Sentenza 24 febbraio 2016
Massime • 1
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in relazione ad un reato trasformato in illecito civile dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, non potendo la parte civile essere privata del diritto di impugnare una sentenza sfavorevole che, almeno nei casi di cui all'art. 652 cod. proc. pen., potrebbe pregiudicare il successivo esercizio dell'azione civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2016, n. 16131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16131 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2016 |
Testo completo
1 6 1 3 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA MARIA VESSICHELLI - Presidente - N.583 Dott. Dott. FRANCESCA MORELLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 34515/2015 ENRICO VITTORIO Dott. - Consigliere - STANISLAO SCARLINI - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI - Rel. Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO LU N. IL 26/10/1949 quale park civile nel prot. peu. nei confronti di: LI NI N. IL 16/12/1940 avverso la sentenza n. 2962/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 17/07/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2016 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Stefano Toca Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO che ha concluso per l' e stilo de cow ок Udito, per la parte civile, l'Avv Udit-il difensor Avv. Paolo Vecchiosti cu he concluso 4.lt. we pu I' me кош mi s " Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17/07/2014 la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto EN LI dal reato di lesioni, perché il fatto non sussiste, e dal reato di ingiuria, perché non punibile per la reciprocità delle offese.
2. Nell'interesse della parte civile, IG IO, è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione al reato di ingiuria, per avere la Corte territoriale trascurato di confrontare quanto affermato dalla parte civile con le ammissioni dello stesso imputato, il quale aveva riferito che il IO, vedendolo avvicinarsi con un bastone in mano, gli aveva detto che "non poteva esporsi più di tanto perché si trovava nel paese di sua moglie", in tal modo confermando le dichiarazioni difensive dell'LI di non avere detto nulla contro l'antagonista e smentendo quanto detto dal teste De Cristofaro.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, in relazione al reato di lesioni, rilevando che: a) il teste PA aveva riferito che l'LI era "andato con il bastone in faccia" alla persona offesa;
b) che l'imputato aveva affermato, nel corso dell'interrogatorio, che aveva in mano un bastone, pur escludendo di averlo usato contro il IO;
c) che il teste Di Filippo aveva riferito di non sapere se l'LI aveva colpito il IO, che però aveva spinto;
d) che la prova delle lesioni risiedeva nel certificato medico attestante le percosse e un trauma cranico.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte d'appello trascurato di considerare il regime delle prove e il loro rango, degradando il significato la certificazione medica, facente fede fino a querela di falso, rispetto alle risultanze della prova testimoniale. Considerato in diritto 1. Occorre preliminarmente verificare, a seguito dell'intervenuta abrogazione del reato di ingiuria ad opera dell'art. 1 del d. lgs. n. 7 del 2016, la procedibilità del ricorso proposto dalla parte civile, avverso la sentenza di merito che, come nella specie, abbia assolto l'imputato perché non punibile, ai sensi dell'art. 599, comma primo, cod. pen. Invero, il d.lgs. n. 7 del 2016, a differenza del d. lgs. n. 8 del 216 (art. 9, comma 3), non contiene una disposizione dedicata alla sorte delle statuizioni civilistiche, con la conseguenza che, in linea generale, per il caso in cui l'imputato sia stato condannato con decisione non divenuta irrevocabile, deve ritenersi che venga meno il potere del giudice penale di delibare le pretese della 1 parte civile, in quanto esso è, in linea generale, correlato, ai sensi dell'art. 538 cod. proc. pen., alla pronuncia di una sentenza di condanna. Ogni contraria soluzione collide, infatti, con il fatto che l'art. 12, comma 1 del d. lgs. n. 7 cit. prevede il potere dovere del giudice di applicare le cd. sanzioni pecuniarie civili ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. se Ne discende che si applicasse l'art. 9, comma 3, secondo periodo del d.lgs. n. 8 del 2016 anche nei procedimenti aventi ad oggetto reati abrogati dal d.lgs. n. 7, si imporrebbe anche alla Corte di Cassazione, quale giudice dell'impugnazione, di compiere valutazioni di merito, alla stregua dei criteri di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 7, sulla base di elementi fattuali che le parti avrebbero diritto di sottoporre al giudice, in quanto rimasti estranei al contraddittorio nel processo penale (si pensi all'arricchimento del soggetto responsabile o alle condizioni economiche dell'agente). E se è vero che la destinazione delle sanzioni civili alla Cassa delle Ammende (art. 10 d. lgs. n. 7 del 2016) esclude che possa essere la parte civile a dolersi di una incompleta istruttoria, è però anche vero che la lesione del diritto di difesa potrebbe essere lamentata dall'imputato che, nel corso del processo di merito, non aveva alcun interesse a contraddire su profili come il suo arricchimento o le sue condizioni economiche - irrilevanti, all'epoca, ai fini della decisione. E ciò senza dire che, ai fini dell'irrogazione delle delle cd. sanzioni civili, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile (art. 8, ult. co., d. lgs. n. 7 del 2016). Tali conclusioni, tuttavia, come, del resto, emerge sistematicamente dall'analisi dell'art. art. 9, comma 3 del d.lgs. n. 8 del 2016, assumono significato solo nel caso di sentenza di condanna. In effetti, il principio generale che emerge dall'art. 538 cod. proc. pen. incontra una deroga sia nell'ipotesi prevista dall'art. 578 cod. proc. pen., per il caso in cui of il reato sia estinto per amnistia o prescrizione (e, infatti, si vedano le conclusioni coerentemente raggiunte per il caso in cui l'estinzione del reato consegua alla remissione della querela: Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935), sia nell'ipotesi, rilevante nel presente procedimento, contemplata dall'art. 576, comma 1, del codice di rito, che lascia impregiudicata la facoltà di impugnazione della parte civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Tale soluzione si impone perché, dovendo essere unitario il regime concernente le sentenze di proscioglimento - giacché unitaria è la loro considerazione nell'art. 576 cod. proc. pen. -, non è conforme al sistema che la parte civile sia privata del diritto di impugnare una sentenza sfavorevole, che, almeno nei casi di cui 2 all'art. 652 cod. proc. pen., finisce per pregiudicare il successivo, autonomo esercizio dell'azione civile. E ciò senza dire del diritto, riconosciuto dall'art. 111, comma settimo, Cost., di } proporre ricorso per cassazione contro tutte le sentenze. Al fine di saggiare la tenuta della proposta ricostruttiva, occorre esaminare i possibili sviluppi processuali conseguenti all'eventuale accoglimento del ricorso della parte civile. A) Per i procedimenti pendenti dinanzi questa Corte, in caso di accoglimento del ricorso della parte civile (in caso di inammissibilità o di rigetto non si prospetta alcuna questione applicativa), verrà in questione l'art. 622 cod. proc. pen. e sarà il giudice civile competente per valore in grado di appello a decidere sulle questioni civilistiche, rimanendo escluso, atteso il proscioglimento dell'imputato (e in assenza di impugnazione del P.M., ossia a fronte della irrevocabilità della decisione assolutoria: art. 12, comma 1, d. lgs. n. 7 del 2016), che possa farsi luogo all'applicazione delle cd. sanzioni pecuniarie civili, non essendo evidentemente ammissibile che l'intervenuta abrogazione del reato possa comportare, sul versante sanzionatorio, conseguenze peggiorative per l'imputato assolto in via definitiva. Una diversa soluzione, rappresentata dal mero annullamento senza rinvio della sentenza, al fine di rimuovere la decisione che, ove divenuta irrevocabile, pregiudicherebbe irrimediabilmente la posizione della parte civile che ha ragione, non appare coerente né con il disposto dell'art. 576, comma 1, sopra citato, che espressamente mantiene fermo il potere di decidere sulle domande civilistiche del giudice penale, pur in caso di proscioglimento, né con il generale tenore dell'art. 622 del codice di rito, né con le esigenze di deflazione del contenzioso e di ragionevole durata dei processi, in quanto finisce per costringere la parte civile che ha ragione a partire nuovamente dal primo grado di giudizio. B) Nei procedimenti pendenti in appello, in caso di accoglimento del gravame (anche in questo caso, l'eventuale rigetto non pone alcun problema poiché si ricade, in caso di ricorso per cassazione, nell'ipotesi di cui sopra), il giudice pronuncerà ai soli effetti civili, con esclusione di qualunque applicazione di sanzioni pecuniarie civili per le ragioni di cui sopra. A quest'ultimo riguardo, una diversa soluzione non pare si possa prospettare nei casi, eccezionali, in cui la parte civile sia legittimata a proporre impugnazione anche agli effetti penali (ed es., il ricorrente che abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 21 d. lgs. n. 274 del 2000: art. 38, comma 1, d. lgs. n. 274 del 2000), giacché, in tale ipotesi, per effetto dell'intervenuta abrogazione, si deve ritenere l'impugnazione circoscritta 3 agli effetti civili e ricondotta nell'alveo della generale previsione di cui all'art. 576 cod. proc. pen. La possibilità che il giudice penale d'appello possa applicare le sanzioni pecuniarie civili sembra infatti esclusa dalla evidente voluntas legis che scaturisce, come si è sopra sottolineato, dalla generale applicazione delle regole del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 8, comma 4, d. lgs. n. 7 del 2016. 2. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché, attraverso un frammentaria riproduzione delle dichiarazioni dei testi, aspira, nella sostanza, ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. Rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di cassazione, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063).
3. Identiche conclusioni si impongono con riferimento al secondo e al terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, dovendosi solo aggiungere che la Corte territoriale non ha posto in discussione il significato generale degli accertamenti che possono essere documentati da un certificato medico, ma il fatto che, nel caso di specie, a fronte di un quadro probatorio nel quale la prova dell'aggressione fisica era affidata alle sole, contraddittorie dichiarazioni della persona offesa, il documento sanitario non attestava alcun obiettivo rilievo di lesioni (infatti, non rilevate da alcun teste e smentito dal fatto che la parte civile continuò, anche dopo i fatti, a svolgere le attività nelle quali era impegnato).
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24/02/2016 Il Componente estensore Presidente Giuseppe De Marzo DEPOSITATA IN CANCELLERIA Maria SS ME ade 19 APR 2016 мн IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise