Sentenza 3 dicembre 1996
Massime • 1
In tema di reati in materia di edilizia e urbanistica, la sospensione dei procedimenti penali e della prescrizione di cui ai decreti legge 26 luglio 1994 n. 468, 27 settembre 1994 n. 551 e 25 novembre 1994 n. 649, non convertiti in legge, costituisce un effetto irreversibile dei predetti decreti, sicché, una volta intervenuta, opera in maniera definitiva sul computo del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 159 cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 77 Cost., secondo il quale i decreti legge perdono efficacia sin dall'inizio in caso di mancata conversione, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il decreto legge abbia prodotto effetti irreversibili, quali devono essere considerati quelli che, in virtù della sia pur temporanea vigenza della normativa d'urgenza, si siano comunque prodotti in via di fatto o di diritto e non possano più essere rimossi; e che tra tali effetti irreversibili deve ricomprendersi la sospensione del procedimento penale la quale, nel periodo in cui opera per il vigore del decreto che la prevede, impedisce di diritto l'esercizio dell'azione penale sicché, esauritosi l'arco temporale della sua efficacia per la caducazione del provvedimento avente forza di legge, non può venir meno ora per allora)
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Leggi di più… - 2. Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/12/1996, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Antonio LA TORRE Presidente N. 13
1) Dott. NC SIMEONE Componente REG. GEN.
2) " NO AT FL " N. 26975/96
3) " Umberto PAPADIA (Rel.) "
4) " NN D'UR "
5) " NC EL "
6) " AN AT "
7) " NN VE "
8) Dott. Adalberto ALBAMONTE "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI Gennaro, n. a Caivano il 5.1.1945;
avverso la sentenza emessa in data 9/4/1996 dalla Corte di Appello di PO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Umberto PAPADIA;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Umberto TOSCANI;
che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI Gennaro veniva rinviato al giudizio della Pretura PO (sezione distaccata di Frattamaggiore) per rispondere di alcuni reati commessi in relazione alla costruzione abusiva di edificio. In particolare gli veniva contestato: 1) il reato cui all'art. 20 lett. B) legge n. 47 del 1985, per aver iniziano e proseguito, in assenza di concessione edilizia, opere relative ad un fabbricato della superficie di circa 250 mq., pari a circa 2300 mc.; 2) la contravvenzione di cui agli artt. 1, 2 e 20 legge n. 64 del 1974 per aver eseguito le opere di cui sopra in zona sismica senza previamente depositare gli atti presso l'ufficio del Genio civile;
3) la contravvenzione di cui agli artt. 2, 13, 4 e 14 legge n. 1086 del 1971, per avere realizzato opere in cemento armato senza denunciare i lavori al Genio civile ed omettendo di far dirigere gli stessi da tecnico autorizzato;
4) il delitto di cui all'art. 349 cp. per avere, nella qualità di proprietario e custode, violato i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria.
Con sentenza 10.5.1993 il RE adito dichiarava l'imputato colpevole di tutti i reati e, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla aggravante e ritenuta la continuazione tra i vari reati, lo condannava alla pena di mesi dieci di reclusione e lire 1.500.000 di multa.
Su gravame dell'imputato, la Corte di appello di PO, con sentenza 9.4.1996, in parziale riforma della impugnata decisione, dichiarava estinta per prescrizione la sola contravvenzione di cui alla legge n. 64 /74 (capo 2 della rubrica), eliminava la pena di lire 100.000 di multa e confermava nel resto la sentenza di primo grado.
Il LI ha proposto ricorso per Cassazione.
Eccepisce la nullità della sentenza in conseguenza del rifiuto, da parte del giudice di appello, di procedere alla rinnovazione del dibattimento con l'ascolto di alcuni testi al fine di poter dimostrare la sua estraneità alla commissione dei reati in questione;
lamenta, poi, vizi di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (peraltro già concesse in primo grado).
La sezione feriale di questa Suprema Corte, in relazione alla possibile estinzione dei residui reati per sopravvenuta prescrizione, con provvedimento 10.9.1996, rimetteva la decisione alle Sezioni Unite evidenziando il contrasto venutosi a creare circa il calcolo dei termini complessivi di sospensione del decorso della prescrizione medesima in conseguenza della mancata conversione dei vari decreti legge succedutisi nel tempo prima della approvazione della legge n. 724 del 1994. Rilevavano, in particolare, i giudici remittenti che, ove si dovesse tener conto dei periodi di sospensione previsti dai decreti n. 468/94, 551/94 e 649/94 (quest'ultimo sino alla data del 31.12.1994), nonché di quello considerato dall'art. 39 della legge n. 724 del 1994 e del periodo di cui alla legge n. 85 del 1995 (art. 14, comma 1 bis), entrata, quest'ultima, in vigore il 24.3.1995, si dovrebbero computare complessivamente giorni 223 di sospensione;
al contrario, ove si accogliesse la tesi restrittiva secondo la quale si dovrebbero calcolare solo i periodi di giorni 60 di cui alla legge n. 724 del 1994 e di giorni otto di cui alla legge n. 85 del 1995, la sospensione della prescrizione dovrebbe limitarsi solo a complessivi giorni 68.
E poiché in materia erano state emanate sentenze con decisioni contrastanti, si riteneva necessario l'intervento di queste Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il problema del computo dei termini di sospensione della prescrizione previsti da decreti legge non convertiti è stato già sottoposto al vaglio di questa Corte di legittimità in occasione di procedimenti aventi ad oggetto reati tributari durante la vigenza dei decreti legge 27.4.1992 n. 269 e 25.6.1992 n. 319 e, prima ancora, in relazione all'abolizione della pregiudiziale tributaria a seguito della decisione della Corte costituzionale 12.5.1982 n. 89. In entrambi i casi, la III Sezione di questa Corte, con giurisprudenza prevalente (sentenze 21.2.1984, Badetta, 26.4.1989, Muratori e 18.11.1992, Creazzi), hanno ritenuto computabili i termini di sospensione, anche se con considerazioni specificatamente attinenti alla materia oggetto della controversia. Per inciso va, però, a questo punto evidenziato che gli abusi in tema di reiterazioni di decreti legge non sono più ripetibili, non tanto in considerazione del disposto della legge n. 400 del 1988 (art. 15, 2° comma, lett. C) e della raccomandazione della Corte costituzionale (sentenza 10.3.1988 n. 302), bensì in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla recente sentenza n. 360 del 17.10.1996 che, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 4 del d.l.
6.9.1996 n. 462, ultimo di una serie di decreti legge reiterati e non convertiti, ha posto la parola fine ad una vecchia querelle;
sicché, quanto alla reiterazione dei provvedimenti legislativi, il problema è destinato ad esaurirsi, pur restando attuale quanto agli effetti del singolo decreto non convalidato.
2- Passando poi all'esame del quesito da risolvere e che ci occupa, sembra opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale.
Va, quindi, ricordato che il comma 2° dell'art. 77 della Costituzione e la legge 11.12.1984 n. 839 hanno previsto che, in caso di adozione di un decreto legge, il Governo, il giorno stesso della emanazione del provvedimento, (ed in concreto il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale), deve presentare alle Camere un disegno di legge di conversione.
E ciò perché, com'è noto, il decreto in esame, oltre ad avere un contenuto che la successiva legge n. 400 del 1988 ha esplicitamente circoscritto, ha altresì una efficacia limitata nel tempo, nel senso che trattasi di una norma che comunque è naturalmente destinata ad uscire dal mondo giuridico, o per decadenza cagionata da mancata conversione ovvero, in caso contrario, per sostituzione delle norme con quelle della legge di conversione. Ed in ogni caso, poi, con effetto ex tunc.
È discussa la natura della legge di conversione, se cioè trattasi di novazione o di ratifica, come si sosteneva in origine;
è certo però che si tratta di legge in senso materiale avendo contenuto sostanzialmente normativo.
Le vicende del decreto legge sono, pertanto, praticamente tre: 1) possono le Camere prendere in esame il decreto legge ed approvarlo, convertendolo in legge;
2) non prendere in esame il disegno di legge di conversione ovvero non esaurirne in tempo l'iter; 3) prendere in esame il disegno di legge e respingere la conversione. Nella ultime due ipotesi il decreto legge non convertito in legge, secondo il richiamato articolo 77, perde efficacia retroattivamente, e cioè dal momento della sua entrata in vigore.
3 - In ordine agli effetti dei rapporti posti in essere durante il tempo di vigenza del decreto - nel caso di mancata conversione - lo stesso legislatore costituzionale ha espressamente previsto che "le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti" allo scopo di non lasciare determinate situazioni meritevoli senza tutela e disciplina.
Ma ove ciò non avvenga, deve applicarsi la regola generale di cui all'ultimo comma dell'art. 77 della Costituzione secondo cui le disposizioni, anche se non l'atto che le pose in essere, sono considerate dal diritto come mai sorte. E si è parlato di disposizioni e non di atto in quanto, nonostante la provvisorietà e la precarietà dello stesso, all'atto deve darsi esecuzione in virtù della "forza di legge" accordatagli dalla Costituzione. E la più autorevole dottrina in proposito pacificamente attribuisce ai decreti legge, proprio in considerazione della espressa disciplina costituzionale, la qualità di fonti del diritto, anche se legate alla esistenza di particolari presupposti e subordinati al tempestivo consenso delle Camere.
La esistenza di tale ultima condizione comporta che il concetto di "validità della legge nel tempo" non possa andare confuso con quello di "validità" della stessa in senso tecnico. Una legge è valida in quanto, approvata, promulgata e pubblicata, entra a far parte dell'ordinamento giuridico;
al contrario, la validità della norma nel tempo attiene al contenuto della disposizione stessa in quanto si riferisce all'elemento temporale tipico dei fatti dalla legge previsti, inteso - tale elemento - quale rapporto tra il fatto stesso ed il tempo in cui la legge è in vigore.
4 - Da tutto quanto precede deriva, quale necessaria conseguenza, che il disposto di cui al 3° comma dell'art. 77 della Costituzione ("i decreti legge perdono efficacia sin dall'inizio in caso di mancata conversione") non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il decreto legge abbia prodotto effetti irreversibili, effetti cioè che, in via di fatto o di diritto, non possono più essere rimossi.
Una parte della dottrina, per la verità minoritaria, nega la possibilità che il decreto legge possa spiegare effetti inamovibili.
E si richiama, a tal fine, alla lettera dell'art. 77 della Costituzione che, a differenza di quanto previsto dall'art 3 della legge n. 100 del 1926 che parlava espressamente di effetti ex nunc,
recita al comma 3°: "i decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione".
A ben riflettere però, la tesi non è decisiva in quanto proprio l'esame del testo costituzionale autorizza una diversa conclusione. Infatti, l'ultimo comma che parla di "rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti" chiaramente lascia intendere che il decreto legge, a prescindere o meno dalla conversione, produce situazioni e rapporti che debbono considerarsi giuridicamente rilevanti, tanto da esigere una successiva disciplina con legge. La facoltà, riconosciuta al Parlamento, di conservare validità a norme, nonostante la loro inefficacia ex tunc, sta a significare che trattasi di normativa in vigore nell'intervallo di tempo che precede la conversione o la decadenza e che le regole scaturenti dai rapporti giuridici derivanti da decreti legge non convertiti debbono considerarsi di carattere generale. Senza contare, poi, che lo stesso articolo 77 citato parla di "perdita di efficacia"; il che significa che l'atto ha spiegato nel passato alcuni dei suoi effetti e che questi ultimi possono essere ancora in corso al momento della mancata conversione.
5 - Si sostiene quindi che, in mancanza di conversione ovvero di sopravvenuta decadenza del decreto legge, anche in mancanza di apposita disciplina legislativa che regoli i rapporti nel frattempo posti in essere, al predetto provvedimento non può, per questa parte e per tali effetti, essere attribuita efficacia provvisoria, trattandosi di situazioni immodificabili che non sono suscettibili di perdere efficacia.
Si è parlato da taluni di effetti anomali del decreto legge e di violazione dell'art. 70 Costituzione;
ma la parificazione alle leggi formali degli "atti aventi forza di legge" emanati dal Governo nei casi stabiliti dall'art. 77 della Costituzione abilita tali atti ad incidere validamente, al pari delle leggi, nelle materie a queste riservate". (Corte costituzionale, sentenza 19.6.1974 n. 184). Ed è ancora la stessa Corte costituzionale che, nella sentenza n. 302 del 1988, al punto n. 6.2, espressamente parla di "effetti sorti in base al decreto...... praticamente irreversibili", parificandoli di fatto a quelli fatti salvi "ad opera dei decreti successivamente riprodotti"; e che, poi, con la recente decisione del 17.10.1996 n. 360, richiamando la sentenza n. 161 del 1995 e la ordinanza n. 197 del 1996, prevede, specificatamente nella materia penale, effetti non più reversibili nel caso di mancata conversione finale. D'altro canto, a conferma di quanto sopra affermato, va evidenziato che, dal momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato del Ministero di Grazia e Giustizia relativo al decreto legge non convertito, gli atti ed i rapporti sorti sulla base del predetto decreto, divenuto inefficace, perdono il loro fondamento giuridico retroattivamente, ma con conseguenze diverse a seconda della natura del rapporto e del provvedimento. Conseguenze che non sono sempre di inefficacia, dal momento che la mancata conversione non fa venir meno automaticamente gli atti ed i rapporti sorti sulla base del decreto, ma li rende invalidi nella misura in cui siano difformi dal modello normativo risultante dal diritto previgente. Ne deriva che saranno azionabili tutti i rimedi che l'ordinamento prevede per rimuovere detta invalidità e che, ove questi rimedi non siano tempestivamente e validamente attivati, alcuni degli effetti del decreto legge finiranno col consolidarsi. In tal senso si è pronunciata questa Suprema Corte con sentenza 21 maggio 1990, Argano, in cui, esclusa una automatica decadenza degli atti emanati sulla base dei decreti non convertiti, si è deciso che gli stessi potranno essere rimossi alle condizioni previste in via generale per il loro annullamento.
Pertanto, gli atti amministrativi sorti sulla base delle norme del decreto non convertito sono semplicemente annullabili o impugnabili per vizio di legittimità e conservano la loro efficacia se non impugnati;
così pure le sentenze passano in cosa giudicata se non tempestivamente impugnate ed infine i rapporti di diritto privato potranno solo essere annullati con apposita azione di annullamento da esperirsi entro i termini di prescrizione.
6 - E che non si tratti di singolari eccezioni al principio generale di cui al richiamato art. 77, è dimostrato dalle numerose ipotesi che in vario modo derogano alla regola della decadenza ex tunc e che, proprio per la quantità e qualità dei casi ipotizzabili, inducono a ritenere che sulla base dei principi innanzi esposti, al contrario, trattasi di effetti normali del decreto legge non convertito.
Basta al riguardo ricordare, oltre la menzionata ipotesi della sentenza penale che diviene esecutiva ove non impugnata o non impugnabile, la classica categoria dei c.d. "decreti catenaccio" con i quali si introduce una nuova disciplina fiscale in tema di prezzi e tariffe, in relazione alla quale è praticamente impossibile l'esercizio del diritto a ripetere la maggior somma pagata ove il decreto non venga convertito.
Ancora, tra gli effetti irreversibili del decreto legge non convertito, la dottrina include anche le ipotesi previste dai decreti che differiscono la scadenza del termine legale e che, poi, non vengono convalidati dalle Camere.
Allorché al cittadino è riconosciuta la facoltà di prolungare il tempo per la realizzazione di un diritto ovvero per adempiere ad un obbligo o ad un onere, non può poi lo stesso ordinamento addossare al singolo le conseguenze derivanti da una postuma pretesa tardività di una domanda o istanza, che era regolare al tempo della sua proposizione;
perché, in tal caso, verrebbe seriamente compromesso il principio di affidamento ed il vincolo di fiducia sul quale dovrebbe riposare il rapporto tra cittadino e Stato. Ma l'ipotesi più rappresentativa nella materia è costituita dalla disciplina penale più favorevole prevista dal decreto non convertito, sia sotto il profilo della "abolitio criminis", che della riduzione della sanzione penale (ovvero della sostituzione con la sanzione amministrativa) . È chiaro che tale ipotesi si riferisce ai soli fatti posti in essere vigente la disciplina del decreto legge, ostandovi nel resto la pronuncia della Corte costituzionale 22.2.1985 n. 51. Comunque, anche con la limitazione di cui innanzi, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il generale principio di irretroattività della legge punitiva di cui all'art. 25 della Costituzione debba prevalere sul disposto di cui al terzo comma dell'art. 77.
7 - Passando, poi, ad esaminare il caso sottoposto al giudizio delle Sezioni Unite, va osservato che, sulla base di tutte le considerazioni innanzi svolte, lo stesso sistema consente una soluzione che sia in armonia con i principi sopra evidenziati e rispetto ai quali la normativa di cui alla legge n. 724 del 1994 rappresenta una pratica applicazione.
In altri termini, la necessità di calcolare i periodi di sospensione della prescrizione di cui ai dd. ll. n. 468/94, 551/94 e 649/94 non solo non vulnera il principio costituzionale di cui all'art. 77, ma anzi con lo stesso si armonizza.
Già la Corte costituzionale, nella sentenza n. 256 del 10.7.1996, ebbe espressamente ad affermare che "tutto il sistema del nuovo condono edilizio (è) legato da un disegno essenzialmente unitario, risultante dalle disposizioni dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 e da quelle, da valutare in connessione indissolubile con le prime, dettate dal d.l. 25.5.1996 n. 285 (ultimo di una lunga catena di decreti legge reiterati)".
Dal che si ricava, in armonia con la decisione adottata, che l'intera legislazione relativa al condono edilizio è ispirata da un unico fine, consistente nel riordino della materia della regolamentazione del territorio e che la norma debba, a tale scopo, essere interpretata nello spirito di tale armonica finalità che non può consentire vuoti o fratture.
Analoga affermazione è contenuta poi nella decisione della stessa Corte costituzionale n. 270 del 18.7.1996 laddove è scritto: "la questione come sollevata è infondata ........ Ciò soprattutto in relazione alla connessione indissolubile tra le norme sul condono edilizio, contenute nell'art. 39 della legge 23.12.1994 n. 724 e le altre disposizioni in materia di sanatoria edilizia ed in materia urbanistica ed edilizia, in origine contenute in unico testo normativo e poi separate in distinti decreti legge reiterati, fino a quello attualmente in esame".
8 - Non vale a questo punto affermare che il contenuto dell'art. 39 debba intendersi come regolamentazione autonoma della materia, mancando richiami o riferimenti alle pregresse norme. Invero, gli argomenti addotti a sostegno della tesi minoritaria, oltre ad un generico richiamo al testo letterale dell'art. 77 della Costituzione, consistono essenzialmente in due rilievi. Con il primo si sostiene che l'art 39 della legge n. 724 del 1994 ha disciplinato autonomamente la presente materia dettando regole specifiche, pur essendo all'epoca ancora vigente il decreto legge n. 639 del 1994. Con il secondo, si pone in evidenza come nello stesso articolo 39 menzionato non vi sia traccia ne' di convalida del decreto e neppure di salvezza dei pregressi effetti.
Ma, in proposito deve ricordarsi che non è corretto, dal punto di vista costituzionale, che un decreto legge faccia riferimento e dichiari salvi gli effetti di altro precedente decreto legge sulla stessa materia, (nella specie, al momento della emanazione della legge n. 724/94, l'ultimo decreto legge era stato già reiterato), e che un sostanziale effetto di conversione non è neppure consentito ad una legge di bilancio (quale la legge n. 724/94) perché, in tal caso, verrebbero superati i limiti della delega.
Comunque, non può contestarsi in fatto che l'art. 39 citato contenga una serie di richiami impliciti o espliciti ai decreti legge precedenti ed al sistema della legge edilizia. Innanzi tutto il predetto art. 39 si raccorda necessariamente con le disposizioni di cui alla legge n. 47/85 alla quale si richiama "in toto". Significativo al riguardo è il contenuto del comma 1 il quale richiama le norme contenute nei capi IV e V della legge n. 47/85 come ulteriormente modificate dallo stesso art. 39. Inoltre occorre ricordare il contenuto del comma 4 dell'art. 39, ove è detto che:
"si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione". Nel comma 5 è poi stabilito: "le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti legge 26.7.1994 n. 408, 27.9.1994 n. 551 e 25.11.1994 n. 649, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15.12.1995". Nel comma 18° è ancora specificato:
"il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificative di quelle sopra indicate".
9 - Gli anzidetti richiami, in particolare, lasciano chiaramente intendere la esistenza di uno stretto rapporto tra la legge n.724/94 ed i decreti legge precedenti sia perché è espressamente prevista la sostituzione delle norme incompatibili, e sia, soprattutto, nella dichiarata salvezza delle "disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione". Richiamo che non avrebbe senso alcuno se, insieme ai termini di versamento, non si dovesse fare anche riferimento alla sospensione dei procedimenti penali in corso che, di detti termini, costituivano effetto strettamente collegato e necessario. Senza contare poi, che, ove si accogliesse la tesi propugnata nella sentenza EL (di cui infra), si dovrebbe necessariamente giungere alla conclusione della inefficacia delle istanze di condono nel frattempo presentate e della necessità della reiterazione delle stesse sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 39 più volte richiamato.
In conclusione, può tranquillamente affermarsi che la disposizione contenuta nell'articolo ora citato rappresenta una norma di coordinamento tra quanto disposto dai decreti legge precedenti in tema di versamento ed il contenuto del comma 18°, scritto e pensato allo scopo di inquadrare il nuovo condono edilizio con quello di cui alla legge n. 47/85 e di armonizzare lo stesso con quanto già disposto in materia dai decreti legge decaduti.
Parimenti, deve in conseguenza affermarsi che la "irreversibilità" degli effetti dei decreti legge non convertiti debba essere riconosciuta anche all'istituto della sospensione automatica del procedimento penale perché, una volta intervenuta, produce i suoi effetti in maniera definitiva sul computo del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 159 cp., anche in considerazione della più volte dichiarata natura processuale della norma. (v. sul punto Sez. Un. 27.3.1992, Di Marco;
Sez. Un. 1.10.1991, Alleruzzo, nonché Corte costituzionale, sentenza n. 15 del 1982). Una sospensione ex lege dell'esercizio del potere giurisdizionale costituisce un caso classico di impedimento "legale" (e non di fatto) all'esercizio del diritto o dell'azione (civile o penale), al cui titolare pertanto non può addebitarsi quella inerzia di attività sulla quale si basa il fondamento della prescrizione. Questa, se sospesa con atto avente forza di legge (qual'è appunto il decreto legge) e per il tempo in cui è sospesa ex lege, non può continuare il suo corso a causa dell'impedimento che ne ostacola in modo cogente l'esercizio. E proprio perché questo effetto (sospensivo) si è irreversibilmente consumato per e durante il tempo di vigenza dell'atto avente forza di legge, consegue che esso, una volta verificatosi ed esauritosi in quell'arco temporale, non può venir meno ora per allora per la successiva caducazione del decreto legge che lo aveva definitivamente prodotto. Peraltro non è inutile, da ultimo, ricordare che nella specie trattasi della sospensione di cui all'art. 44 della legge n. 47/85 la quale, prevista quale istituto di coordinamento tra la procedura di sanatoria ed il procedimento penale, opera, a differenza di quella di cui al precedente art. 38, in modo automatico e consegue alla commissione del reato urbanistico anche nella nuova disciplina di condono.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra esposto è opportuno rammentare che, in sede di legittimità, l'unica decisione che determina in giorni 68 il termine complessivo di sospensione della prescrizione (escludendo cioè quella stabilita dai decreti legge non convertiti) è rappresentata da Sez. feriale, 1.8.1996, EL, mentre tutte le altre sentenze emanate al riguardo hanno ritenuto la esistenza del più ampio periodo di giorni 223, quanti sono quelli risultanti dal cumulo delle varie sospensioni. (Sez. III, 10.6.1995, Volpetti;
Sez. III, 30.6.1995, Montone;
Sez. III, 4.10.1995, Romano;
Sez. III, 18.10.1995. Pollio;
Sez. III, 1.11.1995, Di Cintio;
Sez. III, 3.10.1996, Bruni). 10 - Quanto ai motivi di doglianza, il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla istanza di rinnovazione del dibattimento, disatteso dalla Corte territoriale.
Sostiene il LI che la escussione dei testi indicati avrebbe provato la sua completa estraneità ai fatti.
La censura è chiaramente infondata.
Premesso che in ogni caso la tesi esposta non potrebbe comunque essere utile in ordine alla affermata responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 349 cp., rileva la Corte che nella specie è incensurabile la decisione del giudice di merito, il quale ha disatteso la richiesta sul rilievo che l'appellante aveva ammesso di essere stato costretto alla abusiva edificazione per sopperire ad inderogabili esigenze proprie e della sua famiglia ed aveva riconosciuto la sua fattiva partecipazione alla esecuzione dei lavori.
In conseguenza, il giudice di merito correttamente aveva dichiarato la superfluità della prova e la estraneità della richiesta rinnovazione rispetto ai fatti di causa.
In conseguenza, la tesi prospettata nel giudizio di legittimità secondo cui l'edificio si apparteneva alla sorella, anche se fondata, non potrebbe condurre a diversa conclusione;
anche perché è pacifico che risponde penalmente della esecuzione di opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale anche chi, pur non essendo proprietario del suolo, e quindi non legittimato a chiedere la concessione edilizia, abbia comunque realizzato, o partecipato a realizzare, le opere non autorizzate. La seconda censura, relativa a vizi di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, essendo le stesse state concesse già in primo grado.
Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 3.12.1996.