Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1995 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 gennaio 2016 |
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La massima Il Giudice dell'esecuzione investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (Cass.pen., Sez. III, 23.12.2022, n. 48931). Il …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2025, n. 34301Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 34301 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 27/12/2025 discussione tra le parti; b) con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 3, comma 6, del D.M. Sanità 15 aprile 1994, dell'art. 15, comma 15, 6 del D.L. n. 95/2012, dell'art. 8, comma 1, lettera b) e lettera d) e dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 42/2009, dell'art. 1, comma 1-bis, della Legge n. 241/1990, degli artt. 1337 e 1338 c.c., dell'art. 1218 c.c.; c) con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione …Leggi di più...
- art. 1338 c.c.·
- art. 8-quinquies d.lgs. n. 229/1999·
- art. 1 comma 10 d.l. n. 324/1993·
- art. 102 c.p.c.·
- art. 115 c.p.c.·
- art. 1 comma 796 l. n. 296/2006·
- art. 8 sexies d.lgs. n. 502/1992·
- art. 2697 c.c.·
- art. 1218 c.c.·
- art. 112 c.p.c.·
- art. 360 c.p.c.·
- art. 363 c.p.c.·
- legittimazione passiva·
- art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992·
- ricorso incidentale condizionato
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2021, n. 16490Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 12739-2019 proposto da: CU AN BR, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato PIERO LORUSSO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 16490 Anno 2021 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 11/06/2021 PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIMONTI 25; - controricorrente - nonchè contro NI TE, LL AL, SU SO AM tutti nella qualità di eredi di IE RG; NE BULTRINI; AZIENDA ASL ROMA C ora USL ROMA 2; - intimati - avverso la sentenza n. 363/2018 della CORTE DEI CONTI - …Leggi di più...
- accreditamento sanitario·
- responsabilità erariale·
- art. 395 cod.proc.civ.·
- contributo unificato·
- rapporto concessorio·
- revocazione sentenza·
- giurisdizione contabile·
- legittimazione passiva·
- giudicato penale·
- errore di fatto
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2020, n. 26494Provvedimento: 26494-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TRIBUTI - Primo Presidente - PIETRO CURZIO - Presidente di Sezione - CARLO DE CHIARA Ud. 06/10/2020 - UI OV RD - Presidente di Sezione - PU R.G.N. 5801/2013 CO DE ST - Presidente di Sezione - C0426494 Rep. ENRICO SCODITTI - Consigliere - c.u. FABRIZIA GARRI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - GUIDO MERCOLINO - Consigliere - RO OV NT - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5801-2013 proposto da: HR AN, NI AV, NI NI, NI IA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio …Leggi di più...
- contributo di solidarietà previsto per i senatori al momento della cessazione dalla carica·
- regime imponibile·
- natura·
- lavoro dipendente·
- redditi di lavoro·
- imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)·
- camera dei deputati e senato della repubblica·
- costituzione della repubblica·
- tributi erariali diretti·
- senato
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/10/2020, n. 23744Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 7639-2019 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NC OR 25, presso lo studio dell'avvocato ANTONGIULIO AGOSTINELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO FAVALE; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 23744 Anno 2020 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 28/10/2020 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ADELFIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il dott. MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dall'avvocato GA SPATA; - controricorrente - avverso la sentenza n. …Leggi di più...
- attività sanitaria in regime di accreditamento·
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- giurisdizione del giudice ordinario·
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- giurisdizione civile·
- organizzazione territoriale·
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- giurisdizione ordinaria e amministrativa
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/05/2020, n. 08770Provvedimento: 87701 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: STRUMENTI - Primo Presidente f.f. - FINANZIARI STEFANO PETITTI DERIVATI E ENTI Rel. Pres.te Sezione - PUBBLICI FRANCESCO ANTONIO GENOVESE Ud. 08/10/2019 - BIAGIO VIRGILIO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 11094/2015 GIACINTO BISOGNI - Presidente Sezione - Grou 8770 Rep. ANTONIO GRECO - Consigliere - C.I LUCIA TRIA - Consigliere - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11094-2015 proposto da: BNL - BANCA NAZIONALE …Leggi di più...
- contratti derivati·
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- contenuto essenziale·
- validità.·
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia sanitaria
- Art. 1. (Esenzioni) 1. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , le parole "lire 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni".
2. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , la parola "100.000" e' sostituita dalla seguente "70.000".
3. Il comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e' sostituito dai seguenti:
"16. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta' superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. Sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purche' appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessanta anni e i disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.
16-bis. Sono altresi' esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , come sostituito dal comma 16-quinquies del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991.
16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni nonche' per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15.
16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarita' delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionali e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale .
16-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984"".
4. E' confermata l'esenzione disposta dall' articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 , relativamente agli accertamenti del possesso dei requisiti di idoneita' da parte dei giovani che si avviano all'attivita' sportiva agonistica nelle societa' dilettantistiche.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanita' provvede con proprio decreto ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 16 gennaio 1995 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 . - Art. 2. (Prestazioni specialistiche) 1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 , e' sostituito dal seguente:
"3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta puo' contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione ogni ricetta non puo' contenere piu' di sei tipi di prestazioni; per ciascun tipo di prestazione il numero massimo di sedute, anche in caso di cicli terapeutici, e' fissato in un numero non superiore a dodici".