Sentenza 7 novembre 1997
Massime • 2
La concessione in sanatoria ex art. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non estingue le violazioni della legge 1086/1971 (sul cemento armato),in conformità dell'espresso dettato dell'art 22, terzo comma, della legge 47/85, il quale prevede l'estinzione dei (soli) reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nelle quali non possono essere comprese le norme, come quella sul cemento armato, che pur attenendo all'attività edificatoria, sono diverse, sotto il profilo della "ratio" e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica.
La sospensione dell'azione penale prevista dal comma primo dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n.47 non comporta la sospensione della prescrizione per i reati esclusi dagli effetti estintivi determinati dal rilascio della concessione in sanatoria, diversamente da quanto previsto in materia di condono edilizio dallo art. 38 della stessa legge. (Nella specie la corte ha escluso che le violazioni della legge n.1086/1971 sul cemento armato rientrino nel concetto di "reati previsti dalle norme urbanistiche" ai quali soli si estendono gli effetti previsti dall'art.22 L.47/85).
Commentario • 1
- 1. Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/1997, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 7 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 7/11/1997
1. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
2. " AL ZO " N. 2808
3. " NI IT " REGISTRO GENERALE
4. " DO HE " N. 17735/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto Casà Giovanni n. Giardina Gallotti 6/2/1941 Avverso la sentenza del 30/9/1995 emessa dalla Pretura Circondariale di Agrigento;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. G. Savignano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. C. Di Zenzo che ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'imputato, in epigrafe indicato, ricorre avverso la sentenza 30/9/1995 della Pretura Circondariale di Agrigento, con la quale, - prosciolto, tra l'altro, dal reato di cui all'art. 20 lett. b della legge 47/85 per " sopravvenuta sanatoria amministrativa ex artt. 13 e
22 legge 47/85 - è stato dichiarato colpevole e condannato alla pena complessiva di lire 500.000 di ammenda per i reati, unificati ex art.81 c.p.v. e p., p. e p. da: b) art. 1. 2. 13 legge 1086/71:
c) art. 1. 4. 14 legge 1086/71 afferenti alla disciplina sul conglomerato cementizio armato nelle costruzioni: acc.ti il 30/1/93. Denuncia, il ricorrente, violazione della legge penale per la esclusione dalla declaratoria di estinzione dei reati di cui alla legge 1086/71, nonostante l'intervenuta sanatoria amministrativa ex art. 13 e 22 legge 47/85, quanto al reato di cui al capo a) (art. 20 lett. b legge 47/85). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per ragioni diverse dalle argomentazioni in esso prospettate.
Il giudice a quo ha escluso dalla dichiarazione di estinzione per sanatoria ex art. 13 e 22 della legge 47/85 i reati di cui ai capi b) e C) concernenti le violazioni della legge 1086/71, in conformità all'espresso dettato dell'art. 22, 3^ co. cit., il quale prevede quale conseguenza del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, l'enstinzione dei (soli) reati " pevisti dalle norme urbanistiche vigenti", nelle quali non sono e non possono essere comprese le norme, come quelle relative alla legge 1086/71, sul cemento armato, che, pur attenendo all'attività'edificatoria, sono diverse, sotto il profilo della ratio che le sottende degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica.
Va, tuttavia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 609, 2^ co. e 129 c.p.p. dichiarata l'enstinzione di detti reati per intervenuta prescrizione, essendo decorso dalla data di accertamento delle violazioni (30/1/93) il tempo massimo di quattro anni e sei mesi previsto per le contravvenzioni, che, come quelle in esame, sono punite anche con l'arresto, congiunto o alternativo rispetto all'ammenda (art. 157 n. 5 e 160 c.p.); tempo che è scaduto il 30/7/97.
Non può calcolarsi in aggiunta il periodo di sospensione della prescrizione ai sensi del D.L. 468/94 e successivi a della legge 724/94, non sussistendone il presupposto, costituito dalla proposizione della domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 31 della legge 47/85 (ex art. 38, 1^ co. in rel. all'art. 31 della legge cit.), risultando sanato l'abuso edilizio (art. 20 lett. della legge 47/85) ai sensi degli artt. 13 e 22 della stessa legge.
la sospensione dell'azione penale, prevista dal primo comma dell'art. 22 cit. non comporta, invero la sospensione della prescrizione per i reati, che, come quelli in esame sono - in modo diverso da quanto previsto dall'art. 38, 2^ co. della stessa legge - espressamente tenuti fuori dagli effetti estintivi determinati dal rilascio della concessione in sanatoria (art. 22, 3^ co. cit.).
Per le esposte osservazioni la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi b) (art. 1. 2. 13 legge 1086/71) e c) (art. 1. 4. 14. legge 1086/71), va annullata senza rinvio, essendo, detti reati, estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impegnata limitatamente i reati di cui ai capi di cui b) e c) (legge 1086/71) perché estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria 8 gennaio 1998