non necessita di formalità particolari, potendo essere effettuata, indifferentemente, mediante un verbale di contestazione o una lettera raccomandata ovvero ancora per mezzo di una notificazione giudiziaria e ad opera sia di funzionari dell'istituto previdenziale sia di ufficiali di polizia giudiziaria (v., tra le tante: Sez. 3, n. 2859 del 17/10/2013 - dep. 22/01/2014, Aprea, Rv. 258373). In particolare, con la medesima decisione si è ulteriormente affermato che devono ritenersi idonee le notificazioni ricevute con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, purché correttamente indirizzate al destinatario, che, nel caso di persona giuridica, è da individuarsi nella sede legale dell'ente o presso la residenza o il domicilio del suo legale rappresentante. E nel caso in esame, la notifica venne eseguita proprio presso il domicilio di quest'ultimo. Del resto, osserva il Collegio, non rileverebbe nemmeno la doglianza di cui al ricorso con cui si contesta l'equipollenza tra la diffida IN e il decreto di citazione a giudizio, non contenendo quest'ultimo tutti gli elementi richiesti dall'ormai nota decisione delle Sezioni Unite n. 1855/2011. Ed infatti, come definitivamente chiarito da questa Sezione, il termine di tre mesi per corrispondere l'importo dovuto ai fini della integrazione della causa di non punibilità del reato decorre dal momento in cui l'indagato o imputato, oltre ad essere informato del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, risulti anche posto compiutamente a conoscenza della possibilità di ottenere l'esecuzione della pena, ma la consapevolezza di tale facoltà può essere acquisita in qualunque forma, non presupponendo la comunicazione di un avviso formale in ordine ai benefici conseguibili per effetto del pagamento nel trimestre (in termini, v. Sez. 3, n. 46169 del 18/07/2014 - dep. 10/11/2014, Gabrielli, Rv. 260912, in cui è stata affermata la consapevolezza dell'imputato di poter fruire della causa di non punibilità alla luce del contenuto dei motivi di appello proposti dal medesimo avverso la sentenza di primo grado, come avvenuto nel caso di specie).
5.2. Quanto alla contestata continuazione, la sentenza impugnata giustifica il riconoscimento della stessa, peraltro risolventesi a favore del ricorrente (difettando pertanto l'esistenza di un interesse all'impugnazione ex art. 568 c.p.p., che invece sussisterebbe nel caso inverso, ossia nel caso di mancata valutazione della richiesta di applicazione della continuazione: Sez. U, n. 1 del 19/01/2000 - dep. 28/06/2000, Tuzzolino A., Rv. 216238), evidenziando che la violazione del medesimo precetto penale, proseguito lungo l'ampio arco temporale, da parte del medesimo imputato, nella qualità di legale rappresentante della società, giustificava il riconoscimento dell'istituto. A ciò, peraltro, va aggiunto che in tema di reato continuato, ove la contestazione della continuazione (art. 81 c.p., comma 2) sia contenuta nella formulazione del capo di imputazione elevato dal P.M. e non sia stata contestata in giudizio dall'imputato (come avvenuto nel caso di specie), il giudice non è tenuto a motivare in ordine alla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso ne' sussiste l'interesse processuale dell'imputato a contestarla (così: Sez. 3, n. 47340 del 15/11/2007 - dep. 20/12/2007, Arbuatti e altro, Rv. 238618).
Nè, infine, ha pregio il riferimento al presunto stato di crisi aziendale, evocato solo davanti a questa Corte e, comunque, irrilevante in fatto, atteso che questa Corte ha più volte sottolineato che tale reato è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità (Sez. 3, n. 13100 del 19/01/2011 - dep. 30/03/2011, Biglia, Rv. 249917).
5.3. Resta, infine, da esaminare l'eccezione di prescrizione. La stessa è parzialmente fondata. Ed invero, alla data della sentenza di appello - (13/03/2014) era indubbiamente maturata la prescrizione per le mensilità 2005, pur tenendo conto dei periodi di sospensione valutabili ex art. 159 c.p.. Risulta, infatti, in primo grado una sospensione dall'11/07 al 21/10/2011 ed un'ulteriore sospensione dal 21/10/2011 al 27/04/2012, ambedue determinate da istanza di rinvio del difensore per riunione con altro procedimento. Deve, in particolare, rilevarsi che l'istanza di rinvio del difensore per riunione ad altro procedimento determina la sospensione per intero del termine di prescrizione (pari a mesi 9 e gg. 21 complessivi), atteso che l'istanza ex art. 17 c.p.p., non è determinata da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa ne', tantomeno, per impedimento del difensore o dell'imputato. Del resto, che il termine debba intendersi sospeso per l'intero periodo è imposto dalla necessità di operare il giusto contemperamento tra l'interesse dell'imputato ad essere giudicato contestualmente ove più processi pendano davanti al medesimo giudice e, dall'altro, quello di salvaguardare l'esigenza dell'ordinamento di evitare un pregiudizio derivante dal ritardo nella definizione dei processi riunendi, laddove si consideri, infatti, che l'art. 17 citato - a differenza di quanto prevede l'art. 18 c.p.p. per la separazione - facoltizza il giudice a disporre la riunione "quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi": poiché, pertanto, nell'ordinamento processuale vigente non è configurabile un obbligo per il giudice di disporre la riunione dei processi, ma solo una facoltà, ove la parte insti affinché detta riunione venga disposta e ciò comporti il rinvio ad altra data del processo, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione. Trattasi, del resto, di un principio che, in generale, è stato autorevolmente affermato dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 - dep. 02/02/2015, Torchio, Rv. 262914) con riferimento a tutti i casi in cui il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
"Ove l'istanza di rinvio sia motivata dalla necessità di riunione del processo ad altro pendente nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, dovendosi operare il giusto contemperamento, da un lato, dell'interesse dell'imputato ad essere giudicato contestualmente ove più processi pendano davanti al medesimo giudice e, dall'altro, di salvaguardare l'esigenza dell'ordinamento di evitare un pregiudizio derivante dal ritardo nella definizione dei processi riunendi".
5.4. Tanto premesso, deve, peraltro, rilevarsi che in relazione al primo dei ratei per cui è contestato l'omesso versamento (febbraio 2005) - e ciò vale, ovviamente, per i ratei successivi fino a quello di luglio 2005 - il termine di prescrizione massima era già maturato alla data della sentenza d'appello. Ed infatti, individuato il dies a quo di consumazione nel giorno 16 del mese successivo (16/03/2005), andavano aggiunti anni 7 e mesi 6 quale termine di prescrizione massima (16/09/2012), ulteriori mesi 3 quale termine di sospensione ex lege previsto dalla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 quater, (16/12/2012), nonché, infine, il periodo di sospensione determinato dal rinvio per riunione, pari a mesi 9 e gg. 21, conseguendo dunque la maturazione del termine di prescrizione massima alla data del 7/10/2013, dunque in data antecedente alla sentenza d'appello (13/03/2014).
Ultimo dei periodo di omesso versamento già prescritti alla data della sentenza d'appello era, peraltro, quello relativo al mese di luglio 2005: individuato il dies a quo di consumazione nel giorno 16 del mese successivo (16/08/2005), andavano aggiunti anni 7 e mesi 6 quale termine di prescrizione massima (16/02/2013), ulteriori mesi 3 quale termine di sospensione ex lege previsto dalla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 quater, (16/05/2013), nonché, infine, il periodo di sospensione determinato dal rinvio per riunione, pari a mesi 9 e gg. 21, conseguendo dunque la maturazione del termine di prescrizione massima alla data del 9/03/2014, dunque in data antecedente alla sentenza d'appello (13/03/2014).
6. La mancata declaratoria di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato ascritto da parte del giudice d'appello fino al mese di luglio 2005, impone, peraltro, a questo giudice di legittimità - attesa la non manifesta infondatezza del motivo attinente alla prescrizione - di dover disporre l'annullamento dell'impugnata sentenza senza rinvio per essere estinti per prescrizione anche i periodi successivi a quelli non dichiarati dal giudice d'appello sino alla mensilità di agosto 2006: individuato il dies a quo di consumazione nel giorno 16 del mese successivo (16/09/2006), vanno infatti aggiunti anni 7 e mesi 6 quale termine di prescrizione massima (16/03/2014), ulteriori mesi 3 quale termine di sospensione ex lege previsto dalla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 quater, (16/06/2014), nonché, infine, il periodo di sospensione determinato dal rinvio per riunione, pari a mesi 9 e gg. 21, conseguendo dunque la maturazione del termine di prescrizione massima alla data del 6/04/2015, antecedente alla decisione di questa Corte. L'impugnata sentenza dev'essere, conseguentemente, annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, competente territorialmente quale giudice di rinvio in caso di annullamento delle sentenze emesse dalla Corte d'appello di Salerno, perché ridetermini la pena relativamente alle residue mensilità per cui è intervenuta condanna, mensilità in relazione alle quali la decisione diviene irrevocabile alla data della pronuncia della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alle omissioni contributive fino alla mensilità di agosto 2006, perché i reati sono estinti per prescrizione e con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per la determinazione della pena relativa alle residue mensilità.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Sede della Suprema Corte di Cassazione, il 15 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2015