Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2004, n. 9536
CASS
Sentenza 20 gennaio 2004

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In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non può essere disposta la sospensione del procedimento per violazioni edilizie ai sensi dell'art. 32, comma 25, del decreto Legge 30 novembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, atteso che la sospensione deve essere disposta con riferimento ai procedimenti in corso, mentre in ipotesi di inammissibilità originaria del ricorso, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, non vi è alcun procedimento in corso.

In materia edilizia può essere attribuita al proprietario non formalmente committente dell'opera abusiva la responsabilità per violazione dell'art. 20 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 (sostituito dall'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) sulla base di valutazioni fattuali, quali l'accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia il destinatario finale dell'opera.

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  • 1Abusi edilizi: l’istanza di sanatoria sospende il termine di prescrizione?Accesso limitato
    Alessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2004, n. 9536
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9536
Data del deposito : 20 gennaio 2004

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