Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1995 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 gennaio 2016 |
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- 1. TAXhttps://www.dirittobancario.it/
In tema di interposizione, l'elusività di una operazione può essere dedotta dall'Amministrazione finanziaria anche semplicemente per il carattere di antieconomico della stessa. Nell'ambito dell'imposta registro, ai fini della qualificazione di una erogazione in denaro da parte di un socio, enunciata in un atto di scissione, come finanziamento, con conseguente applicazione dell'imposta in misura proporzionale (aliquota del 3%), è dirimente la modalità di I limiti alla deducibilità delle svalutazioni di partecipazioni estere, per perdite subite, in società non residenti in Stati appartenenti all'Unione Europea (letteralmente “Comunità economica europea”) posti dal comma 3-bis dell'articolo …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2025, n. 34301Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 34301 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 27/12/2025 discussione tra le parti; b) con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 3, comma 6, del D.M. Sanità 15 aprile 1994, dell'art. 15, comma 15, 6 del D.L. n. 95/2012, dell'art. 8, comma 1, lettera b) e lettera d) e dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 42/2009, dell'art. 1, comma 1-bis, della Legge n. 241/1990, degli artt. 1337 e 1338 c.c., dell'art. 1218 c.c.; c) con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione …Leggi di più...
- art. 1338 c.c.·
- art. 8-quinquies d.lgs. n. 229/1999·
- art. 1 comma 10 d.l. n. 324/1993·
- art. 102 c.p.c.·
- art. 115 c.p.c.·
- art. 1 comma 796 l. n. 296/2006·
- art. 8 sexies d.lgs. n. 502/1992·
- art. 2697 c.c.·
- art. 1218 c.c.·
- art. 112 c.p.c.·
- art. 360 c.p.c.·
- art. 363 c.p.c.·
- legittimazione passiva·
- art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992·
- ricorso incidentale condizionato
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia sanitaria
- Art. 1. (Esenzioni) 1. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , le parole "lire 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni".
2. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , la parola "100.000" e' sostituita dalla seguente "70.000".
3. Il comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e' sostituito dai seguenti:
"16. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta' superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. Sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purche' appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessanta anni e i disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.
16-bis. Sono altresi' esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , come sostituito dal comma 16-quinquies del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991.
16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni nonche' per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15.
16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarita' delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionali e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale .
16-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984"".
4. E' confermata l'esenzione disposta dall' articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 , relativamente agli accertamenti del possesso dei requisiti di idoneita' da parte dei giovani che si avviano all'attivita' sportiva agonistica nelle societa' dilettantistiche.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanita' provvede con proprio decreto ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 16 gennaio 1995 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 . - Art. 2. (Prestazioni specialistiche) 1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 , e' sostituito dal seguente:
"3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta puo' contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione ogni ricetta non puo' contenere piu' di sei tipi di prestazioni; per ciascun tipo di prestazione il numero massimo di sedute, anche in caso di cicli terapeutici, e' fissato in un numero non superiore a dodici".