Sentenza 29 settembre 1997
Massime • 3
In materia di "condono edilizio" l'art. 44 della legge n. 47 del 1985 prevede una sospensione automatica del processo applicabile a tutti i procedimenti, in cui risulti contestato un reato urbanistico o commessa una violazione di detta normazione, e da calcolare in giorni 223, mentre l'art. 38 prevede una sospensione obbligatoria ma dichiarata dal giudice a seguito dell'accertamento dei presupposti, da rinvenire soltanto nella presentazione di una domanda di condono, dichiarata afferente all'immobile abusivo in processo, e nel versamento della prima rata di oblazione autodeterminata.Pertanto, tenuto conto di queste due sospensioni "ex lege", la prescrizione rimane sospesa per anni due e giorni 223 e, nel caso in cui il giudice di merito abbia erroneamente deciso, può essere dichiarata anche dalla Corte di cassazione in conseguenza della produzione di una domanda di condono con il versamento della prima rata di oblazione.
In materia di condono edilizio il termine ultimo per la sospensione dichiarata dal giudice, di cui all'art. 38 l. n. 47 del 1985, va individuato nel 31 marzo 1997, stabilito dalla l. n. 662 del 1996 all'art. 2 commi 37, 38 e 40 per integrare la documentazione, richiesta prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni, e per procedere al versamento dell'oblazione non corrisposta con il pagamento degli interessi legali.
In tema di "condono edilizio" l'omessa sospensione del procedimento in virtù dell'art. 38 l. n. 47 del 1985 non costituisce un vizio della decisione eventualmente presa, in quanto non produce alcuna nullità o inutilizzabilità mentre la parte conserva la possibilità di chiedere la sospensione finché siano aperti i termini previsti dalla legge.
Commentario • 1
- 1. Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1997, n. 11422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11422 |
| Data del deposito : | 29 settembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pioletti Giovanni Presidente del 29/09/97
1. Dott. De Maio Guido Consigliere SENTENZA
2. " GI ON " N.2205
3. " IM NA " REGISTRO GENERALE
4. " VA AN " N.30867/95
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FO CO n. a Palma di Montechiaro in data 8 gennaio 1970;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 6 giugno 1995;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. VA Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Siniscalchi che la concluso per ASR per prescrizione. Svolgimento del processo
LF OM ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, emessa in data 6 giugno 1995, con la quale veniva condannato per i reati di costruzione abusiva in violazione della normativa sull'edificazione delle opere in conglomerato cementizio, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 486 c.p.p., perché il dibattimento non era stato rinviato, nonostante fosse stato indetto uno sciopero degli avvocati e procuratori legali, la violazione dell'art. 38 l. n.47 del 1985, poiché, essendo stato impedito di produrre in fotocopia istanza di condono edilizio e ricevute di versamento dell'oblazione non si è sospeso il processo ne' dichiarati estinti i reati per oblazione a violazione dell'art. 157 c.p., in quanto i reati sono prescritti. Disposta la sospensione del procedimento penale, lo stesso veniva fissato all'odierna udienza.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente notare che la domanda di condono è stata presentata da NO NG, comproprietario pro indiviso, e che il Comune di Palma di Montechiaro con missiva pervenuta il 1 luglio 1997 ha attestato la parziale integrazione della documentazione, l'errata indicazione della tipologia dell'abuso (3 invece di 1), la non congruità dell'oblazione, poiché non è stato dimostrato il diritto ad ottenere le riduzioni praticate.
Inoltre l'omessa sospensione del procedimento in virtù dell'art. 38 l. n. 47 del 1985, secondo giurisprudenza costante di questa Corte
(cfr. Cass. sez. III 20 giugno 1995 n. 7021, Spettro rv. 202055), non produce alcuna nullità per il principio di tassatività delle stesse, ne' inesistenza della decisione, vizio derivante da fattispecie del tutto eccezionali, ne' una inutilizzabilità, poiché non sussistono le condizioni stabilite dall'art. 191 c.p.p., nè un'incompetenza funzionale, delimitata in dottrina ad ipotesi tipiche, ne' un'incapacità del giudice, poiché detto vizio attiene alla mancanza dei requisiti occorrenti in generale per l'esercizio della funzione giurisdizionale e non al difetto di condizioni specifiche in un determinato procedimento, mentre la parte conserva la possibilità di la sospensione finché siano aperti i termini dalla legge, ma la mancata sospensione non costituisce un vizio della decisione eventualmente presa.
Ciò posto, bisogna soffermarsi sul sistema normativo delineato dalla legge 23 dicembre 1996 n.662, la quale all'art. 2 comma 37 lett. d) ha previsto un termine perentorio per integrare la documentazione con la conseguente sanzione dell'improcedibilità della domanda e del diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria ed al successivo comma 38 ha stabilito che il termine di tre mesi contemplato dalla citata norma si applica, per la mancatapresentazione dei documenti, richiesti prima dell'emanazione della legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa (1 gennaio 1997), mentre al comma 40 ha sancito che "il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge 23 dicembre 1994 n. 724... comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge", sicché veniva a scadere il 31 marzo 1997.
Tale quadro normativo deve essere correlato con la natura giuridica della sospensione ex art. 38 l. n. 47 del 1985, con i differenti arresti giurisprudenziali riguardo ai requisiti necessari per procedere a detta sospensione come mutuati sotto il vigore del vecchio e del nuovo condono con precedenti esegesi della legge n.724 del 1994, con gli oneri incombenti sul ricorrente, con la possibilità del Comune di rimettere in termini chi ha presentato la domanda di condono edilizio e con la natura di queste disposizioni. Per quanto attiene al regime delle sospensioni in tema di c.d. condono edilizio, sotto il rigore della pregressa normativa, la dottrina e la giurisprudenza di questa Corte prevalenti (Cass. sez. 16 marzo l988, D'Ambrosio; cui adde Cass. sez. III 21 novembre 1989, Paparo e Cass. sez. 10 febbraio 1990, Minciotti), hanno operata una netta distinzione tra la sospensione stabilita dall'art. 44 l. n.47 del 1985 e quella contemplata dall'art. 38 l. ult. cit..
Ed invero le predette hanno diverse funzioni in quanto la prima mira a consentire agli interessati di presentare la domanda di condono edilizio quindi, è prevista per ragioni di economia processuale mentre l'altra è finalizzata all'ottenimento di detta concessione ed all'estinzione dei reati, indicati al secondo comma dell'art. 38 l. cit., mediante il pagamento dell'oblazione, sicché soltanto in quest'ultima ipotesi si riteneva necessario accertare se sussistessero i presupposti soggettivi, quantitativi, qualitativi e temporali affinché l'opera abusiva potesse essere ammessa al condono.
Tale ultimo arresto è stato affinato e sottoposto ad una rilettura alla luce delle precedenti esperienze dei vari provvedimenti di condono.
Infatti si devono distinguere i requisiti necessari affinché la speciale causa estintiva operi e l'ambito di applicazione del c.d. nuovo condono edilizio dai presupposti richiesti per dichiarare la predetta sospensione in modo da non confondere il giudizio nel merito e l'accertamento preliminare demandato al giudice in sede di sospensione.
Pertanto, a differenza di quanto deciso da questa Corte sotto il vigore del precedente condono edilizio e traendo spunto anche da alcune vicende normative, verificatesi nell'applicazione della pregressa normativa (le modifiche introdotte con i DD.LL. n.146 del 1985 e n. 2 del 1988 convertiti rispettiva mente in legge n. 293 del 1985 e n. 68 del 1988, relative all'estensione della speciale causa di estinzione del reato dell'oblazione al comproprietario ed ai reati contemplati dalla legge n. 64 del 1974) si è affermato che la presentazione di una qualsiasi domanda di condono ed il versamento della prima rata dell'oblazione autodeterminata consente la sospensione, poiché, l'art. 38 l. cit. si riferisce solamente a detti due dati.
Nè vale obiettare che la norma in esame riguarda la domanda "di cui all'art. 31" e risponde alla finalità di consentire di usufruire dell'oblazione ed a ragioni di economia processuale, giacché l'inciso così generico non può ricomprendere tutto l'ambito di applicabilità del condono e lo scopo della sospensione è più limitato, in quanto è teso solo ad evitare di giudicare durante il periodo in cui sia stata presentata una domanda di condono e versata la prima rata di oblazione, demandando ad un'epoca successiva l'accertamento dei requisiti per godere della causa estintiva. Del resto il significato letterale della disposizione, la possibilità di interazioni e conguagli da ritenere, comunque, ammissibili in virtù di principi generali di diritto amministrativo ed ora temporalmente delimitati dall'art. 2 commi 37, 38 e 40 l. n.662 del 1996, e gli inconvenienti riscontrati nel precedente condono militano a favore dell'esegesi accolta, evitando un'anticipazione del giudizio sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, qualitativi e quantitativi della causa estintiva ed esaltando la funzione dichiarativa ed accertativa del provvedimento di sospensione nella fattispecie.
Detta soluzione è stata confortata da alcune situazioni fattuali ed ha trovato riscontro nelle note vicende sul limite quantitativo introdotto dal nuovo condono per le nuove costruzioni (750 mc), rimasto applicabili solo agli insediamenti residenziali ed alle singole unità immobiliari, e sui requisiti soggettivi richiesti con riferimento ad alcuni reati collegati alla criminalità organizzata, variamente ampliati fino alla legge n. 662 del 1996; e nell'esclusione dal condono di quelle opere edilizie "che creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime... "(art.39 secondo comma l. n. 724 del 1994), abrogato dalla legge n. 662 del 1996 (art. 2 comma 37), nonché nella disciplina dei beni individuati dall'art. 1 quinquies l. n. 431 del 1985, il cui vincolo di immodificabilità di inedificabilità, ai limitati effetti del condono edilizio, è stato ritenuto, e non assuluto e, quindi non rientrante nelle fattispecie contemplato dall'art. 33 l. n. 47 del 1935, ed in altre modificazioni intervenute nel corso del tempo durante la reiterazione dei DD.LL. e l'emanazione delle c.d. leggi finanziarie, sicché, in definitiva, attendendo il dispiegarsi degli effetti, che potrebbero conseguire dalla presentazione della domanda di condono e dal versamento di almeno la prima rata dell'oblazione, si è evitato di rendere definitive sentenze in base a situazioni successivamente ritenuto dal legislatore non ostative per accedere al condono edilizio.
Non vale contro dedurre che le conseguenze pratiche su evidenziate sono riscontrabili in ogni ipotesi di successioni di leggi nel tempo, giacché il dato testuale dell'art. 38 l. cit., forzato dal precedente orientamento giurisprudenziale di questa Corte nel vigore del vecchio condono edilizio, non consente diverse esegesi, essendo suffragato dalle svolte argomentazioni.
La struttura della sospensione del processo penale in materia urbanistica in base all'accertamento dei soli presupposti formali per accedere ad una determinata causa estintiva trova del resto positivo riscontro anche negli artt. 13 e 22 l. n. 47 del 1985, in cui la sospensione obbligatoria ex lege di giorni sessanta discende soltanto dalla presentazione della domanda di rilascio di una concessione in sanatoria, mentre l'accertamento della sussistenza dei requisiti conformi al paradigma legislativo delineato dall'art. 13 l. cit. per ritenere applicabile la causa estintiva stabilita al successivo art. 22 è demandata ad un periodo successivo al decorso di detto termine.
Pertanto è legittima la sospensione effettuata senza controllare i requisiti, oggettivi, soggettivi, qualitativi e quantitativi della domanda di condono.
Non sembra invocabile una decisione di queste sezioni unite (Cass. sez. un. 17 aprile 1992 n. 4154, Passerotti rv. 190245 peraltro riferentesi alla disciplina della sospensione sotto il vigore dell'abrogato codice di rito del 1930, sicché, è più pertinente l'altra pronuncia (Cass. sez. un. 28 ottobre 1991 n. 10849, Mapelli rv. 188579) emessa con riguardo al nuovo codice), i cui principi possono assumere significato generale, giacché risultano perfettamente compatibili e si pongono nell'alveo dell'esegesi accolta, in quanto si sostiene che, in tema di sospensione obbligatoria ex lege non può protrarsi la stessa oltre i termini stabiliti dalla normativa di riferimento.
Ed invero la predetta pronuncia afferma che quando, come nella fattispecie in esame, la sospensione "è direttamente imposta dalla legge" (art. 159 c.p.) "il provvedimento del giudice ha solo carattere dichiarativo", sicché detto atto non può svolgere alcun ruolo preclusivo ai fini della prescrizione;
così come non può rilevare una sospensione disposta in mancanza delle condizioni stabilite come non può rilevare un periodo di sospensione superiore a quello fissato dalla legge" ed, ex adverso, l'omessa erronea sospensione del procedimento.
Pertanto occorre aver presente la nota distinzione tra natura processuale della sospensione del procedimento e sostanziale di quella della prescrizione, sicché la stessa si verifica automaticamente ogni volta che quest'ultima sia correlata "ad una particolare disposizione di legge".
Inoltre la pressoché unanime dottrina distingue tra sospensione automatica, obbligatoria e facoltativa ed individua i connotati peculiari di ciascuna di esse, la diversità tra sospensione ex lege e quella relativa alle c.d. pregiudiziali ed i differenti profili delle stesse, anche ai fini impugnatori, giacché in detta ultima ipotesi ha vigore l'art. 479 c.p.p., ed i difformi effetti in tema di prescrizione, automatici per le prime due e conseguenti alla ordinanza di sospensione emessa dal giudice la terza. Peraltro è possibile rinunciare alla sospensione di cui all'art. 33 l. n. 47, del 1985, prima del decorso del termine prescrizionale ordinario sia in via fattuale, non producendo l'istanza di condono ed il versamento dell'oblazione, sia in modo espresso giacché, l'imputato può scegliere di far valere una possibile causa di estinzione ovvero di prestare acquiescenza alla decisione emessa (cfr. Cass. sez. III settembre 1995 n. 9479, Valente ed altra rv.203540).
Orbene da quanto detto deriva che la durata di detta sospensione è di anni due (dal 31 marzo 1985 al 31 marzo 1997) ex artt. 38 comma primo l. n. 47 del 1985 e 2 comma 40 l. n. 662 del 1996 e si applica anche nell'ipotesi in cui il giudizio, di merito sia proseguito ma sussistano un'impugnazione, un'istanza di condono e la ricevuta del versamento effettuato dell'oblazione, discendendo tali conseguenze dalla natura obbligatoria della sospensione.
Infatti, ove si ritenesse necessaria per l'operare della sospensione obbligatoria un'espressa ordinanza in presenza dei presupposti per attuarla, si determinerebbe un'evidente disparità di trattamento derivante soltanto dalla più o meno tempestiva pronuncia del provvedimento sospensivo in contrasto con l'art.3 Cost. per l'aleatorietà della scelta, sicché anche un'interpretazione adeguatrice milita a favore di quanto sostenuto.
L'avvenuta produzione della documentazione sul condono esclude ogni rilevanza all'ulteriore questione circa la rilevabilità di ufficio di detta sospensione, qualora ne sussistano i presupposti, ove sia stato omesso uno specifico motivo. Nè in conseguenza dell'inquadramento dogmatico di detta sospensione assume rilievo la suggestiva considerazione, fondata sul computo, ai fini della sospensione del periodo prescrizionale, di una fase in cui il processo è stato trattato, giacché detta affermazione non tiene conto dell'esistenza di alcune ipotesi (conflitti, ricusazione etc..),neppure speciali o particolari, in cui la sospensione del procedimento principale è esclusa e dell'esonero, stabilito, in via generale per gli atti urgenti dall'art.3 c.p.p.. In conclusione sul, punto deve affermarsi che l'art.44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 prevede una sospensione automatica del processo, finalizzata all'esercizio delle facoltà previsto dal c.d. nuovo condono edilizio ed applica tutti i procedimenti in cui risulti contestato un reato urbanistico o commessa una violazione di detta normazione.
Tale sospensione va calcolata in giorni 223 (duecentoventitrè), giacche il D.L. 26 luglio 1994 n. 46 pubblicato sulla G.U. 28 luglio 1994 n.175, espressamente dispone all'art.10 la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. Il computo della maturazione del termine prescrizionale viene effettuato con riferimento ai giorni e non anche con la distinzione in mesi, secondo quanto stabilito, in via generale, dall'art. 172 c.p. in applicazione del principio del "favor rei", giacché le modalità di calcolo, così eseguite, consentono di stabilire una data più prossima e, quindi, più favorevole.
L'art.38 della legge 23 febbraio 1985 n. 47, quindi, prevede una sospensione obbligatoria ex lege, in cui il provvedimento del giudice ha natura dichiarativa ed accertativa dei presupposti per procedere alla stessa da rinvenire soltanto nella presentazione di una domanda di condono, dichiarata afferente all'immobile abusivo in processo, e nel versamento della prima rata di oblazione autodeterminata, giacché la norma in parola si riferisce solamente a detti due dati ed ogni altro accertamento costituirebbe un'anticipazione del giudizio nel corso del quale bisogna verificare la sussistenza dei requisiti attinenti all'applicazione della speciale causa estintiva dell'oblazione.
Pertanto, tenuto conto delle due sospensioni ex lege n. 47 del 1985, la prescrizione rimane sospesa per anni due e giorni 223 anche nelle ipotesi in cui il giudice di merito abbia erroneamente deciso e la sospensione sia stata o debba essere dichiarata da questa Corte in conseguenza della produzione di una domanda di condono con il versamento della prima rata dell'oblazione, giacché l'omessa sospensione del procedimento non determina, secondo quanto già illustrato. alcuna inesistenza, inutilizzabilità e nullità della sentenza o incompetenza funzionale del giudice, ma un vizio in procedendo, che, una volta, riscontrato esistente da questa Corte sulla base delle considerazioni su svolte e nei limiti tracciati, rende possibile valutare il tempo stabilito dalla sospensione obbligatoria, poiché dello stesso si avvale il ricorrente per ottenere prima il provvedimento sospensivo e dopo eventualmente l'effetto estintivo stabilito dalla normativa sul nuovo condono edilizio (nella fattispecie il ricorrente ha prodotto in sede di legittimità la documentazione).
Tale tesi è confortata da un'interpretazione logico-sistematica di vari disposizioni dall'art.3 c.p.p. all'art.159 c.p., dalla normativa sul c.d. condono fiscale e sulla c.d. pregiudiziale tributaria, nella cui applicazione non si è mai fatta questione circa il computo ai fini della prescrizione della sospensione obbligatoria ex lege nonostante la prosecuzione del processi durante detto periodo ed alla quale si deve l'orientamento giurisprudenziale elaborato in tema di vizi deducibili in sede di legittimità qualora non venga disposta la predetta sospensione (cfr. Cass. sez. V 24 febbraio 1994, Piccioni cui adde fra tanto Cass. sez. III 12 ottobre 1994, Formicola;
nonché Cass. sez. III 20 giugno 1995 n. 71021, Spettro rv. 202055 in tema di condono edilizio).
Individuati i caratteri propri di queste due sospensioni, bisogna, per prima, affrontare la tematica se, in virtù della precedente normativa ed in specie dell'art.39 quarto comma penultimo periodo della legge n.724 del 1994 fosse stato previsto un termine perentorio in cui non solo eseguire, ma anche integrare l'oblazione dovuta, sicché decorso detto termine non sarebbe stato Più in facoltà dell'interessato effettuare il versamento del c.d. conguaglio, e se la nuova normativa abbia carattere innovativo. Una simile impostazione potrebbe già essere superata,, notando come la sospensione obbligatoria di cui all'art.310 l. n.47 del 1985 preveda ora un nuovo dies ad quem cioè il 1 aprile 1997, sicché non rileva il precedente computo, il fondato su una normativa modificata dall'art.2 comma 40 l. n. 662 del 1997, pur potrebbe opporsi che sarebbe possibile calcolare ai fini della prescrizione solo il periodo di tempo (tre mesi) decorrente dalla data di entrata in vigore della disposizione da ultimo citata.
Peraltro non sembra condivisibile l'assurto secondo cui, in virtù della premessa normativa (l. n. 724 del 1994), fosse stabilito un termine perentorio per effettuare versamento dell'oblazione dovuta coincidente con quello varie volte prorogato da decreti-legge reiterati, stabilito per corrispondere l'ultima rata, qualora si fosse scelta detta modalità di pagamento, nonostante l'autorevole affermazione di queste sezioni unite (Cass. sez. un. ud. 20 novembre 1996 dep. 3 febbraio 1997 n. 714, Luongo rv.206660), non relativa, però, al tema sottoposto al suo esame dall'ordinanza di rimessione, ma ad un'importante questione preliminare.
Ed invero, diverso è il significato da attribuire ad un termine stabilito per il versamento di una rata dalla previsione di un dies ad quem in cui occorre sborsare tutta l'oblazione dovuta, incidente pure sulla c.d. sospensione obbligatoria ex art.33 l. n. 47 del 1985, giacché la prima data indica soltanto il periodo di tempo entro il - - quale si può effettuare - il pagamento dell'ultima rata senza incorrere nell'obbligo di corrispondere gli interessi legali, mentre una totale preclusione dovrebbe risultare chiaramente dalla legge.
A tal proposito la generica previsione della prima frase dell'ultimo periodo del quarto comma dall'art.39 della legge n. 724 del 1994, secondo cui "se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero o palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o con concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate ogni articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985 n.47" non sembra che abbia potuto abrogare tacitamente il dettato dell'art.35 quindicesimo comma l. n.47 del 1985 in base al quale il sindaco
"invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione, quindi determinate via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia... la concessione... in contestualmente all'esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio. Infatti la disposizione della del 1985 è espressione di alcuni principi generali di diritto amministrativo quali la facoltà della pubblica amministrazione di richiedere l'interazione della documentazione ed il conguaglio delle somme versate con la corresponsione delle c.d. penali.
Detti principi possono essere limitati entro ambiti temporali determinati ovvero con riferimento al numero ed alla modalità della richiesta con espressa norma di legge (ex. gr. art.4 quindicesimo comma del d.l. n.398 del 1993, convertito in legge n. 493 del 1993,
modificato dall'art.2 comma 60 della legge n. 662 del 1996, in tema di c.d. denuncia legittimante ed art.4 d.P.R. n. 425 del 1994 relativo alla formazione del certificato di abitabilità per silenzio assenso), ma non sono passibili di una tacita abrogazione da rinvenire in una locuzione, non perspicua, polisensa e tendente soltanto a comminare sanzioni amministrative, tributarie e civili a chi non adempia tempestivamente ("nei termini prescritti", che possono essere fissati anche dal sindaco in sede di conguaglio) al versamento dell'oblazione dovuta cioè non autodeterminata, ma conforme a quanto richiesto dalla legge.
Peraltro, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. sent. n. 823 del 1988) e da dottrina pressoché unanime sotto il vigore del precedente condono edilizio, il richiamo effettuato nell'art.40 l. n. 471 del 1985 allo sanzioni di cui al capo I concerne solo quelle civili amministrative tributarie e non le penali, giacché, altrimenti, all'epoca, si sarebbe potuto violare il principio dell'irretroattività della legge penale c., comunque, si sarebbe modificato quello contenuto nell'art.2 c.p., la cui forza, a livello delle fonti, viene intesa come particolare da vari studiosi.
Pertanto, non accedendosi alla ricostruzione effettuata nella citata pronuncia delle sezioni unite. deve ritenersi che fino all'entrata in vigore della nuova normativa, il termine ad quem entro cui versare l'oblazione dovuta era stabilito in sede di determinazione di quella definitiva da parte del sindaco a norma dell'art.35 quindicesimo comma l. cit. con tutto le conseguenze cui avevano tentato di fornire una risposta alcune decisioni delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 8 febbraio 1991, Serione ed 8 febbraio 1991, Landolfi) in materia di concessione in sanatoria tacita.
Il quadro normativo invece, stato espressamente modificato dalla legge n.662 del 1996, la quale all'art.2 comma 40 della legge n. 662 del 1996 ha stabilito un termine perentorio per effettuare il versamento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione - versata, giacché tale natura discende dalla formulazione della norma ed in particolare dall'inciso "da corrispondere entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge" e dalle caratteristiche della legge in cui sono inserite le disposizioni richiamate (art.2 commi 37, 38 e 40) e dalle finalità delle stesse.
Infatti, possono essere riprodotte alcune osservazioni, svolte in un quadro normativo differente e meno imperativo ma senza dubbio più puntuali con riferimento alla legge n. 662 del 1996, secondo le quali "proprio in vista della finalità di reperimento urgente di mezzi finanziari, il legislatore ha posto la norma impositiva dell'intero e puntuale adempimento dell'obbligazione oblatoria da parte dell'interessato" nei termini di legge, fra cui sono da includere quelli stabiliti dal sindaco nell'esercizio dei poteri conferitigli dal comma quindicesimo dell'art.35 l. n. 47 del 1985, quando procede in via definitiva alla determinazione dell'oblazione. La natura finanziaria della legge in cui sono inserite le disposizioni in commento rende, quindi, conto della fissazione di un termine finale entro cui occorre versare il c.d. conguaglio in uno con gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di oblazione e della responsabilizzazione procedimentale dell'interessato pena l'esclusione dell'opera abusiva eseguita dal condono. Peraltro il legislatore, quando interveniva con la legge n. 662 del 1996, aveva presenti le numerose questioni sorte nel precedente condono edilizio per l'omessa fissazione di un termine finale entro cui adempiere al c.d. conguaglio, costituendo l'interazione della documentazione e della somma versata un principio generale di diritto amministrativo, delimitabile con espressa disposizione legislativa.
Inoltre erano, forse, noti gli orientamenti di questa Corte (Cass. sez. III 7 agosto 1996 n. 2885, De Santis rv.206051,) circa i nuovi requisiti richiesti per il formarsi di una concessione in sanatoria in base al capo IV della legge n.47 del 1985 sotto il vigore del condono edilizio del 1993, in cui assume una specifica centralità il versamento dell'oblazione dovuta, sicché il legislatore ha voluto pure stabilire alcuni limiti ed adempimenti per definire rapidamente le pratiche di condono, sopperire alla cronica inefficienza della pubblica amministrazione al riguardo ed evitare colpevoli inerzie.
Pertanto le disposizioni stabilite dai commi 37, 38, 40, 41 e 42 dell'art.2 della legge n.662 del 1996 devono essere lette in modo coordinato tra loro ed assumono, nell'ambito dei differenti settori cui incide il c.d. condono edilizio, una particolare valenza acceleratoria e definitoria delle pratiche in considerazione della determinazione autoritativa ed imperativa di alcuni termini. Ed invero l'onere di integrazione della documentazione entro un determinato tempo se incide principalmente sulla procedibilità della domanda di condono e sul conseguente diniego della concessione in sanatoria assume rilevanza anche nel ramo penale, ove risulti contestato un reato attinente alla protezione di un vincolo ex legibus n.1089 e n.1497 del 1989 e n.431 del 1985, la cui estinzione è stabilita dall'art.39 ottavo comma l. n. 724 del 1994 in virtù del rilascio della concessione in sanatoria, subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, e non al semplice versamento dell'oblazione dovuta, costituente, comunque, presupposto indefettibile per l'emissione della stessa.
Peraltro della domanda di condono ed il conseguente diniego della cessione in sanatoria ex capo IV l. n. 47 del 1985 rilevano, pur sulla possibilità di ritenere congrua l'oblazione dovuta, in alcune ipotesi, sulla possibilità del formarsi della concessione in sanatoria tacita, modificando in maniera incisiva il regime predisposto dall'art.35 l. n.47 del 1985 (cfr. Cass. sez. III 7 agosto 1996, De Santis cit. e Cass. Sez. un 3 febbraio 1997, Luongo cit., seppure pronunciate sotto il vigore della legge n.124 del 1994), diversi piani amministrativo, civile finanziario e penale)
del condono finiscono con l'interagire tra loro.
Infatti se è vero che "i vizi procedimentali, relativi ad esempio alla mancata o inesatta alle azione della documentazione richiesta, pur comportando l'improcedibilità della domanda ovvero il diniego della concessione in sanatoria, non sono pregiudizievoli all'effetto istintivo dei reati conseguente al pagamento dell'oblazione 'dovuta' nel termine prescritto" (Cass. sez. un. 3 febbraio 1997 cit.), una, tale affermazione non è più valida nelle ipotesi su evidenziate in cui improcedibilità della domanda e conseguente diniego della concessione in sanatoria assumono una rilevanza diretta o indiretta in ordine all'estinzione dei reati individuati dal nuovo condono (art.39 ottavo comma l. n. 724 del 1994 e formazione della concessione in sanatoria per silenzio-assenso).
L'importanza di queste disposizioni, la loro perentorietà, le finalità delle stesse e della legge in cui sono inserite, il loro riverberarsi sulla disciplina della speciale causa estintiva dell'oblazione ed il carattere tassativo escludono la possibilità di ritenere applicabile un principio generale del procedimento amministrativo qual è quello della facoltà della pubblica amministrazione di rimettere in termini l'inadempiente. Ed invero il legislatore ha voluto sottrarre con la previsione di termini perentori alla discrezionalità amministrativa tale potere, privilegiando differenti e fondamentali esigenze quali quelle della certezza dei rapporti, della rapida definizione del procedimento, della correlazione di un effettivo merito delle finanze pubbliche dinanzi ad un vulnus apportato a berli primari. La struttura del periodo dell'art.2 comma 40 l. n. 662 del 1996 ed considerazioni logiche escludono, poi, validità ad un'interpretazione, pure avanzata, secondo cui la norma riguarderebbe soltanto il termine entro cui effettuare la corresponsione degli interessi. Infatti appare in contrasto con le finalità della legge e con ragioni logiche prevedere un termine perentorio per un adempimento il cui assolvimento non comporterebbe alcun vantaggio per l'onerato, giacché, sin dal 15 dicembre 1995, gli sarebbe precluso di usufruire degli effetti penali ed, in via indiretta, pure di quelli amministrativi e civili, in quanto l'oblazione costituisce uno dei presupposti per il rilascio della concessione in sanatoria. Lo stesso modulo strutturale del periodo, poi, è reiterato nel successivo comma 41, che concerne "il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'art.39, comma 6, della 23 dicembre 1994 n.724". Tale ultima disposizione del 1994, relativa all'omesso versamento, totale o parziale, dell'oblazione dovuta in virtù del precedente condono, a conforto di quanto sostenuto circa la necessità di un'esplicita opzione legislativa espressamente comportava l'improcedibilità della domanda.
Pertanto il legislatore del 1996, intervenendo pure su questa norma, ha reso palese la sua volontà di modificare, in tal caso in senso innovativo, detto precetto, effettuando una remissione in termini legislativamente stabilita.
Peraltro la previsione sanzionatoria dell'improcedibilità della domanda, contenuta in maniera espressa nel sesto comma dell'art.39 l. n. 724 del 1994, mostrava una sua razionale giustificazione nel lungo periodo di tempo decorso, essendo, attinente al precedente condono, e nel riferimento all'oblazione autodeterminata, "la disposizione...
non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione (scilicet autodeterminata) sia dovuto unicamente il conguaglio" sicché contrasterebbe con l'art.3 della Costituzione cioè con il principio di ragionevolezza legislativa comminare una più grave sanzione con riflessi penali qual è la preclusione ad effettuare il conguaglio dell'oblazione dopo il 15 dicembre 1995 per una fattispecie similare, ma relativa all'omesso versamento di un'oblazione congrua da effettuare per adempiere gli oneri stabiliti per il nuovo condono edilizio, onde pure un'interpretazione, adeguatrice della pregressa normativa, stabilita nell'art.39 l. n. 724 del 1994, milita a favore dell'analisi ermeneutica svolta.
La locuzione "nei termini previsti" di cui ai commi 10 e 41 dell'art.2 l. n. 662 del 1996 convalida, poi, l'esegesi assunta in ordine a identica espressione rinvenibile nell'art. 39 quarto comma ultimo periodo e sesto comma l. n.724 del 1994 con l'ulteriore osservazione, derivante dal noto brocardo "ubi lex voluti dixit... " in base alla quale, solo nell'ultima disposizione, ora espressamente comminata l'improcedibilità della domanda.
La frase in esame, quindi, deve essere intesa come indicativa di un termine perentorio finale entro cui effettuare tempestivamente ("nei termini di legge") il versamento dell'oblazione cioè senza incorrere nella corresponsione delle ulteriori somme dovute a titolo di interessi le ali su base annua e non quale preclusione, stabilita dalla legge con finalità sanzionatoria, di eseguire il pagamento del c.d. conguaglio dell'oblazione autodeterminata. Tale effetto deriva, invece, dalla coordinata lettura dei commi 37, 38, 40, 41 e 42 dell'art. 2 L. n. 662 del 1996 in cui espressamente si chiarisce come "il rilascio della concessione in sanatoria (sia)... subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli eventuali interessi sulle somme dovute.
Pertanto il termine proposto dalle citate norme finisce con l'influire sia sul versamento dell'intera oblazione pur in assenza di una determinazione definitiva della stessa da parte del Sindaco, sia sulla corresponsione degli interessi relativi anche al fine di poter ottenere l'applicazione della speciale causa estintiva per i reati estinguibili con il pagamento dell'oblazione, sia sul rilascio della concessione in sanatoria e, quindi, sull'estinzione dei reati di cui all'ottavo comma dell'art.39 l. n. 724 del 1994, sia, infine, su tutti gli altri effetti amministrativi, civili e tributari correlati al condono edilizio, nella misura in cui l'emissione del provvedimento di sanatoria è anche subordinato al pagamento delle somme richieste per gli oneri concessori e dei relativi interessi legali, ove dovuti.
L'interpretazione sistematica di questi precetti palesa, quindi, l'intenzione del legislatore di concludere rapidamente il lungo iter del c.d. nuovo condono edilizio, stabilendo un unico termine (31 marzo 1997) entro cui adempiere ad una serie di oneri
(dall'integrazione documentale, richiesta prima dell'entrata in vigore della legge n.662 del 1996 al versamento dell'intera oblazione;
dal pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine stabilito dal sesto comma dell'art.39 l. n. 724 del 1994 alla corresponsione degli interessi legati su tutta la somma), fatta salva la possibilità, da parte della pubblica amministrazione, di stabilire modalità diverse in relazione ad alcuni specifici adempimenti.
In tal modo si potrà pretendere anche dopo il 31 marzo 1997 l'integrazione documentale non richiesta prima dell'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, sempreché non incida sulla determinazione dell'oblazione dovuta oppure il versamento degli oneri concessori ovvero altri adempimenti, che non intacchino le preclusioni espressamente comminate dai commi 37, 38, 40, 41 e 42 l. n.662 del 1996, sicché la discrezionalità della pubblica amministrazione settore del condono edilizio appare notevolmente compressa rispetto a quanto previsto dalla pregressa normazione soprattutto riguardo ai poteri conferiti al sindaco in virtù del quindicesimo comma dell'art. 35 l. n. 47 del 1985. In conclusione sul punto deve affermarsi che non appare quanto sostenuto da una recente pronuncia di queste sezioni uniche (Cass. sez. un. 3 febbraio 1997 n. 714, Luongo rv.206660) secondo cui, ritenendo la sospensione ex art.38 l. n. 47 del 1985 obbligatoria, nella vigenza della legge n. 724 del 1994 (la sentenza è stata deliberata all'udienza del 20 novembre 1996 e febbraio del 1997), deve considerarsi quale termine ultimo e, quindi, dies ad quem per la sospensione di cui all'art.38 l. n. 47 del 1985 il 15 dicembre 1995,varie volte prorogato stabilito per il versamento dell'ultima rata dell'oblazione, perché in contrasto con i principi generali di diritto amministrativo in tema di integrazione della documentazione e di conguaglio delle somme da versare, sempre ammissibili tranne l'esistenza di un'espressa o implicita previsione in contrario, insussistente in quella normativa.
La legge n. 662 del 1996 all'art. 23 commi 37, 38 e 40 per impedire il protrarsi delle vicende del condono edilizio in conformità con la natura finanziaria della legge al fine di reperire rapidamente ulteriori entrate ha stabilito termini perentori, coincidenti quale ultimo giorno nel 31 marzo 1997, per integrare la documentazione, richiesta prima dell'entrata in vigore di dette disposizioni, e per procedere al versamento dell'oblazione non corrisposta con il pagamento degli interessi legali.
Ciò posto in relazione alle caratteristiche della sospensione ex art.44 l. n. 47 del 1985 ed al dies ad quem ed alla natura di quella contemplata dall'art.38 l. ult. cit. nonché al mutato quadro normativo delineato dalla legge n. 662 del 1996, ne deriva che, nella fattispecie non può assumere rilievo l'affermazione gattopardesca contenuta nella lettera del Comune di Palma di Montechiaro, secondo cui "il richiedente ha versato la somma di L. 1.480.000, per cui rimarrebbero da versare L.
1.184.000 più interessi maturati l'oblazione di L.
2.664.000 sarebbe giusta, qualora l'interessato dimostrasse di aver diritto alle riduzioni praticate" poiché il Sindaco non poteva rimettere in termini. ne' stabilire un periodo diverso entro cui versare la somma dovuta a titolo di conguaglio dell'oblazione autodeterminata, poiché detti termini perentori sono stati stabiliti dalla legge. Inoltre, alla data del 1 aprile 1997, non solo non risultava prodotta la documentazione richiesta per dimostrare la sussistenza delle condizioni per usufruire delle agevolazioni per la prima casa, per il disagio abitativo e per la stipula della convenzione ma neppure era stata versata l'oblazione ritenuta congrua per la tipologia dell'abuso (L. 2.664.000).
Non sembra neppure richiamabile la disciplina degli effetti del diniego di sanatoria contemplata dell'art. 39 l. n. 47 del 1985, poiché "l'effettuazione dell'oblazione" cui soltanto è subordinata l'estinzione dei reati, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria presuppone sempre un tempestivo adempimento di detto obbligo, tanto è vero che la legge n. 724 del 1994 (art. 39 Sesto comma) e quella n. 662 del 1996 (art. 2 comma 41) per evitare le conseguenze della formazione della concessione in sanatoria per silenzio assenso derivanti dal, differente sistema normativo delineato dal vecchio condono hanno dovuto espressamente stabilire modalità e termini entro cui provvedere al versamento dell'oblazione autodeterminata non congrua.
Tali norme, peraltro, confortano ulteriormente quell'esegesi risultante dalla nuova normativa, secondo cui la concessione in sanatoria assentibile tacitamente presuppone ormai sempre il versamento dell'oblazione dovuta, non essendo sufficiente quella autodeterminata (cfr. amplius Cass. sez. III 7 agosto 1996, De Sanctis cit. e Cass. sez. un. 3 febbraio 1997, Luongo cit. quale obiter dictum),sicché non Là invocarsi nella fattispecie neppure il formarsi di detto provvedimento silenzioso, giacché non risulta versata l'oblazione dovuta.
Pertanto può affermarsi che non è necessario richiedere alla pubblica amministrazione un'attestazione circa la congruità dell'oblazione versata, ove si sia in presenza di un'omissione di integrazione documentale, richiesta prima del primo gennaio 1997 e non effettuata entro il 31 marzo 1997, influente sulla sua determinazione, poiché incombe sull'istante l'onere di dimostrare l'adempimento di quanto richiesto essendo suo interesse evitare l'improcedibilità della domanda oppure il verificarsi di una condizione ostativa ad un'eventuale autointegrazione, prevista per l'oblazione dal comma 40 dell'art.2 l. cit.
Svolte queste premesse generali ed adattate le stesse alla fattispecie in esame, in seguito alla sospensione di cui all'art.44 l. n. 47 del 1985 in base all'art.39 l. n.724 del 1994 ed alla l. n.85 del 1995 il termine prescrizionale deve essere prolungato di giorni duecentoventitrè (dal 29 luglio 1994 in virtù del D.L. 26 luglio 1994 n.468 al 1 marzo 1995 in conseguenza di quanto previsto dall'art.39 l. n.794 del 1994 e dal 24 marzo 1995 al 31 dello stesso mese ed anno per i precetti contenuti nelle leggi n.85 del 1995 e n.400 del 1988), dovendosi considerare anche le sospensioni contemplate dai decreti legge decaduti, attesa la natura processuale della norma, secondo quanto ormai sostenuto da queste sezioni unite (Cass. sez. un. ud. 13 dicembre 1996 dep 13 febbraio 1997 n. 1283, Sellitto rv. 206849), sicché la prescrizione sarebbe maturata il 17, gennaio 1996, in quanto il reato è stato accertato in data 8 dicembre 1990.
Tuttavia per quanto esposto occorre computare integralmente la sospensione ex art.38 l. n. 47 del 1985 di due anni (dal 31 marzo 1995 al 31 marzo 1997), onde il termine prescrizionale deve essere fissato il 17 aprile 1998, poiché bisogna computare pure altri tre mesi, (dal primo aprile ex art.2 l. n.662 del 1996 primo luglio 1997, data in cui è pervenuta la risposta del Comune) di sospensione facoltativa determinata dalla richiesta di precisazioni alla p.a..
Esclusa la sussistenza della prescrizione del reato e rilevata l'impossibilità del ricorrente di usufruire ormai del c.d. condono edilizio, i motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Infatti secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. III 23 luglio 1994 n. 8383, Riccio rv. 198701), è necessaria la comunicazione da parte del difensore dell'adesione allo sciopero di categoria, poiché l'astensione proclamata dall'associazione non vincolante per il singolo associato, mentre, all'epoca in mancanza della produzione dell'istanza di condono, la prescrizione appariva, pure, prossima.
Nella fattispecie in esame, poi, la non congruità dell'oblazione e l'omessa integrazione della documentazione attestata dal Comune di Palma di Montechiaro con missiva del 20 giugno 1997, non contraddetta da alcuna successiva produzione entro il primo aprile 1997 all'autorità comunale escludono ogni rilevanza all'ormai improcedibile domanda di condono edilizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 settembre 1997. Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 1997