Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2004, n. 14436
CASS
Sentenza 17 febbraio 2004

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I procedimenti penali per violazioni edilizie relative a nuove costruzioni non residenziali non possono essere sottoposti,durante la pendenza dei termini di presentazione del cd. condono edilizio, alla sospensione prevista dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, cui rinviano le disposizioni di cui al decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, atteso che l'art. 32 del citato decreto n. 289 limita l'applicabilità del condono edilizio alle sole nuove costruzioni residenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2004, n. 14436
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14436
    Data del deposito : 17 febbraio 2004

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