Sentenza 18 novembre 2009
Massime • 1
In tema di reati edilizi, non è consentito al giudice penale sindacare la legittimità del provvedimento della competente autorità amministrativa di diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
Commentario • 1
- 1. Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2009, n. 48523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48523 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/11/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 2060
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 34340/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI SA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 13 febbraio 2009 dalla corte d'appello di Perugia;
udita nella pubblica udienza del 18 novembre 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Angelici Marco.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte d'appello di Perugia con la sentenza in epigrafe confermò la sentenza emessa il 12.7.2007 dal giudice del tribunale di Perugia, che aveva dichiarato TI SA e Di NE NC AO colpevoli del reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per avere eseguito, senza permesso di costruire,
lavori di edificazione di un immobile di notevoli dimensioni, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia, con la sospensione condizionale della pena e l'ordine di demolizione del manufatto abusivo.
TI SA propone ricorso per cassazione deducendo:
1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e inosservanza di norme processuali perché erroneamente la corte d'appello non ha accolto l'istanza, proposta in udienza, di citazione del coimputato non appellante Di NE NC AO pur sussistendo i presupposti di cui all'art. 587 cod. proc. pen.. 2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione perché la corte d'appello non ha motivato sul rigetto della richiesta, avanzata in sede di discussione, di conversione della pena detentiva.
3) inosservanza ed erronea applicazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta in particolare la mancata sospensione del processo ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 45, fino all'esaurimento dei procedimenti amministrativi di sanatoria.
4) inosservanza ed erronea applicazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che erroneamente è stata ritenuta l'impossibilità di sanatoria l'immobile, che invece era consentita dalle NTA. Erroneamente è stata presunta una destinazione diversa da quella consentita. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è manifestamente infondato perché l'art. 587 cod. proc. pen. prevede l'effetto estensivo dell'impugnazione non fondata su motivi esclusivamente personali ma non richiede anche che l'imputato non appellante debba essere citato nel giudizio di appello.
Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato perché con l'atto di appello l'imputata non aveva chiesto la conversione della pena detentiva, sicché la richiesta formulata solo in sede di discussione era tardiva e quindi sul suo rigetto la corte d'appello non aveva l'obbligo di dare una specifica motivazione. In ogni modo la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sulla mancata conversione, osservando che il trattamento sanzionatorio era congruo e conforme ai criteri di legge, nonché piuttosto contenuto rispetto all'illecito commesso.
È manifestamente infondato anche il terzo motivo perché la sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 45, in relazione all'art. 36, medesimo D.P.R., è limitata al termine di sessanta giorni dalla data del deposito della domanda di concessione in sanatoria, in quanto riguarda i tempi necessari per la definizione della procedura amministrativa, per la quale consumato detto termine senza che la domanda sia stata accolta, la stessa si intende esaurita per silenzio rifiuto (ex plurimis, Sez. 3^, 26.2.2008, n. 17954, Termini, m. 240234 e 240233; Sez. 3^, 18.2.2004, n. 26706, Brilla, m. 227960;
Sez. 3^, 30.1.2003, n. 10640, Petrillo, m. 224353). D'altra parte, la semplice proposizione di un ricorso al giudice amministrativo sulla legittimità del rifiuto di sanatoria per condono edilizio da parte dell'ente locale, non comporta l'obbligo di sospensione del procedimento penale, atteso che non esiste in materia una pregiudiziale amministrativa, ne' il giudice penale è vincolato all'esito del procedimento instaurato innanzi al giudice amministrativo (Sez. 3^, 4.10.2005, n. 2198, Fiore, m. 233004). È infine manifestamente infondato anche il quarto motivo. Non si discute invero della avvenuta commissione del reato edilizio per la realizzazione del manufatto senza permesso di costruire, ma della sopravvenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 45 testo unico dell'edilizia, il quale subordina tale estinzione al rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Per il verificarsi dell'effetto estintivo del reato occorre dunque un effettivo - e legittimo - rilascio del permesso di costruire in sanatoria da parte dell'ente locale, mentre non sarebbe sufficiente e possibile un eventuale sindacato del giudice penale sulla legittimità del provvedimento di diniego. Invero, qualora la richiesta di accertamento di conformità e di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 36 e 45, non sia stata definita in senso positivo dalla competente autorità amministrativa, il giudice penale non può verificare la sussistenza delle condizioni prescritte per la operatività della sanatoria e dichiarare l'estinzione del reato (Sez. 3^, 9.2.2005, n. 13155, Mocerino, m. 231847).
Va però a questo punto rilevato che il difensore dell'imputata, in data 17 novembre 2009, ossia il giorno prima dell'udienza pubblica, ha depositato permesso di costruire in sanatoria n. 990 rilasciato dal comune di Perugia il 13 novembre 2009, avente ad oggetto la "costruzione di un manufatto (da adibire ad attività extra alberghiera) del quale è stata realizzata la struttura costituita da fondazione, murature esterne e un solaio, a regime il completamento del fabbricato per realizzare un manufatto adibito ad attività extra alberghiera in ampliamento (staccato dal fabbricato) ad edificio residenziale". In particolare, come risulta dalla intestazione della richiesta, il permesso in sanatoria ha ad oggetto "il completamento di una struttura da adibire all'esercizio di una "casa vacanze" - attività extralberghiera - in ampliamento di un edificio residenziale esistente".
Orbene, alla luce dell'esame che può essere compiuto in questa sede di legittimità, deve ritenersi che questo permesso di costruire in sanatoria non sia idoneo ad estinguere il reato contestato, se non altro perché il permesso in sanatoria ha ad oggetto il completamento di una struttura da adibire a casa vacanze in ampliamento di un edificio residenziale esistente, mentre oggetto del presente processo è la realizzazione di un edificio pluripiano avente destinazione residenziale (e non di casa vacanze). I giudici del merito infatti, con congrua ed adeguata motivazione, hanno accertato che la destinazione dell'immobile oggetto del capo di imputazione era con evidenza quella residenziale, e questo accertamento di fatto non può essere messo in discussione in questa sede di legittimità. Proprio perché l'immobile in costruzione aveva indiscutibilmente una destinazione residenziale, i giudici del merito hanno escluso che potesse essere oggetto di un legittimo provvedimento di sanatoria, trattandosi di destinazione residenziale incompatibile con quanto disposto dall'art. 72 TUNA.
I giudici del merito hanno anche evidenziato che sempre per lo stesso immobile di cui al capo di imputazione avente destinazione residenziale era stato una prima volta richiesto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria sulla base che si trattava della ristrutturazione di un edificio preesistente, costituito da una vecchia casa colonica. La richiesta fu respinta dal comune perché sul luogo esisteva solo un rudere e non un fabbricato suscettibile di ristrutturazione e perché nella zona in questione non potevano realizzarsi nuove costruzioni residenziali.
Una seconda volta si chiese un permesso in sanatoria allegando che la costruzione era destinata a magazzini e rimessa attrezzi, ed anche tale richiesta è stata rigettata.
Una terza volta si chiese il rilascio del permesso di costruire in sanatoria prospettando invece la destinazione del piano terra ad alloggiamento e stalla per cavalli e del primo piano ad uffici e magazzino, il tutto a servizio di una attività di country house. Già il giudice di primo grado aveva esattamente osservato che il rilascio eventuale di questo permesso in sanatoria sarebbe stato irrilevante perché non rifletteva per intero quanto realizzato e si profilava all'evidenza una diversa destinazione.
I giudici del merito hanno anche correttamente osservato che non si poteva configurare una ricostruzione del vecchio casolare preesistente, perché questo era stato abbattuto nei primi anni '70 e perche' non era sufficiente la permanenza del rudere, in quanto non rientrano nella nozione di ristrutturazione gli interventi di ricostruzione su ruderi.
È quindi evidente che allo stato non appare sopravvenuta una causa di e-stinzione del reato, sia perché anche il provvedimento oggi prodotto non riflette per intero quanto realizzato, in quanto riguarda solo il completamento di una struttura in ampliamento e non l'intera nuova costruzione realizzata senza permesso di costruire;
sia perché il provvedimento riguarda appunto una struttura in ampliamento da adibire alla attività extralberghiera di casa vacanze, mentre i giudici del merito hanno accertato che tutto l'edificio aveva con evidenza una destinazione residenziale, e sia perché non sussiste comunque la doppia conformità in quanto anche all'epoca della costruzione sulla zona in questione non era consentita la realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Non si è ancora maturata la prescrizione perché il reato si è consumato il 2 febbraio 2005. Il corso della prescrizione è stato sospeso per mesi 2 e giorni 22 (dal 21.11.2008 al 12.2.2009) per rinvio dell'udienza a richiesta della difesa. Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 36 e 45, poi, il processo è stato sospeso ex lege per 60 giorni in seguito alla presentazione della richiesta di permesso di costruire in sanatoria. Poiché nella specie vi sono state tre, e forse quattro richieste (considerando l'ultima richiesta del 6.8.2009), dovrebbero calcolarsi tre (o quattro) periodi di sospensione della prescrizione di 60 giorni ciascuno. Comunque, anche calcolando una sola sospensione di 60 giorni ed aggiungendo il suddetto periodo di mesi 2 e giorni 22, deriva che la prescrizione si maturerà (al più presto) il 23 novembre 2009.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione il 18 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009