Sentenza 8 maggio 2013
Massime • 2
Sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di violenza sessuale che sia stata denunciata dall'imputato dello stesso reato per calunnia, in quanto in tal caso non ricorre l'ipotesi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre e non trovano conseguentemente applicazione le disposizioni di cui agli artt. 64, 197, 197 bis e 210 cod. proc. pen.
Il provvedimento di rinvio del processo per esigenze proprie della parte richiedente, ancorchè illegittimamente adottato, dà luogo alla sospensione del corso della prescrizione ove sia la stessa parte a dolersi dell'effetto sospensivo a tale rinvio conseguente.
Commentari • 6
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La massima In tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di concussione che sia stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia, in quanto l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi (Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2019 , n. 6938). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2019 , n. 6938 RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di fiducia di R.P. e D.M.M. impugnano …
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La massima È configurabile la circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 9, c.p. , se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell'abuso o i doveri violati ed il compimento del reato. (Fattispecie relativa ai reati di lesioni e violenza privata commessi in una piazzola di sosta autostradale, durante un servizio di scorta, da agenti di polizia - Cassazione penale , sez. V , 16/10/2019 , n. 9102). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2013, n. 26409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26409 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 08/05/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 1390
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 39203/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.B. , n. a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza in data 02/03/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udite le conclusioni dell'Avv. Foresta, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. C.B. ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza del 02/03/2012 che, dichiarando la estinzione per prescrizione relativamente al reato di sequestro di persona, ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza di condanna per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.. Con un primo motivo lamenta violazione di legge e segnatamente, pregiudizialmente, la omessa declaratoria di prescrizione del reato (non rilevata dalla Corte territoriale pur sollecitata) il cui termine sarebbe maturato il 17 giugno 2011 e dovendo ad esso aggiungersi il periodo di mesi uno e giorni 18 conseguente a rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, con conseguente termine finale al 5 agosto 2011; non potrebbe, invece, tenersi conto dei rinvii operati dal giudice di primo grado in relazione alle udienze del 9 febbraio e del 15 giugno 2009, illegittimamente rinviate per legittimo impedimento del difensore e per l'assenza di un teste nonostante l'imputato fosse assistito da due difensori. Deduce che, in ogni caso, quand'anche si tenesse conto dei predetti rinvii, e delle conseguenti sospensioni non superiori a 60 giorni per udienza in relazione a quanto previsto dall'art. 159 c.p.p., la prescrizione sarebbe ugualmente maturata in data 5 dicembre 2011.
Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 192, 197 bis e 210 e c.p.p. per non essere stata la parte offesa esaminata quale imputato di reato connesso o testimone assistito stante la intervenuta denuncia per calunnia nei suoi confronti da parte dell'imputato per falsa denuncia di violenza sessuale in data (OMISSIS) . Lamenta che, sollevata la questione, la Corte territoriale si è limitata a denunciare l'impossibilità di valutarla a fronte della mancata acquisizione della denuncia suddetta, che pure era presente in atti come regolarmente acquisita nel giudizio di primo grado.
Con un terzo motivo denuncia la mancata acquisizione da parte della Corte territoriale dei documenti prodotti unitamente all'atto d'appello, non essendo necessaria quale presupposto della stessa la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ne' essendo di ostacolo la natura preesistente di tale documentazione;
In ogni caso evidenzia che tra i documenti in oggetto era presente la sentenza emessa dal Tribunale di Roma del 10 marzo 2011, relativa a condanna della persona offesa per calunnia nei confronti dell'imputato, certamente sopravvenuta al giudizio di primo grado. Aggiunge che la rilevanza di tale documento doveva desumersi dalla condotta concretamente posta in essere dalla persona offesa, la quale, come ritenuto dai giudici, aveva strumentalizzato la figlia al fine di denunciare falsamente il marito.
Con un quarto motivo lamenta la negata parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale relativamente all'acquisizione della consulenza nonché all'esame dei testi M. e N. , ai quali, in veste di consulenti tecnici nominati dalla Corte d'appello di Potenza sezione minori nel procedimento concernente l'affidamento delle figlie minori, la donna aveva, in difformità da quanto dichiarato in precedenza nel processo penale, riferito che vi era stato un mero tentativo di violenza sessuale nei propri confronti. Tale richiesta, avanzata con l'atto d'appello e, successivamente, nei motivi aggiunti, è stata rigettata dalla corte territoriale sul presupposto della mancanza di collegamento di tale affermazione, non verificata e approfondita, con il processo trattato. Aggiunge che in ogni caso la consulenza risultava essere stata prodotta ritualmente nel dibattimento di primo grado e che la stessa persona offesa esaminata in appello si è limitata ad affermare di non ricordare tali sue precedenti affermazioni rese ai consulenti.
Con un quinto motivo denuncia la illogicità e contraddittorietà della motivazione e il travisamento della dinamica dei fatti in ordine all'affermazione di responsabilità. Ricorda che con l'atto di appello si era rilevata la difformità tra il contenuto della denuncia orale, in cui la donna aveva riferito che il marito l'aveva bloccata e non l'aveva fatta scendere dall'auto usandole violenza, dopo che lei stessa e l'uomo avevano parlato per circa due ore in aperta campagna, e le dichiarazioni rese a dibattimento, ove la stessa aveva riferito di non avere potuto, già impaurita per lo spostamento dell'auto in zona periferica, scendere dalla vettura per la presenza di cani feroci che avrebbero potuto sbranarla;
ciononostante la Corte territoriale ha omesso di considerare tali difformità, pur decisive.
Con un sesto motivo lamenta la motivazione mancante, illogica e contraddittoria relativamente alla denunciata discordanza tra le dichiarazioni della persona offesa e della di lei madre circa il fatto che la donna sarebbe stata afferrata violentemente per il collo dal marito e la mancanza di alcuna lesione riscontrata in tale zona dai medici che pure hanno accertato le lievi ecchimosi alle gambe e braccia;
sul punto la Corte territoriale ha omesso qualunque spiegazione. Con un settimo motivo lamenta la motivazione carente, illogica e contraddittoria relativamente alla mancanza di lesioni nelle zone in cui, a seguito della riferita violenza, avrebbero dovuto essere riscontrate. Ricorda che nell'elaborato dei consulenti della difesa si erano evidenziate lesioni ecchimotiche molto piccole ed incompatibili con un rapporto sessuale perpetrato senza il consenso dell'interessata, posto che, essendo la donna affetta da epatite C, anche traumi minimi avrebbero dovuto manifestarsi con la comparsa di ematomi cutanei;
al contrario, anche il ginecologo non aveva rinvenuto alcuna lesione o ecchimosi alla regione perianale e alla base delle cosce. Sul punto la Corte territoriale si è limitata ad asserire che tale assunto non sarebbe affatto convincente, senza argomentarne le ragioni.
Con un ottavo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché travisamento dei fatti in ordine alla possibile consumazione dell'asserita violenza. Premesso che la persona offesa esaminata a seguito della rinnovazione dell'istruzione ha dichiarato che il rapporto è avvenuto mentre ella e il marito si trovavano uno di fronte all'altra e che i pantaloni da lei indossati le erano stati abbassati solo fino alle ginocchia, deduce che da tali dichiarazioni deriverebbe l'impossibilità materiale della completa congiunzione carnale atteso che la donna mai avrebbe potuto aprire le gambe e avere un rapporto completo. Con un nono motivo denuncia la motivazione mancante, Illogica e contraddittoria relativamente alle modalità temporali di presentazione della denuncia, presentata, come documentalmente risultante, dopo circa tre ore dai fatti, presso gli uffici della Questura di Potenza, e non, invece, come dichiarato dalla persona offesa nel corso dell'esame in appello, immediatamente presso il posto di polizia dell'ospedale.
Con un decimo motivo lamenta il vizio di motivazione per carenza, illogicità e contraddittorietà relativamente al movente della calunnia, avendo la difesa ipotizzato che la donna avesse sporto denuncia per ritorsione dopo che l'imputato le aveva rivelato la sostituzione della stessa con la sorella quale beneficiarla di alcune polizze di assicurazione;
deduce che la Corte, sul punto, ha privilegiato la versione della persona offesa, che ha negato la circostanza pur avendo comunque riferito di un colloquio avuto in merito alle polizze, senza tuttavia saper spiegare il motivo. Con un undicesimo motivo lamenta la motivazione illogica e contraddittoria in ordine al giudizio circa la credibilità e attendibilità della persona offesa, la cui deposizione è stata valutata dalla Corte territoriale come precisa e dettagliata nonché coerente e priva di contraddizioni o di incongruenze. Al contrario, il ricorrente denuncia sul punto le numerose contraddizioni ed incongruenze, alcune delle quali già sopra evidenziate, confermative della inattendibilità della persona offesa nonché i numerosi non ricordo ed amnesie dichiarati dalla testimone.
Con un dodicesimo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento all'esclusione dell'attenuante del fatto lieve, invocata con l'atto d'appello in ragione della particolarità del fatto nonché dell'assenza di qualsiasi maltrattamento o condotta violenta e delle limitatissime conseguenze arrecate alla persona offesa;
la Corte ha illegittimamente negato l'attenuante limitandosi a rimandare alle soie modalità subdole senza valutare la globalità del fatto-reato.
Con un tredicesimo motivo lamenta la mancata assoluzione dal reato di sequestro di persona, posto che lo stesso avrebbe dovuto essere interamente assorbito dal reato di violenza sessuale, considerando che la costrizione rappresenterebbe comunque elemento costitutivo di questo alla luce dei fatti dimostrativi dell'assoluta mancanza di ogni privazione della libertà personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Va subito osservato che il primo motivo, con cui si lamenta la omessa declaratoria, da parte dei giudici di appello, della estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è fondato.
2.1. A tal riguardo va in primo luogo considerato che il processo ha subito, come desumibile dalla lettura degli atti cui questa Corte può accedere in ragione della natura del motivo dedotto, tre rinvii rispettivamente dovuti: a) il primo, dal 09/02/2009 al 15/06/2009, ad un legittimo impedimento determinato da ragioni di salute di uno dei difensori dell'imputato, Avv. Pace, nonché all'assenza della testimone V. ; b) il secondo, dal 15/06/2009 al 25/11/2009, ad un legittimo impedimento determinato sempre da ragioni di salute dell'Avv. Pace;
c) il terzo, dal 14/10/2011 al 01/12/2011, ad un legittimo impedimento dell'imputato. Di tali tre rinvii può però tenersi conto unicamente, al fini della conseguente sospensione, pari a complessivi giorni duecentootto (giorni centosessanta per il secondo rinvio e giorni quarantotto per il terzo), del termine prescrizionale ex art. 159 c.p., del secondo e del terzo. Quanto al secondo, anzitutto, è vero che già la sola lettura dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, impone di affermare che l'impedimento legittimo di uno solo, come nella specie, dei due difensori di fiducia non consente il differimento dell'udienza con la conseguenza che il rinvio eventualmente disposto dal giudice non potrebbe dar luogo a sospensione del termine prescrizionale (cfr., Sez. 3, n. 10822 del 2009, non massimata); purtuttavia, va considerato che, nella specie, il rinvio dell'udienza, non imposto da una specifica disposizione di legge, venne sollecitato dalla Difesa dell'imputato, ovvero dalla medesima parte che, successivamente, con il presente ricorso, ha invocato la sostanziale illegittimità del conforme provvedimento reso dal Tribunale.
Ora, non può non considerarsi che questa Corte a Sezioni Unite ha a suo tempo sottolineato, proprio con riferimento alla disciplina della prescrizione e con argomentazione perspicuamente capace di anticipare l'assetto successivamente dato all'art. 159 dal legislatore del 2005 attraverso l'enucleazione delle specifiche ipotesi ivi collocate, che "il processo penale vive prevalentemente delle iniziative non solo istruttorie delle parti anche private, che hanno il potere di contribuire autonomamente a determinare tempi, modalità e contenuti delle attività processuali. Le parti non hanno più solo poteri limitativi dell'autorità del giudice, ma condividono con il giudice la responsabilità dell'andamento del processo. E debbono assumersi conseguentemente gli oneri connessi all'esercizio dei loro poteri" (Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, in motivazione). Tale responsabilità comporta, dunque, pena, diversamente, una mera declamazione di principi senza conseguenze effettive, l'incongruità di una interpretazione della norma che consenta alla stessa parte che ha chiesto ed ottenuto il rinvio della udienza, pur in mancanza dei presupposti legittimanti, di lamentare la correlata considerazione della sospensione della prescrizione proprio da tale rinvio derivante. E ciò in particolare, come già anticipato, laddove, appunto, la sospensione, lungi dal derivare necessariamente da una specifica disposizione di legge, come ad esempio, per il caso di domanda di sanatoria edilizia, dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, comma 1, o per la fattispecie transitoria di "patteggiamento allargato", dalla L. n. 133 del 2003, art. 5, comma 2, sia invece adottata in vista delle esigenze della parte instante (in tal senso, a contrario, Sez. 3, n. 7242 del 27/01/2004, Bernardelli e altri, Rv. 227278). Sicché deve, in definitiva, affermarsi che il provvedimento di rinvio del processo per esigenze proprie della parte richiedente da luogo, pur illegittimamente adottato, a sospensione della prescrizione ex art. 159 c.p. ove sia la stessa parte a dolersi dell'effetto sospensivo a tale rinvio conseguente. Del terzo rinvio può inoltre tenersi conto, come riconosciuto anche dal ricorrente, rientrando pacificamente l'Impedimento dell'imputato tra le cause di sospensione della prescrizione.
Non può invece tenersi conto del primo rinvio, atteso che nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad esigenze di acquisizione della prova ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 c.p. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione (tra le tante, Sez. 5, n. 49647 del 02/10/2009, Delli Santi, Rv. 245823; Sez. 6, n. 41557 del 05/10/2005, Mele, Rv. 232835).
2.2. Ciò posto, e dovendo quindi considerarsi la intervenuta sospensione della prescrizione per complessivi giorni duecentootto, il termine prescrizionale, pari ad anni dodici e mesi sei, di cui alla più favorevole disciplina ex lege n. 251 del 2005, e decorrente dal 17/12/1998, è maturato in data 14/01/2012, ovvero anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello impugnata con conseguente fondatezza del primo motivo di ricorso.
Nè emergono dalla lettura della sentenza impugnata elementi che debbano comportare, ex art. 129 c.p.p., il proscioglimento nel merito dell'imputato. Va considerato che, come costantemente affermato da questa Corte con il suggello, da ultimo, delle Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Ma, nella specie, ad una tale constatazione non può addivenirsi, posto che gli stessi restanti motivi di impugnazione, lungi dall'evidenziare elementi di per se stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, evidenziano incongruenze, lacune e illogicità dell'impianto motivazionale, in particolare in relazione alla valutatone in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che dovrebbero, invece, condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata;
e tuttavia, come costantemente enunciato da questa Corte, un tale rinvio deve ritenersi inibito proprio dalla intervenuta maturazione della prescrizione posto che lo stesso da un lato, determinerebbe, per il predetto giudice, l'obbligo di dichiarare comunque la prescrizione, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dal ricordato art. 129 c.p.p.(tra le altre, Sez. 4, n. 14450 del 19/03/2009, Stafissi, Rv.
244001; Sez. 5, n. 9399 del 05/02/2007,Palazzi, Rv. 235843).
2.3. Nè la insussistenza del fatto potrebbe derivare dal secondo motivo di ricorso in quanto volto a lamentare una violazione di legge processuale potenzialmente idonea, se accolta, a travolgere in radice le dichiarazioni della persona offesa in tal modo facendo venire meno la prova a carico dell'Imputato, rappresentata appunto, per stessa argomentazione dei giudici di merito, dalla sola testimonianza della moglie dell'imputato. Tale doglianza è, infatti, infondata.
Va premesso che l'ipotesi di collegamento tra reati rappresentata dalla commissione di reati da parte di più persone in danno reciproco le une delle altre, collocata, a seguito della modifica dell'art. 371 c.p.p. ad opera della L. n. 63 del 2001, art. 1, comma 5 nella lett. b, era, in precedenza contemplata, dalla lett. a); tale mutata collocazione ha comportato che agli imputati di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre sia, in linea di principio, stato riconosciuto un diritto al silenzio prima del nuovo assetto normativo non previsto;
in forza del richiamo effettuato alla suddetta previsione dell'art. 371 c.p.p., lett. b) dall'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. b) e dall'art. 197 bis, tali persone, infatti, non possono essere esaminate se non nella veste di imputati di reato connesso salvo che siano state destinatarie di una delle pronunce definitive di cui all'art. 197 bis o, ancor prima di esse, abbiano reso, previo l'avvertimento di cui all'art. 64, lett. c), dichiarazioni sulla altrui responsabilità, da ciò conseguendo la diversa veste di testimone assistito. Tale mutato assetto normativo ha necessariamente comportato, tra l'altro, il superamento dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità che, recependo tralaticiamente il consolidato assunto formatosi nel ben diverso previgente sistema (tra le altre, Sez. 5, n. 4688 del 16/02/2000, Santoro Vigneri, Rv. 215982; Sez. 6, n. 8131 del 05/06/2000, Pinto, Rv. 216927), aveva continuato, in un primo momento, a sostenere che, poiché in tali casi la condizione di persona offesa concorre con quella di imputato di reato collegato, la qualità di testimone avrebbe dovuto sempre a prevalere per la sua maggiore pregnanza sicché il soggetto avrebbe dovuto essere esaminato, indipendentemente da ogni evenienza legata alla definizione irrevocabile del procedimento a suo carico o a dichiarazioni rese in precedenza, in tale ultima veste (tra le altre, Sez. 5, n. 2096 del 11/12/2008, De Marco, Rv. 242545; Sez. 6, n. 1871 del 29/10/2008, Nicole, Rv. 242638; Sez. 3, n. 357 del 15/11/2007, Bulica, Rv. 238696).
Non vi è dubbio, dunque, che la riconducibilità di reati commessi da imputato e persona offesa in danno reciproco l'uno dell'altra all'interno dell'ipotesi espressamente menzionata dall'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) debba condurre ad escludere la possibilità
di esaminare la persona offesa suddetta quale testimone "puro e semplice".
E tuttavia la fattispecie in oggetto, caratterizzata dal fatto che la persona offesa del reato di violenza sessuale risulta essere stata denunciata dall'autore dello stesso per le pretese dichiarazioni che hanno condotto all'odierno procedimento a suo carico, divenendo così indagata per il reato di calunnia, non appare ascrivibile a tale ipotesi. Deve infatti ritenersi come l'assunto della incompatibilità a testimoniare in coloro che siano contestualmente imputati e persone offese di reati reciproci non possa operare con riferimento a quei reati che, seppure formalmente "reciproci", nel senso cioè di essere stati commessi in danno reciproco, siano tuttavia stati consumati in contesti spaziali e temporali del tutto distinti ed estranei dunque all'art. 371, comma 2, lett. b); un'attenta dottrina ha sul punto segnalato come la ricomprensione nell'ambito del collegamento tra reati anche di tali ipotesi ben potrebbe lasciare il varco a denunce strumentalmente finalizzate a creare situazioni di incompatibilità a testimoniare;
di qui la necessità, dunque, di lasciare, in via di interpretazione costituzionalmente orientata, fuori dalla previsione normativa tali fattispecie giacché, diversamente, si attribuirebbe ad una delle parti private la facoltà di incidere a proprio piacimento sulla capacità di testimoniare del proprio accusatore, con ciò inammissibilmente incidendo sulla corretta attuazione della giurisdizione penale.
Sicché, pur a fronte di sentenze che, come quelle richiamate dal ricorrente (Sez. 5, n. 599/09 del 17/12/2008, Mastroianni, Rv. 242384; Sez. 6, n. 32841 del 28/05/2009, Rv. 244448), non operano apparentemente distinzioni di sorta accontentandosi del mero dato formale della "reciprocità" , altre pronunce di questa Corte hanno puntualizzato che la persona offesa di un reato, che poi sia stata a sua volta denunciata per altri reati dal soggetto asseritamente autore di quello in suo danno, non versa in situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone nel procedimento per il reato che le ha recato offesa, e può essere sentita senza le garanzie dell'assistenza difensiva, perché nella nozione di reati "commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre", di cui all'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), rientrano soltanto quelli commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e quindi in stretto collegamento naturalistico (Sez. 5, n. 1898/11 del 28/10/2010, Micheli Clavier, non massimata sul punto e Sez. 2, n. 26819 del 10/04/2008, Dell'Utri e altro, Rv. 240947). Si è in particolare affermato che nell'ambito della categoria dei processi con "reati commessi da più persone in danno reciproco le une dalle altre" siano da ricomprendere tutti indistintamente quelli nei quali due o più imputati abbiano presentato denunzie l'uno nei confronti dell'altro, dovendosi senz'altro escludere da tale categoria i reati posti in essere o in tempi o con modalità o in contesti completamente diversi l'uno dall'altro.
Una corretta interpretazione della lettera e della "ratio" della norma deve infatti Indurre a ritenere che tra i reati commessi in danno reciproco rientrino soltanto quelli commessi sostanzialmente in unità di tempo e di luogo. E del resto, la negazione a tali soggetti della piena capacità di testimoniare deve ritenersi costituzionalmente legittima soltanto se il presupposto dell'incompatibilità venga ancorato ad un elemento oggettivo, neutro, non soggettivamente determinabile, e quindi se i reati siano stati commessi reciprocamente nel medesimo contesto spazio-temporale, e quindi in Intimo collegamento naturalistico. Già nel vigore dell'abrogato art. 45 c.p.p. del 1930, si era ritenuto che le ipotesi di "reati commessi da più persone in danno reciprocamente le une delle altre" si configurassero soltanto nei casi di lesioni reciproche, ingiurie reciproche, minacce reciproche e in tutti quei reati caratterizzati dalla "reciprocità delle direzioni offensive" poste in essere nel medesimo contesto causale e spazio temporale. Peraltro, si è aggiunto, l'esercizio in contraddittorio della giurisdizione penale mediante l'accertamento della verità può essere limitato solamente nei casi in cui tra le condotte oggetto di accertamento sussista un legame così stretto da lasciare presumere un coinvolgimento elevato dei soggetti in esse coinvolti, soprattutto sotto il profilo della necessità del riscontro alle loro dichiarazioni. Comprendere, invece, nell'area dell'incompatibilità a testimoniare anche i casi in cui, in mancanza del predetto collegamento, il legame della reciprocità sia indotto dal comportamento di uno dei contendenti (ad esempio, come nella specie, dal denunciato che, a sua volta, presenti denuncia contro il denunciente per calunnia, o per un altro reato commesso fuori del medesimo contesto spazio temporale del reato per il quale già si proceda), equivarrebbe ad attribuire ad uno dei soggetti privati antagonisti il potere di incidere a proprio piacimento e in modo strumentale sulla capacità piena di testimoniare del proprio accusatore (e ciò soprattutto in relazione alle limitazioni di cui all'art. 210 c.p.p., comma 6 in ordine alla necessità dei riscontri alle dichiarazioni rese). Nè tale indirizzo pare essere stato confutato, anche solo implicitamente, dalla pronuncia di Sez. U. n. 12067/10 del 17/12/2009, De Simone, Rv. 246376, occupatasi in realtà esclusivamente della veste da attribuire alla persona offesa già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione;
va anzi considerato, nel senso qui condiviso, che in questa stessa pronuncia la Corte non appare affatto trascurare gli inconvenienti connessi alle "situazioni di apertura di indagine artatamente create da una parte privata nei confronti del suo potenziale accusatore al fine di diminuirne il valore testimoniale" cogliendo anzi, in tali situazioni, ulteriore argomento per dare una lettura restrittiva dell'incompatibilità in caso di intervenuto provvedimento di archiviazione.
Deve quindi affermarsi che alle dichiarazioni testimoniali rese dalla parte offesa di reato di violenza sessuale denunciata dall'imputato di quello stesso reato per calunnia in relazione alla querela sporta non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 64, 197, 197 bis e 210 c.p.p., non rientrando tali ipotesi, per le ragioni sin qui esposte, nella categoria dei "reati commessi da più persone in danno reciproco, le une delle altre".
2.4. È invece questa Corte tenuta, una volta constatata l'intervenuta prescrizione, a decidere, in applicazione dell'art. 578 c.p.p., agli effetti delle disposizioni concernenti gli interessi civili.
Infatti la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione da parte del giudice d'appello, che ha emesso sentenza di condanna anche al risarcimento in favore della parte civile, non impedisce alla Corte di cassazione di rilevare nel corso del giudizio di legittimità la causa di estinzione e di pronunciare in tema di statuizioni civili;
in altre parole, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non comporta un'automatica conferma delle statuizioni civili, ma in relazione a tale aspetto giuridico il Giudice, anche di legittimità, deve prendere in esame i motivi di ricorso, con accertamento di essi in modo esaustivo e non limitato, evidentemente, al riscontro della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato ex art. 129 c.p.p., comma 2 (v. Sez. 4, n. 27727 del 18/05/2011, Rv. 250696, Ladtignola e altri;
Sez. 6, n. 26299 del 03/06/2009, Tamborrini, Rv. 244553; Sez. , n. 3284/10 del 25/11/2009, Mosca, Rv. 245876). Ciò posto, ritiene questa Corte che l'undicesimo motivo del ricorso, essenzialmente relativo alla motivazione spesa in ordine alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, censuri fondatamente, in collegamento con il terzo e quarto motivo, le manchevolezze logiche e argomentative presenti nella sentenza impugnata quanto in particolare al profilo, pregiudiziale, della credibilità della persona offesa e imponga, con assorbimento dei restanti motivi, l'annullamento con rinvio agli effetti civili della sentenza impugnata.
Va premesso che la possibilità di assumere le dichiarazioni della persona offesa anche da sole come fonte di prova della colpevolezza in ragione della veste di testimone della stessa non esime il giudice, specie nei reati sessuali, dalla necessità, ancor più accentuata ove quest'ultima si sia anche costituita quale parte civile, di sottoporre la deposizione ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, specie ove l'accertamento dei fatti implichi necessariamente (come il più delle volte accade per tale tipologia di reati) la valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e persona offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi (tra le altre, Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C. e altro, Rv. 251075; Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv. 232018). La necessità di una verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto della persona offesa in termini più penetranti e rigorosi rispetto a quelli propri delle valutazioni di dichiarazioni rese da testimoni "ordinari" è stata da ultimo ribadita anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214) ove si è aggiunto, anche in tal caso confermandosi precedenti affermazioni, che la intervenuta costituzione quale parte civile della stessa persona offesa può rendere opportuno procedere al riscontro esterno di dette dichiarazioni con altri elementi.
Anche dunque a voler prescindere da quest'ultimo corollario e dalla conseguente sostanziale riconducibilità della valutazione della deposizione, al di là della terminologia impiegata in ordine alla "opportunità" e non alla "necessità" di verificare la presenza di elementi di riscontro esterno, all'interno dei parametri di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, è incontestabile che non si possa mai prescindere da un'accurata valutazione anzitutto della credibilità della persona offesa, quale aspetto che, già per ciò solo, finisce per rivestire un profilo decisivo nella motivazione che il giudice dia dell'affermazione di responsabilità, o;
al contrario, della pronuncia assolutoria.
In tale contesto il motivo di appello con cui si lamentava anzitutto, richiedendosi anche la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di acquisire (oltre a numerosi esposti presentati dalla donna nei confronti dell'imputato asseritamente definiti sempre con esito favorevole per lo stesso) in specie la sentenza del Tribunale di Roma del 10/03/2011 (e dunque sopravvenuta alla sentenza di primo grado) con cui la persona offesa era stata ritenuta responsabile del reato di calunnia ai danni del marito, odierno imputato, per avere indotto la figlia ad accusare ingiustamente C. del reato di maltrattamenti, una omessa considerazione di tali circostanze sul piano del giudizio di credibilità della persona offesa, avrebbe richiesto una attenta valutazione. Al contrario, la Corte, dopo avere a pag. 9 della sentenza impugnata, premesso di essere comunque in grado di decidere allo stato degli atti rimandando sul punto alla illustrazione successiva delle ragioni di responsabilità, ha poi, a pag. 14, proprio sulla questione del dedotto "retroterra calunnioso" asseritamente non valutato dal primo giudice, contraddittoriamente declinato ogni valutazione qualificando l'assunto come "apodittico" in quanto rimasto sfornito di prova proprio in considerazione del rigetto della richiesta di acquisizione dei documenti da lei stessa pronunciato;
ne' l'ulteriore spiegazione circa il fatto che il risentimento ed il rancore caratterizzanti i rapporti personali tra i due specie con riguardo all'affidamento delle figlie non avrebbero potuto "dare contezza di un intento calunnioso" rappresenta una risposta al motivo di appello, incentrato non già, genericamente, su contrasti e dissidi di tal genere bensì, come visto, su specifiche condotte date da denunce rivelatesi infondate. Ciò tanto più considerata la non ostatività, ai fini dell'acquisizione di tale documentazione, della natura preesistente di tale documentazione (erroneamente considerata tale dalla Corte territoriale quanto meno con riferimento, come visto, sopra, alla sentenza del Tribunale di Roma), acquisibile anche al di fuori di uno specifico procedimento di rinnovazione dell'istruzione (cfr. Sez. 4, n. 1025 del 17/10/2006, Caruso e altri, Rv. 236017; Sez.5, n. 36450 del 22/04/2004, Communara ed altri, Rv. 230238, proprio con riferimento ad acquisizione di sentenza non irrevocabile).
Analoga omissione motivazionale va riscontrata con riferimento al profilo della omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ai consulenti M. e N. , quali consulenti tecnici nominati dalla Corte d'appello di Potenza sezione minori nel procedimento concernente l'affidamento delle figlie minori, circa il fatto di avere subito, in difformità rispetto a quanto dichiarato in dibattimento, un mero tentativo di violenza sessuale. Anche su tale punto, coinvolgente direttamente il fatto addebitato all'imputato, ed evidentemente incidente sulla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, è stata infatti omessa dalla Corte ogni valutazione sul presupposto che l'affermazione fatta dalla donna sarebbe stata "del tutto isolata e scollegata dalla odierna vicenda penale, che, tra l'altro, in quella sede non è stata oggetto dell'approfondimento e dello scrutinio indispensabile per poterne inferire il sicuro collegamento con l'episodio delittuoso in esame" (vedi pag. 13). Sembrerebbe dunque che il solo fatto che tali dichiarazioni siano state rese al di fuori del processo penale de quo fosse di impedimento, secondo i giudici di appello, ad un loro apprezzamento. Tale assunto è tuttavia palesemente erroneo posto che al giudice del processo è demandato il compito di valutare integralmente le prove dei fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza (art. 187 c.p.p.), senza che la avvenuta formazione esterna di elementi di prova, che siano rilevanti ed ammissibili, possa evidentemente impedire per ciò solo, come del resto dimostrato dalla disciplina posta dagli artt. 234 e ss. c.p.p., in materia di prove documentali (che, diversamente, non avrebbe ragion d'essere), una loro acquisizione e successiva valutazione. Spettava dunque alla Corte territoriale decidere sull'acquisizione della documentazione e, successivamente, una volta eventualmente acquisita la stessa, e scrutinato il significato delle dichiarazioni rese, valutarne motivatamente i riflessi sul giudizio di attendibilità della persona offesa.
3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione e con rinvio al soli fini civili ex art. 587 c.p.p., spettando, seppure solo al fine della conferma o meno delle statuizioni civili di cui al primo grado di giudizio, al giudice di rinvio, individuato nella Corte d'appello di Saierno in sede penale (cfr, da ultimo,. Sez. 3, n. 15653 del 27/02/2008, Colombo e altri, Rv. 239865; Sez. 5, n. 14522 del 24/03/2009, Petrilli, Rv. 243343 e da Sez. 5, n. 42135 dei 15/07/2011, Roccheggiani, Rv. 251707), decidere sulle istanze di acquisizione documentale di cui sopra e dare appropriata e motivata risposta alle censure sopra evidenziate. Il giudice del rinvio provvedere altresì alla complessiva liquidazione delle spese relative all'azione civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione e con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno in ordine alle statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2013