Articolo 36 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 35Articolo 37
Versione
17 marzo 1985
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Versione
23 giugno 1985
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Versione
14 marzo 1988
Art. 36. (Rateizzazione) ((Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi.
La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, e' suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo.
Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione e' suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali di eguale importo))
Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in ragione d'anno.
Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere inferiori a lire 150.000.
Il nominativo dei beneficiari e' trasmesso dal comune al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali.
Entrata in vigore il 14 marzo 1988
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