Sentenza 27 aprile 2016
Massime • 1
In tema di giudizio di cassazione, in sede di annullamento senza rinvio di una sentenza di condanna relativa ad uno dei reati abrogati dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la Corte è comunque tenuta a decidere sulle collegate statuizioni civili, in quanto, in applicazione del principio stabilito dall'art. 11 delle preleggi - secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire" -, il diritto al risarcimento permane anche a seguito di "abolitio criminis", non rilevando le successive modifiche legislative che non abbiano espressamente disposto sui diritti quesiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2016, n. 29603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29603 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2016 |
Testo completo
29 60 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente -N. 1104 Dott. FRANCO FIANDANESE - Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N. 35463/2015 Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - Dott. IGNAZIO PARDO - Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RI MO N. IL 27/02/1971 avverso la sentenza n. 8/2014 TRIBUNALE di VENEZIA, del 27/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Man's Fraticelli che ha concluso per l'inammissibilire Udit i difensor Avv. Franco Difioia in sest. Am. Udito, per la parte civile, l'Avv che ha сожвих зало Jesché Struck fucian so il заdel ricor l'accoli mento No dalla leggepresisto Sou n on come rears RITENUTO IN FATTO Ricorre per cassazione DE RI AS avverso la sentenza del Tribunale di Venezia che in data 27.6.2014 ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Portogruaro che lo aveva condannato per danneggiamento semplice. Deduce il ricorrente:
1. vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità. Contesta la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito sostenendo l'illogicità ed . incompletezza della motivazione 2. vizio della motivazione in ordine alla pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Vizio della motivazione con riguardo alle censure svolte in ordine alle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO Deve preliminarmente rilevarsi che il reato è stato depenalizzato con il decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Ciò detto il problema che si pone all'attenzione del Collegio è quello "se il giudice, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve comunque decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili". Sul punto questo Collegio ritiene di aderire e fare proprio quanto sostenuto da pronunce di diverse sezioni di questa Corte che hanno affermato che, in caso di impugnazione di sentenza di condanna relativa ad una delle fattispecie criminose abrogate dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n.7, il giudice, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve comunque decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili (Cass Sez. V, 7 aprile 2016, n. 14041, Carbone, Rv. 266317, nonché altre pronunce in corso di massimazione: Sez. V, 23 febbraio 2016, n. 7124, Portera;
Sez. II, 24 maggio 2016, n. 21598, Panizzo;
Sez. V, 9 giugno 2016, n. 24029, Mancuso e Sez. II, 10 giugno 2016, n. 24299, Cascarano) A sostegno di tale conclusione è stata richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione all'ipotesi in cui l'abolitio criminis intervenga successivamente alla sentenza di condanna divenuta definitiva, secondo la quale, in virtù di quanto disposto dall'art. 2 comma 2, cod. pen., l'eventuale revoca della sentenza di condanna da parte del giudice dell'esecuzione non comporta il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, 1 له con conseguente salvezza delle statuizioni civili derivanti da reato le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata (si citano tra le molte Sez. V, n. 20 dicembre 2005, n. 4266, Colacito, Rv. 233598; Sez. V, 24 maggio 2005, n. 28701, P.G. in proc. Romiti ed altri, Rv. 231866; Sez. VI, 21 gennaio 1992, n. 2521 Dalla Bona, Rv. 190006). Se, pertanto, l'art. 2 cod. pen. disciplina espressamente la sola ipotesi di cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna, si deve ritenere che, riguardo alla ipotesi di sentenza non ancora divenuta definitiva, per il diritto del danneggiato al risarcimento dei danni devono trovare applicazione non i principi generali sulla successione delle leggi stabiliti dall'art. 2 cod. pen. bensì il principio stabilito dall'art. 11 delle preleggi per cui "la legge non dispone che per l'avvenire" e, pertanto, il diritto al risarcimento permane anche a seguito di abolitio criminis, a nulla rilevandole successive modifiche legislative, che non abbiano espressamente disposto sui diritti quesiti (cfr. Sez. VI, 21 gennaio 1992, n. 2521, Dalla Bona, Rv. 190006). I capi civili della sentenza rimarrebbero pertanto impermeabili alla perdita di rilevanza penale del fatto tenuto conto anche che la formula assolutoria adottata, a seguito della sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice, “non è fra quelle alle quali l'art. 652 c.p.p. attribuisce efficacia nel giudizio civile" (cfr., Corte cost., ord. n. n. 273 del 2002). Secondo tale orientamento anche l'esame della disciplina dei decreti attuativi della legge delega n. 67 del 2014 conforta tale decisione. Dall'esame congiunto dell'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 7 del 2016, che prevede che i "fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre : che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita" e dell'art. 12, co. 1, stesso decreto che, appunto, estende tale disciplina ai fatti commessi antecedentemente, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, trova ulteriore conferma l'affermazione che anche il giudice penale è legittimato a riconoscere il risarcimento del danno. A ciò, secondo Cass. Sez. 2° n. 21598/16, Panizzo non ancora massimata, si aggiungerebbe anche la particolare natura delle nuove forme di illecito che, prevedendo delle specifiche forme di sanzioni civili preventivamente stabilite dalla legge e non parametrate sull'entità del pregiudizio subito dall'attore, si porrebbero in perfetta continuità normativa con gli "abrogati" reati, tanto che rispetto ad esse solo impropriamente potrebbe parlarsi di "abrogazione", trattandosi piuttosto di una depenalizzazione "diversa", con conseguente incoerenza di un sistema nel quale, depenalizzate una serie di ipotesi di reato, solo per i nuovi fatti illeciti "civilizzati" (per i quali è poi sicuramente più frequente la proposizione dell'azione civile all'interno del processo penale) e non per gli altri fatti oggetto di depenalizzazione, fosse inibito al giudice penale l'esame dell'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni civili. Sempre secondo questa Corte (Cass. Sez. 5° n. 14041/2016) la mancanza di un'analoga previsione nel corpo del decreto legislativo n. 7 di una disposizione transitoria come quella contenuta nel decreto legislativo n. 8 per i reati "depenalizzati” troverebbe spiegazione nel 2 ہا fatto che il decreto suddetto disciplina fatti costituenti, ab origine e in via principale, illeciti civili, attratti nell'orbita penale dalle contingenti scelte legislative, e proprio per questo è parsa conforme ai principi sulla successione della legge nel tempo senza bisogno di esplicita disposizione - la sopravvivenza dell'azione civile nel procedimento pendente, pur a seguito di abrogazione del reato;
mentre il decreto legislativo n. 8 disciplina fatti che offendono, principalmente, interessi pubblicistici, per cui si poneva in relazione agli interessi civili occasionalmente ed eventualmente offesi dal reato - la necessità di statuire in ordine alle sorti + dell'azione civile collateralmente esercitata. Come già indicato ritiene questo Collegio di aderire alla soluzione richiamata, pur nella consapevolezza di un diverso orientamento espresso da numerose sentenze della Quinta sezione penale di questa Corte di cassazione, perché non solo appare come la soluzione più coerente con i principi della giurisdizione penale e civile, ma anche perchè evita che talune cause estintive possano frustrare il diritto al risarcimento ed alla restituzione, imponendo alla parte civile costituita la prosecuzione del giudizio in sede civile, sebbene lo stesso abbia già trovato definizione, pur non irrevocabile, in sede penale, con contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. Affermata l'attitudine della statuizioni civili pronunciate nel giudizio di merito a sopravvivere all'intervenuta abrogazione della rilevanza penale del fatto il cui accertamento le ha giustificate, deve rilevarsi che il ricorso non può trovare accoglimento con conseguente conferma delle statuizioni civili. Con la prima doglianze il ricorrente tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che, nel caso in esame, ha ineccepibilmente osservato che la prova della responsabilità dell'imputato si desumeva dalle dichiarazioni della parte offesa confermate dalla deposizione del teste Brig. Pesce che hanno portato all'identificazione dell'autore dell'accertata condotta lesiva. Il danno è stato liquidation in via equitativa. Sul punto non può che rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. Nel caso in esame i giudici di merito hanno proceduto a detti accertamenti. 3 سه Deve comunque aggiungersi che la liquidazione del danno patrimoniale cagionato da reato, operata dal giudice con criterio equitativo costituisce un apprezzamento di fatto, sicché, ove, come nel caso di specie, non si contesti la legittimità del ricorso al criterio equitativo, essa non è censurabile in Cassazione. Devono pertanto essere confermate le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Conferma le statuizioni civili. Così deliberato in Roma il 27.4.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Franco FIANDANESE Giovanna VERGA pouco fandans DEPOSITATO IN CANCELLERIA i- SECONDA SEZIONE PENALE 13 LUG. 2016 IL : CANCELLIERE E R Claudia IA P U E O N I Z * : 4