Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
In tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i singoli componenti.
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- 1. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
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Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
Leggi di più… - 3. Doccia esterna: è abuso edilizio?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 maggio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2015, n. 16622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16622 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 08/04/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 751
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 45962/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI;
nei confronti di:
AT DO N. IL 01/10/1957;
avverso l'ordinanza n. 58/2014 TRIB. LIBERTÀ di CHIETI, del 25/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Salzano Francesco, annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Peschi Diana di Lanciano.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Chieti, con ordinanza del 25/9/2014 ha annullato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano il 26/7/2014, di un manufatto costituto da una tettoia in legno di circa 100 mq, successivamente tamponata, asservita ad un preesistente locale adibito a bar ristorante e realizzata in area sismica, soggetta a vincolo idrogeologico, in assenza di validi titoli abilitativi e rispetto alla quale risulta indagato il proprietario committente, AT EN, unitamente ad altri, per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 93 e 95; art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 81 e 481 c.p.; art. 110 e 323 c.p..
2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, lamentando, con un unico motivo di ricorso, che il Tribunale non avrebbe fatto buon uso dei poteri di integrazione del provvedimento emesso dal G.I.P., limitandosi ad un acritico recepimento delle allegazioni difensive, incorrendo anche nella violazione di legge nella verifica della sussistenza del periculum in mora. In particolare, rileva il ricorrente che i giudici del riesame, pur ritenendo sussistente il fumus dei reati ipotizzati, si sarebbero adagiati, quanto alla valutazione del periculum, sulle tesi della difesa, senza tenere in alcun conto le contestazioni formulate e gli elementi emersi in corso di indagine e compiutamente evidenziati nella richiesta di sequestro preventivo accolta dal G.I.P., il provvedimento del quale ben poteva essere integrato dal Tribunale, nonché della concreta incidenza delle opere realizzate sul carico urbanistico.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. In data 21/3/2015 la difesa dell'indagato ha presentato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. Occorre preliminarmente ricordare che gli unici atti ai quali questa Corte può avere accesso sono il ricorso ed il provvedimento impugnato, cosicché non può tenersi conto, ai fini del presente giudizio di legittimità, dei richiami effettuati dal Pubblico Ministero ricorrente ad altri atti del procedimento.
2. La vicenda in esame, secondo quanto emerge dalla ricostruzione effettuata dal Tribunale e dalla testuale riproduzione della provvisoria incolpazione opportunamente riprodotta dal ricorrente nell'atto di impugnazione, riguarda la realizzazione di una tettoia, avente una superficie di 100 mq ed asservita ad un preesistente esercizio commerciale destinato a bar ristorante, di proprietà dell'indagato, mediante presentazione, il 26/4/2010, di una d.i.a., alla quale faceva seguito, il 9/11/2010, altra d.i.a. avente ad oggetto la tamponatura temporanea della medesima tettoia per far fronte alle intemperie.
Tale modus operandi si riteneva tuttavia caratterizzato dall'indebito frazionamento dell'intervento, finalizzato alla realizzazione di nuovi volumi in ampliamento del bar ristorante e dalla falsa attestazione di conformità delle opere agli strumenti urbanistici, tanto da dar luogo ad un primo sequestro del manufatto, all'esito del quale l'indagato presentava istanza di permesso di costruire in sanatoria, accolto dall'amministrazione comunale di Pizzoferrato. Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria comportava l'annullamento, ad opera del Tribunale, del vincolo reale imposto sulle opere.
Il Pubblico Ministero, tuttavia, disponeva una consulenza tecnica e, tenuto conto della natura e consistenza dell'intervento, della non conformità dello stesso allo strumento urbanistico, della ritenuta incompetenza dell'amministrazione comunale ed dell'assenza di una preventiva istruttoria, considerato che il permesso in sanatoria era stato richiesto il 24 dicembre 2013, vigilia di natale e rilasciato, dopo due giorni festivi, il 27/12/2013, ipotizzava anche il concorrente reato di abuso d'ufficio, chiedendo ed ottenendo l'ulteriore misura cautelare reale poi revocata con il provvedimento impugnato.
3. Dato atto di tale situazione, il Tribunale, pur riconoscendo comunque la competenza dell'amministrazione comunale al rilascio del permesso in sanatoria (competenza attribuita, invece, dal P.M., al consorzio istituito tra i 59 comuni del Patto Territoriale Sangro Aventino con creazione del SUAP dell'associazione tra enti locali del Sangro Aventino) non ha preso in esame la questione concernente la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati, osservando che "...nel caso di specie, la conformità del manufatto agli strumenti urbanistici è contestata dal ricorrente sulla base di rilievi che che dovranno essere valutati in fase di merito..." ed ha escluso la presenza del periculum in mora rilevando che, sulla base della documentazione prodotta dall'indagato ricorrente, il manufatto risulta realizzato "senza alcuna manomissione del suolo" ed in area non soggetta a vincolo idrogeologico in quanto "Zona B, area di completamento".
Aggiungono inoltre i giudici del riesame che, sempre dalla documentazione prodotta dall'indagato ricorrente, non sarebbe prevista una distanza minima dal confine stradale per le opere sequestrate e, conseguentemente, rilevano l'insussistenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro.
4. A fronte di ciò il Pubblico Ministero formula, nel suo ricorso, una minuziosa disamina della vicenda processuale, contestando nel dettaglio la correttezza delle conclusioni cui pervengono i giudici del riesame, prendendo in considerazione anche i singoli riferimenti e confrontandoli con le emergenze investigative disponibili ma non valutabili, come si è già detto, in questa sede.
Il ricorrente non manca, tuttavia, di stigmatizzare la sostanziale mera apparenza della motivazione posta a sostegno dell'impugnato provvedimento ed è tale censura che, in disparte le ulteriori deduzioni, coglie nel segno, poiché la inconsistenza della trama argomentativa esibita dai giudici del riesame risulta evidente.
5. Pare opportuno ricordare, a questo punto, che la costante giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), ma che rientrano, nella violazione di legge, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710. V. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 5, n. 8434 del 11/1/2007, Ladiana, Rv. 236255).
Le Sezioni Unite di questa Corte, richiamando la giurisprudenza costante, hanno anche ricordato che "...il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento" (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692. Conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093).
6. Ciò posto, deve rilevarsi che, effettivamente, come affermato dal ricorrente, il provvedimento impugnato risulta fondato esclusivamente sulle allegazioni difensive, che vengono peraltro recepite senza alcuna valutazione critica, attribuendo loro un effetto demolitorio dell'ipotesi accusatoria che prescinde del tutto non soltanto dalle risultanze dell'attività investigativa dell'autorità inquirente, ma anche da dati fattuali dei quali lo stesso Tribunale ha dato precedentemente contezza.
Invero, la descrizione della vicenda sintetizzata dal Tribunale pone in evidenza una serie di comportamenti la cui particolarità non può essere ignorata.
Ci si riferisce, in primo luogo, alle modalità con le quali si è proceduto alla realizzazione delle opere attraverso la frammentazione degli interventi, assentiti con d.i.a., per giungere al risultato finale della creazione di nuovi volumi e la successiva richiesta di un permesso di costruire in sanatoria, titolo abilitativo, quest'ultimo, che sarebbe stato dunque necessario fin dall'inizio per la realizzazione del manufatto.
7. Una simile evenienza, che nel caso in esame risulta ancor più rilevante, avendo l'ufficio di Procura ipotizzato la falsità delle asseverazione che accompagnavano le d.i.a. e l'abuso d'ufficio nel rilascio del titolo abilitativo sanante, non poteva essere ignorata, perché si pone in palese contrasto con il principio, ripetutamente affermato da questa Corte e che qui va ribadito, secondo il quale il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera deve essere infatti considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva (Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011 (dep.2012), Forte, Rv. 252125; Sez. 3 n. 34585 del 22/4/2010, Tulipani, non massimata;
Sez. 3, n. 20363 del 16/3/2010, Marrella, Rv. 247175; Sez. 3, n. 4048 del 6/11/2002 (dep. 2003), Tucci, Rv. 223365).
8. Il Tribunale, inoltre, ha dato atto in motivazione dell'espletamento, nel corso delle indagini, di una consulenza tecnica che il Pubblico Ministero aveva disposto dopo il rilascio del titolo abilitativo.
Anche in questo caso, pur nei limiti imposti dalla particolarità del giudizio incidentale di riesame, le risultanze di tale accertamento tecnico dovevano essere prese comunque in considerazione nell'apprezzare positivamente le allegazioni difensive, indicando sommariamente le ragioni per le quali gli esiti della consulenza non si ritenevano attendibili, mentre nel provvedimento impugnato manca ogni valutazione in tal senso, anche implicita, da parte del Tribunale.
9. La valorizzazione delle produzioni difensive, peraltro, viene effettuata in maniera apodittica, affermando, ad esempio, che l'intervento sarebbe stato realizzato, lo si è già detto, "senza alcuna manomissione del suolo", espressione dal significato incerto, atteso che le opere realizzate rientrano pacificamente, sulla base della mera descrizione fattane nella stessa ordinanza, tra gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, lett. a) individua tra quelli soggetti a permesso di costruire ed hanno una indubbia ed obiettiva incidenza sul territorio, ovvero escludendo la sussistenza del vincolo idrogeologico sulla base di un riferimento alla destinazione di zona ("Zona B, area di completamento") senza alcuna ulteriore specificazione.
10. Quanto sopra evidenziato consente, pertanto, di rilevare la mera apparenza della motivazione posta a sostegno del provvedimento impugnato cui necessariamente consegue l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Chieti per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2015