Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2011, n. 45968
CASS
Sentenza 27 ottobre 2011

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Massime1

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non indica il termine massimo di sospensione della prescrizione conseguente alla richiesta della difesa dell'imputato di un differimento dell'udienza, in quanto la previsione di rinvii del dibattimento su richiesta di parte è finalizzata al soddisfacimento di esigenze diverse da quelle costituenti legittimo impedimento. (In motivazione la Corte ha precisato che il legislatore ha ritenuto logico contemperare l'aggravio per l'ufficio giudiziario derivante dal soddisfacimento di esigenze di parte, rimettendo alla determinazione del giudice la durata del rinvio in modo da tener conto delle esigenze dell'ufficio medesimo).

Commentario1

  • 1Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitato
    Alessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2011, n. 45968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45968
Data del deposito : 27 ottobre 2011

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