Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/09/2016, n. 46688
CASS
Sentenza 29 settembre 2016

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In caso di condanna o decreto irrevocabili, relativi ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'esecuzione revoca il provvedimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili, atteso che il venir meno della condanna non può incidere sulla cristallizzazione del giudicato riguardo ai capi civili della sentenza.

In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell' impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile.

È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, ai soli effetti civili, avverso una sentenza di assoluzione per un reato abrogato e qualificato come illecito civile dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, atteso che, in assenza di efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione nel giudizio civile, non è ravvisabile un interesse della parte civile alla impugnazione finalizzata ad impedirne l'operatività. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che il giudice penale non potrebbe, comunque, procedere al necessario accertamento del reato, anche se ai soli effetti civili, in considerazione della intervenuta espunzione della relativa fattispecie dall'ordinamento penale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/09/2016, n. 46688
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46688
Data del deposito : 29 settembre 2016

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