Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2016, n. 14041
CASS
Sentenza 15 febbraio 2016

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Il giudice dell'impugnazione avverso una sentenza di condanna relativa ad una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n.7, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve decidere sulle questioni civili allorché la sentenza sia stata emessa prima dell'entrata in vigore del citato decreto.

Il diritto del danneggiato dal reato al risarcimento del danno permane anche a seguito di "abolitio criminis", a nulla rilevando l'assenza di specifiche previsioni normative sui diritti quesiti, poiché in tal caso non si applicano i principi attinenti la successione nel tempo delle leggi penali, fissati dall'art. 2 cod. pen., ma il principio stabilito dall'art. 11 delle preleggi.

Commentari2

  • 1Abolitio criminis e nuovi illeciti puniti con sanzioni pecuniarie
    Davide Sibilio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza che può leggersi in allegato, la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite (che si pronunceranno all'udienza del 29 settembre prossimo) il seguente quesito: "se, in caso di condanna pronunciata per un reato successivamente abrogato e configurato quale illecito civile ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 7 del 2016, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, possa decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili ovvero debba revocare le statuizioni civili". La questione si pone in particolare, nella prassi, in relazione alle sentenze con le quali, nel giudizio di appello o davanti …

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  • 2Depenalizzazione: che fine fanno le statuizioni civili?
    Casetta Stefano · https://www.diritto.it/ · 17 novembre 2016

    Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 si è disposta l'abrogazione di diverse fattispecie di reato, riformulando i soli fatti dolosi in essi previsti in sanzioni civili pecuniarie, ulteriori rispetto all'eventuale condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.[1] Tale novella legislativa, facendo venire meno l'esistenza di tali reati nel nostro ordinamento, ha introdotto pertanto l'abolitio criminis degli stessi, con contestuale applicazione per l'interprete dell'art. 2.2 c.p.. Su questo non vi sono mai stati problemi alcuni. Ben più problematico è stato interrogarsi sul rapporto della depenalizzazione con le statuizioni civili, dopo la pronuncia della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2016, n. 14041
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14041
Data del deposito : 15 febbraio 2016

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