Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2003, n. 3358
CASS
Sentenza 18 novembre 2003

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In tema di costruzione edilizia abusiva, sussiste la responsabilità dell'appaltatore delle opere stesse anche nel caso in cui questi si sia avvalso nell'esecuzione dei lavori di un terzo quale subappaltatore, atteso che il primo, in virtù dell'appalto aveva assunto il ruolo di soggetto incaricato della esecuzione delle opere.

La domanda di condono edilizio per opere abusive di natura non residenziale non può determinare la sospensione del procedimento penale per l'accertamento del reato ex art. 38 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, atteso che ai sensi del comma 25 dell'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, le disposizioni sulla sanatoria prevista dal citato D.L. si applicano alle sole nuove costruzioni residenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2003, n. 3358
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3358
    Data del deposito : 18 novembre 2003

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