Sentenza 9 agosto 2013
Massime • 1
In tema di reati edilizi, il differimento del procedimento penale determinato esclusivamente dalla pendenza di un procedimento di sanatoria è illegittimo se eccede il tempo fissato dalla legge per la definizione di quest'ultimo, con la conseguente illegittimità dell'ordinanza di sospensione dei termini di prescrizione per un tempo superiore alla durata della procedura amministrativa. (Fattispecie relativa a differimento dell'udienza dibattimentale motivato con la pendenza del procedimento di sanatoria, già in precedenza definito con la formazione del silenzio-rifiuto, ai sensi dell'art. 36, comma terzo, d.P.R. n. 380 del 2001).
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Leggi di più… - 2. Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 09/08/2013, n. 34938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34938 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 09/08/2013
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI A. - rel. Consigliere - N. 37
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 27231/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI AN, nato a [...] il [...];
CI QU, nato a [...] il [...];
AF BE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, in data 25 gennaio 2013, nel procedimento n. 256/2010;
Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita, nella pubblica udienza del 9 agosto 2013, la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Lettieri Nicola, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, avvocato Capaccioli Lucia del foro di Grosseto, in sostituzione dell'avvocato Pollini Ippolito per gli imputati, CI AN e CI QU, e dell'avvocato Carlo Valle per l'imputato, AF, la quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 25 gennaio 2013 il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, ha condannato CI AN, CI QU e AF BE alle pene, rispettivamente, di Euro 8.000 di ammenda, ciascuno (i primi due beneficiari delle attenuanti generiche), e di Euro 12.000 (il terzo cui non sono state riconosciute le attenuanti generiche), per avere, in concorso tra loro, nella qualità di committente (CI AN), di esecutore dei lavori (CI QU) e di direttore dei lavori (il AF), realizzato lavori di edificazione di una palazzina residenziale con quattro appartamenti in parziale difformità (così derubricata l'originaria imputazione di totale difformità) dalla concessione edilizia n. 23 del 2004 (in particolare, aumentando l'altezza utile del piano garage e del primo piano alla gronda e al colmo); reato previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a), accertato, con lavori in corso di opera, in Campagnatico, il 22 gennaio 2008.
La pena è stata condizionalmente sospesa per tutti gli imputati e al solo CI AN è stato riconosciuto anche il beneficio della non menzione della condanna.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i tre imputati tramite i rispettivi difensori, avvocato Ippolito Pollini per i due CI, padre (CI QU) e figlio (CI AN), e avvocato Carlo Valle per il AF.
3. Nell'interesse degli imputati CI è stato presentato un unico ricorso, che articola tre motivi.
3.1. Con il primo i ricorrenti denunciano i vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo all'elevata entità della pena pecuniaria loro inflitta, nonostante la modestia delle difformità accertate all'esito di perizia disposta dal Tribunale, omettendo il giudice di giustificare l'uso del suo potere discrezionale nella determinazione della pena, come prescritto dall'art. 132 c.p., comma 1, e di tener conto dei criteri in tema di gravità del reato di cui all'art. 133 c.p., comma 1. 3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, poiché il giudice deve ordinare, con la sentenza di condanna, la demolizione delle opere abusive solo nei casi di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad esso.
Nel caso di specie, essendo stata emessa condanna per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire,avrebbe dovuto applicarsi il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34, che disciplina la demolizione, ove possibile e previ appositi accertamenti, da parte dell'amministrazione senza che sia previsto il potere concorrente del giudice penale.
3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la mancanza di motivazione con riguardo alla demolizione delle opere parzialmente difformi disposta dal giudice penale, ammesso e non concesso che ne avesse il potere, senza rispettare le valutazioni e le procedure imposte dal citato D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34 (praticabilità dell'intervento di rimozione e fissazione di congruo termine per provvedervi), denunciando la genericità dell'ordine di demolizione contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata.
4. Il difensore del AF sviluppa cinque motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge per omessa rilevazione della compiutasi prescrizione del reato, posto che, nella stessa sentenza (a pagina 6), si da conto del fatto che il AF è stato direttore dei lavori fino al novembre 2007 e, comunque, come geometra poteva esercitare la direzione dei lavori solo per le opere non strutturali, tanto è vero che per le opere strutturali in cemento armato fu nominato fin dall'inizio come progettista e direttore di lavori l'ingegnere AM LA, non imputato nel presente processo, il quale subentrò totalmente al AF nel novembre 2007.
Anche tenendo conto dei 60 giorni di sospensione del termine di prescrizione per la pendenza del procedimento di sanatoria, il reato contestato al ricorrente sarebbe stato già estinto per prescrizione al tempo della pronuncia della sentenza impugnata.
4.2. Con il secondo motivo lamenta i vizi di violazione di legge e difetto della motivazione per avere il tribunale omesso ogni considerazione delle deduzioni difensive in contrasto col precetto di cui all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e). Solamente al momento del sequestro dell'immobile in data 31 gennaio 2008, previo accertamento di lavori in corso d'opera, sarebbero state riscontrate difformità rispetto al permesso di costruire. Il Tribunale avrebbe reso una motivazione contraddittoria e illogica in relazione al fatto che il AF già da due mesi non era più il direttore dei lavori;
che non vi era alcuna prova che le difformità riscontrate risalissero al tempo della sua direzione;
che si trattava, comunque, di difformità strutturali estranee all'ambito della sua competenza e responsabilità.
4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 521 c.p.p. e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. e), e art. 141 disp. att. c.p.p., per avere il Tribunale riqualificato diversamente il fatto rispetto all'originaria contestazione, senza che la difesa avesse avuto la possibilità di discutere in contraddittorio la nuova accusa, in violazione del diritto di difesa di cui all'art. 6, comma 3, lett. a), Cedu, come interpretato dalla Corte Edu nella sentenza in data 11/12/2007 (Drassich c. Italia), privando così l'imputato del diritto di essere rimesso in termini per chiedere l'oblazione mediante la corresponsione di una somma molto inferiore rispetto a quella oggetto di condanna.
4.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 c.p. per omessa giustificazione del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, stabilita in misura sensibilmente superiore al minimo edittale.
4.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento agli artt. 62 bis e 133 c.p., per omessa indicazione delle ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a lui negate in termini del tutto apodittici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dagli imputati CI, non è
manifestamente infondato in punto di omessa motivazione dell'entità della pena applicata nella misura base di Euro 12.000 di ammenda, superiore alla media tra il massimo (Euro 20.658) e il minimo (Euro 20) edittale, essendosi il giudice limitato al mero richiamo dei criteri di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, dep. 9/03/2000, Baragiani, Rv. 217333; conformi: Rv. 241189 e Rv. 255153), ed è certamente fondato in punto di illegittimità dell'ordine di demolizione emesso dal giudice penale. Si impone, pertanto, la rilevazione della compiutasi prescrizione del reato nelle more dell'odierno giudizio.
Nell'ordine, va detto che il giudice, quando pronuncia condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a), (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo quarto dello stesso T.U., in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire, non può ordinare la demolizione delle opere abusive, in quanto quest'ultima si applica esclusivamente agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (Sez. 3, n. 41423 del 29/09/2011, dep. 14/11/2011, Tucci, Rv. 251326). Le sanzioni amministrative costituite dal ripristino dello stato dei luoghi o dall'irrogazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, ai sensi del cit. D.P.R., art. 34, restano di esclusiva competenza della pubblica amministrazione, mentre l'autorità giudiziaria può solo irrogare la pena dell'ammenda comminata dal cit. art. 44, lett. a). Tanto premesso, il reato ascritto agli imputati CI, come si è anticipato, è estinto per prescrizione.
La permanenza del reato, accertato il 22 gennaio 2008 quando i lavori erano in corso d'opera, è cessata il 31 gennaio 2008 allorché la costruzione fu sottoposta a sequestro.
Il 12 febbraio 2008 fu presentata richiesta di permesso a costruire in sanatoria cui seguì il silenzio-rifiuto dell'amministrazione competente nel sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, comma 3. Successivamente il Tribunale di Grosseto, su richiesta della difesa adducente la pendenza del procedimento in sanatoria, ha disposto il rinvio dell'udienza dibattimentale del 13 aprile 2012 al 25 ottobre 2012, contestualmente sospendendo i termini di prescrizione per 195 giorni, tenuto conto del trentunesimo giorno di maggio, luglio ed agosto.
Tale ordinanza deve ritenersi illegittima ponendosi in contrasto con la disciplina in tema di azione penale nel caso di procedimento amministrativo di sanatoria, secondo cui "la sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie, già prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, sostituito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, in relazione al cit. D.P.R., art. 36, è limitata al termine di sessanta giorni dalla data del deposito della domanda di concessione in sanatoria, in quanto riguarda i tempi necessari per la definizione della procedura amministrativa, la quale, consumato detto termine senza che la domanda sia stata accolta, si intende esaurita per silenzio rifiuto" (c.f.r., tra le molte, Sez. 3, n. 16706 del 18/02/2004, dep. 08/04/2004, Brilla, Rv. 227960; conformi: n. 33292 del 2005, Rv. 232181; n. 17954 del 2008, Rv. 240233; n. 6670 del 2012, Rv. 252443).
Ne consegue che il rinvio del dibattimento nel processo per reato edilizio, determinato esclusivamente dalla prospettata pendenza di richiesta di permesso in sanatoria non determina la sospensione del termine di prescrizione del reato, laddove il procedimento in sanatoria risulti già definito con il silenzio-rifiuto del competente ufficio comunale protrattosi per sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
E, invero, pur considerando la diversità esistente tra l'istituto della sospensione del corso della prescrizione nel procedimento penale, ai sensi dell'art. 159 c.p., comma 1, n. 3), su richiesta di mero rinvio dell'imputato o del suo difensore, da un lato, e la sospensione dell'azione penale fino all'esaurimento del procedimento amministrativo di sanatoria edilizia di cui al cit. D.P.R., artt. 45 e 36, dall'altro, se il differimento dell'udienza disposto dal giudice penale viene giustificato con esclusivo riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo di sanatoria, esso non può prescindere dai tempi di definizione di quest'ultimo prescritti in sessanta giorni dal cit. D.P.R., art. 36, comma 3, decorsi i quali la richiesta si intende respinta;
ne discende l'illegittimità di un termine di differimento del procedimento penale, determinato esclusivamente dalla pendenza del procedimento amministrativo di sanatoria, eccedente il tempo fissato dalla legge per la definizione di quest'ultimo, con la conseguente illegittimità anche dell'ordinanza di sospensione dei termini di prescrizione per un tempo superiore alla durata della procedura amministrativa. Nel caso di specie, quindi, avendo il Tribunale di Grosseto rinviato il dibattimento dall'udienza del 13 aprile 2012 a quella del 25 ottobre 2012, adducendo a ragione del rinvio la sola pendenza della domanda di permesso in sanatoria, mentre essa, proposta fin dal 12 febbraio 2008, doveva ritenersi già respinta il 29 aprile dello stesso anno, per il silenzio dell'autorità comunale protrattosi per sessanta giorni dalla data della sua presentazione, ne deriva che il differimento del dibattimento e la conseguente sospensione dei termini di prescrizione risultano del tutto privi di giustificazione e, come tali, inidonei a determinare il temporaneo arresto del corso della prescrizione.
Il reato contestato agli imputati CI deve, dunque, ritenersi estinto, in assenza di altre cause di legittima sospensione della prescrizione, al compimento del quinto anno dal 31 gennaio 2008 e, quindi, il 31 gennaio 2013, nelle more dell'attuale giudizio per cassazione;
ciò impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere la contravvenzione ascritta ai ricorrenti estinta per prescrizione.
2. Ancora più netta si profila la posizione del terzo ricorrente, AF, in tema di compiutasi prescrizione del reato di cui è imputato, in accoglimento del primo motivo dell'impugnazione da lui proposta, idoneo ad assorbire tutti gli altri, in assenza di evidenti ragioni di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, sulla base di quanto dedotto nel secondo motivo del ricorso in esame.
Risulta per tabulas, infatti, che il AF è stato direttore dei lavori, oggetto del presente processo, fino al novembre 2007 (v. pagine 6 e 9 della sentenza impugnata con menzione anche del nuovo direttore dei lavori, non imputato, AM LA che predispose la pratica di sanatoria), sicché, esclusa anche nei suoi confronti, per le anzidette ragioni, la sospensione del corso della prescrizione dal 13/04 al 25/10 del 2012, il reato a lui ascritto si è estinto, per prescrizione, nel novembre 2012, ancor prima della pronuncia della sentenza di condanna a suo carico in data 25 gennaio 2013. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio nei riguardi di tutti i ricorrenti per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 9 agosto 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2013