Sentenza 19 settembre 2007
Massime • 2
In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto il relativo ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato.
In tema di condono edilizio, il giudice, prima di sospendere il processo a norma dell'art. 44 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, ha il potere - dovere di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del condono in quanto si tratta di un potere di controllo strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione, il cui mancato esercizio determina inevitabilmente ed inutilmente la dilatazione dei tempi del processo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha poi esemplificato ciò che deve costituire oggetto del controllo giudiziale: a) data di esecuzione delle opere; b) rispetto dei limiti volumetrici; c) eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'intervento dalla sanatoria; d) tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione).
Commentari • 3
- 1. PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …
Leggi di più… - 2. PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …
Leggi di più… - 3. Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2007, n. 38071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38071 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 19/09/2007
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2128
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 18129/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. MI UI, nato a [...] il 26.2 1948;
2. TE GI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 23.1.2007 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. Passacantando Guglielmo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appella di Napoli, con sentenza del 23.1.2007, in parziale riforma della sentenza 23.3.2006 del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Sorrento:
a) ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di LL UI e NE GI in ordine ai reati di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (per avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesistico, in assenza del permesso di costruire, un manufatto in blocchi di lapilcemento a triplice elevazione - acc. in Massa Lubrense, il 20.4.2002);
- al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (per avere realizzato il manufatto anzidetto in assenza dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo) e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, essendo stati unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., confermava la condanna di ciascuno alla pena complessiva di mesi cinque di arresto ed Euro 23.000,00 di ammenda, con ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e concessione del beneficio della sospensione condizionale subordinato alla demolizione delle opere abusive;
b) concedeva ad entrambi l'ulteriore beneficio della non-menzione della condanna.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso congiunto gli imputati, i quali - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - hanno eccepito:
- la illegittimità della mancata sospensione del procedimento in seguito alla presentazione di domanda di condono edilizio del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ex art. 32, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326;
- la incongrua esclusione della condonabilità dell'opera, sull'erroneo presupposto che la stessa non potesse considerarsi "ultimata" nel termine massimo previsto dalla legge per il riconoscimento della sanatoria;
- la illegittima subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione effettiva del manufatto abusivo;
- la immotivata esclusione del regime delle "pertinenze edilizie" per le parti del fabbricato rispettivamente adibite a deposito e legnaia;
- la insussistenza del reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art.163, a fronte della realizzazione di un manufatto "neppure astrattamente idoneo a pregiudicare il bene paesaggistico- ambientale".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. Nella vicenda che ci occupa si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, poiché si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a) (vedi, tra le molteplici e più recenti decisioni in tal senso, Cass., Sez. 3^: 12.1.2007, n. 6431, IC ed altra (con ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie, integralmente condivisa da questo Collegio): 5.4.2005, n. 12577, Ricci;
1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro;
24.9.2004, n. 37865, Musio).
Legittimamente, pertanto, la Corte territoriale (ponendosi come irrilevante la ulteriore questione riguardante la effettiva ultimazione dell'opera nel termine massimo in cui la legge consente la sanabilità) - pure a fronte della accertata presentazione di domanda di condono - non ha applicato la sospensione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 38. Deve evidenziarsi, in proposito, che dalla sentenza delle Sezioni Unite 24.11.1999, n. 22, ric. Sadini - correlata al condono edilizio previsto dalla L. n. 724 del 1994, art. 39, che è norma formulata in modo speculare a quella posta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 25 - può razionalmente dedursi il principio generale secondo il quale il giudice, già prima di sospendere il processo L. n. 47 del 1985, ex art. 44, deve effettuare un controllo in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'accesso alla procedura sanante (data di esecuzione delle opere;
stato di ultimazione delle stesse secondo la nozione fornita dalla L. n. 47 del 1985, art. 31;
rispetto dei limiti volumetrici;
eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'intervento dalla sanatoria;
tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione).
L'ambito di tale potere di controllo è strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione penale, perché è il giudice che deve eseguire, in conclusione, l'indispensabile verifica degli elementi di fatto e di diritto della causa estintiva. Trattasi, inoltre, di compiti propri dell'autorità giurisdizionale - conformi al dettato dell'art. 101 Cost., comma 2, art. 102 Cost., art. 104 Cost., comma 1, e art. 112 Cost. - che non possono essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione. Diversamente opinandosi si allungherebbero "inevitabilmente ed inutilmente i tempi del processo".
Nel caso in cui il giudice sospenda il processo (L. n. 47 del 1985, ex artt. 44 o 38) in assenza dei presupposti di legge, la sospensione
è inesistente ed il corso della sospensione non è interrotto.
2. La nozione di pertinenza urbanistica, diversamente da quella dettata dall'art. 817 c.c., ha peculiarità sue proprie, dovendo trattarsi di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale - preordinata ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. 3^, 9.12.2004, Bufano).
L'opera pertinenziale, inoltre, non deve essere parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, sicché non può considerarsi tale l'ampliamento di un edificio che, per la relazione di congiunzione fisica con esso, ne costituisca parte, come elemento che diviene essenziale all'immobile o lo completa affinché esso meglio soddisfi ai bisogni cui è destinato (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. 3^: 11.5.2005, Grida;
17.1.2003, Chiappalone). Nella fattispecie in esame non può ritenersi che alcune parti dell'unico fabbricato costituiscano "pertinenza" della parte già abitata dai coniugi imputati perché non vi è un rapporto di subordinazione di nuove opere ad un "edificio principale", bensì di integrazione dei complessivi elementi essenziali dell'intero manufatto (tenuto anche conto che non è possibile verificare la destinazione oggettiva durevole di locali ultimati soltanto al rustico).
3. Va ribadito poi, in relazione a) quinto motivo di ricorso, l'orientamento costante di questa Corte Suprema vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. 3^: 16.11.2001, n. 40862, Fara;
23.1.2002, n. 2398, Zecca ed altro;
28.3.2003, n. 14461, Carparelli;
29.4.2003, n. 19761, Greco ed altri;
28.9.2004, n. 38051, Coletta secondo il quale il reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (già L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies ed attualmente D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1) è reato di pericolo astratto e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici vedi pure, in proposito, Corte Cost., sent. n: 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988, Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dalla L. n. 1497 del 1939, art. 7, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla L. n. 431 del 1985 e sono attualmente disciplinate dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art.146 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (ad eccezione, quanto a questi ultimi lavori, dei soli interventi consistenti nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, e nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici). Il legislatore, imponendo la necessità dell'autorizzazione, ha inteso assicurare una immediata informazione e la preventiva valutazione, da parte della pubblica Amministrazione, dell'impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti in opere edilizie ovvero in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, al fine di impedire che la stessa P.A. sia posta di fronte al fatto compiuto. La norma incriminatrice è rivolta a tutelare sia l'ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l'interesse a che la P.A. preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione: la salvaguardia del bene ambientale, in tal modo, viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale ed anche a tali adempimenti è apprestata tutela penale. Ne consegue che l'offensività del fatto, in una situazione di astratta idoneità lesiva della condotta inosservante rispetto al bene finale, deve essere anzitutto correlata al rispetto del bene intermedio (o "funzione").
La fattispecie in esame - come esattamente evidenziato dalla Corte di merito - è caratterizzata ad evidenza dall'esecuzione di opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere l'ambiente: sussiste, pertanto, un'effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante, nonché una violazione dell'interesse dalla P.A. ad una corretta informazione preventiva ed all'esercizio di un efficace e sollecito controllo.
4. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo, alle cui diffuse argomentazioni, condivise da questo Collegio, si rinvia - hanno affermato la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva.
Deve ritenersi definitivamente superata, infatti, in materia urbanistica, la visione di un giudice supplente della pubblica Amministrazione, in quanto è il territorio a costituire l'oggetto della tutela posta dalle relative norme penali: non può affermarsi, pertanto, che la legge riserva all'autorità amministrativa ogni tipo di intervento nella materia e, avendo l'ordine di demolizione la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, ben può trovare applicazione l'art. 165 cod. pen.. 5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del procedimento nonché, per ciascun ricorrente, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno di essi al versamento della somma di mille/00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2007