Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/1997, n. 50
CASS
Sentenza 7 novembre 1997

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La concessione in sanatoria ex art. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non estingue le violazioni della legge 1086/1971 (sul cemento armato),in conformità dell'espresso dettato dell'art 22, terzo comma, della legge 47/85, il quale prevede l'estinzione dei (soli) reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nelle quali non possono essere comprese le norme, come quella sul cemento armato, che pur attenendo all'attività edificatoria, sono diverse, sotto il profilo della "ratio" e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica.

La sospensione dell'azione penale prevista dal comma primo dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n.47 non comporta la sospensione della prescrizione per i reati esclusi dagli effetti estintivi determinati dal rilascio della concessione in sanatoria, diversamente da quanto previsto in materia di condono edilizio dallo art. 38 della stessa legge. (Nella specie la corte ha escluso che le violazioni della legge n.1086/1971 sul cemento armato rientrino nel concetto di "reati previsti dalle norme urbanistiche" ai quali soli si estendono gli effetti previsti dall'art.22 L.47/85).

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  • 1Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitato
    Alessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/1997, n. 50
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50
Data del deposito : 7 novembre 1997

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