Sentenza 15 febbraio 2016
Massime • 2
Il giudice dell'impugnazione avverso una sentenza di condanna relativa ad una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n.7, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve decidere sulle questioni civili allorché la sentenza sia stata emessa prima dell'entrata in vigore del citato decreto.
Il diritto del danneggiato dal reato al risarcimento del danno permane anche a seguito di "abolitio criminis", a nulla rilevando l'assenza di specifiche previsioni normative sui diritti quesiti, poiché in tal caso non si applicano i principi attinenti la successione nel tempo delle leggi penali, fissati dall'art. 2 cod. pen., ma il principio stabilito dall'art. 11 delle preleggi.
Commentari • 2
- 1. Abolitio criminis e nuovi illeciti puniti con sanzioni pecuniarieDavide Sibilio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza che può leggersi in allegato, la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite (che si pronunceranno all'udienza del 29 settembre prossimo) il seguente quesito: "se, in caso di condanna pronunciata per un reato successivamente abrogato e configurato quale illecito civile ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 7 del 2016, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, possa decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili ovvero debba revocare le statuizioni civili". La questione si pone in particolare, nella prassi, in relazione alle sentenze con le quali, nel giudizio di appello o davanti …
Leggi di più… - 2. Depenalizzazione: che fine fanno le statuizioni civili?Casetta Stefano · https://www.diritto.it/ · 17 novembre 2016
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 si è disposta l'abrogazione di diverse fattispecie di reato, riformulando i soli fatti dolosi in essi previsti in sanzioni civili pecuniarie, ulteriori rispetto all'eventuale condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.[1] Tale novella legislativa, facendo venire meno l'esistenza di tali reati nel nostro ordinamento, ha introdotto pertanto l'abolitio criminis degli stessi, con contestuale applicazione per l'interprete dell'art. 2.2 c.p.. Su questo non vi sono mai stati problemi alcuni. Ben più problematico è stato interrogarsi sul rapporto della depenalizzazione con le statuizioni civili, dopo la pronuncia della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2016, n. 14041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14041 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2016 |
Testo completo
10 14041/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente N. hor - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSSELLA CATENA - Consigliere -N. 26188/2015 Dott. GRAZIA MICCOLI ཀ : | : 1 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Rel. Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RB GI N. IL 31/03/1973 avverso la sentenza n. 36/2013 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, del 13/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ли -Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Ascoli Piceno ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal Giudice di prima cura, che aveva ritenuto RB GI responsabile di ingiuria e lesioni personali in danno di SP EN e lo aveva condannato a pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile. Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni della persona offesa, giudicate coerenti e credibili, e del teste CU FI, nonché documentazione versata in atti.
2. Ha presentato personalmente ricorso per Cassazione l'imputato per vizio di motivazione. Deduce che la decisione si fonda su una prova inesistente il - riconoscimento dell'imputato effettuato dalla persona offesa all'udienza del 5/7/2011 - laddove la persona offesa era stata assente all'udienza suddetta. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato, ma la sentenza va in parte annullata perché, nel frattempo, è stato espunto dal codice penale il reato di ingiuria. Il fatto, però, che l'ingiuria abbia conservato la valenza di illecito e sia intervenuta condanna anche per le lesioni personali impone di esaminare e vagliare, comunque, i motivi di ricorso.
1. Le censure che concernono l'affermazione di responsabilità sono palesemente infondate. Quanto attribuito dal ricorrente al giudice d'appello rappresenta una evidente manipolazione e distorsione del ragionamento sviluppato dal giudicante. Questi non ha affermato che all'udienza del 5/7/2011 fu effettuata la ricognizione personale dell'imputato, nel corso della quale la persona offesa riconobbe RB come uno dei suoi aggressori. Ha evidenziato che SP EN, nel corso della sua deposizione dibattimentale, ha affermato di aver riconosciuto RB comparso alla precedente udienza del 5/7/2011 - come suo aggressore, e che tale fatto poteva essere posto a base del giudizio di condanna, in quanto effettivamente RB era comparso all'udienza del 5/7/2011 (circostanza che il giudice ha rilevato dal verbale di udienza). E' evidente, quindi, che nessun vizio inficia il ragionamento del giudicante, il quale ha tratto ulteriore motivo di conferma della tesi accusatoria dalle dichiarazioni 2 ам del teste CU e dalla documentazione medica prodotta dalla persona offesa, che certifica lesioni perfettamente compatibili con la dinamica della descritta aggressione.
2. L'abrogazione dell'art, 594 del cod. pen. e la configurazione dell'ingiuria come illecito soggetto a sanzioni pecuniarie civili impone, poi, di esaminare i riflessi dell'abolitio criminis sulle disposizioni civili della sentenza di condanna. Ritiene il Collegio che nessuna incidenza debba riconoscersi in questa fase - processuale all'abrogazione dell'ingiuria (come reato) sulle disposizioni civili. Occorre considerare, infatti, che l'abrogato art. 594 cod. pen. contemplava un illecito bifronte: vale a dire, un illecito penale fonte di responsabilità penale e un illecito civile fonte di responsabilità risarcitoria. Dalla consumazione dell'illecito originavano due distinte azioni, rimessa, la prima, all'iniziativa del pubblico ministero e la seconda all'iniziativa della parte privata (sebbene anche l'azione penale fosse subordinata, nel suo concreto esercizio, alla manifestazione di volontà persecutoria dell'offeso). Tali azioni potevano avere vita e sviluppo autonomo, ma potevano anche coesistere come sovente avveniva nello stesso procedimento attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale. La confluenza in un unico procedimento non ha mai fatto dubitare, però, che si trattasse di azioni distinte, aventi una propria funzione e una propria autonomia, sebbene si riconoscesse che l'azione civile potesse subire condizionamenti dal concreto sviluppo del procedimento penale, in cui, fuoriuscendo dalla sede propria, si era · per così dire - insidiata. Distinzione ben - presente al legislatore codicistico, che ha espressamente fatto salvi gli effetti della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno pronunciata - in primo grado dal giudice penale, laddove l'azione penale sia divenuta - improcedibile per il verificarsi dei più tipici fenomeni estintivi delle fattispecie penali, quali prescrizione e l'amnistia (art. 578 cod. proc. pen.). Tale previsione rappresenta la logica applicazione del principio di unicità della giurisdizione e di quelli di economia e concentrazione processuale cui l'ordinamento italiano deve, anche in osservanza di norme convenzionali, ispirarsi - oltre a costituire esplicazione del diritto - riconosciuto "a tutti" a livello costituzionale di agire in giudizio per la tutela delle situazioni giuridiche rilevanti (diritti soggettivi e interessi legittimi): diritto certamente compromesso da una ipotetica, completa e incondizionata subordinazione dell'azione civile ai principi del diritto penale e al concreto sviluppo del procedimento penale, laddove l'ordinamento prevede e consente che i diritti della persona possano : esercitarsi - a scelta dell'interessato - dinanzi alla giurisdizione penale o a quella civile. 3 our La soluzione prevista dal legislatore per le fattispecie estintive costituite dalla prescrizione e dall'amnistia non può essere diversa per il fenomeno estintivo rappresentato dall'abolitio criminis, non tanto in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 578 cod. proc. pen. comunque consentita nella subiecta - materia, non comportando un peggioramento della condizione dell'imputato, ma generalmente negata dalla giurisprudenza in considerazione del carattere eccezionale della norma quanto in applicazione dei principi che regolano - l'efficacia della legge nel tempo, secondo cui, salvo espresse deroghe, essa non dispone che per l'avvenire. Ne consegue che l'azione civile non può essere caducata, sempre e comunque, per effetto di vicende che riguardano la diversa e autonoma azione penale, una volta che è stata esercitata secondo le norme in vigore nel momento del suo avvio. A riscontro di ciò va rilevato che gli effetti, sul piano procedurale, della abolitio criminis non possono essere, per coerenza, diversi da quelli previsti sul piano sostanziale, laddove è stato previsto che al diritto del danneggiato dal reato al risarcimento del danno non si applicano i principi attinenti la successione nel tempo delle leggi penali, fissati dall'art. 2 cod. pen., ma il principio stabilito dall'art. 11 delle preleggi, e pertanto il diritto al risarcimento permane anche a seguito di abolitio criminis", nulla rilevando successive modifiche legislative, che non abbiano espressamente disposto sui diritti quesiti (Cass., n. 2521 del 21-1-1992, Rv 190006. Nello stesso senso, Cass., sez. 5, n. 28701 del 24/5/2005, Rv 231866, secondo cui la revoca della sentenza penale per abolizione del reato non fa venir meno il diritto della parte civile al risarcimento del danno). A tale conclusione non osta il dettato dell'art. 12 d.lgs 7/2016 cit., il quale contiene disposizioni transitorie relative alle "sanzioni pecuniarie civili" previste dal decreto stesso (che si applicano, secondo la previsione dell'articolo suddetto, anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto) e non anche disposizioni relative all'azione civile. Il che comporta che, anche per gli illeciti anteriormente commessi, la punizione a titolo di sanzione civile - del responsabile è collegata alla pretesa e all'iniziativa risarcitoria della persona offesa, da far valere dinanzi al giudice civile, ma alla condizione - implicita nel dettato normativo che l'azione civile non sia già stata "consumata" in sede penale, secondo le norme anteriormente vigenti. Comporta anche, di conseguenza, che, ove il procedimento penale fosse pendente alla data del 6 febbraio 2016, e sullo stesso si fosse innestata l'azione civile del danneggiato, il procedimento non potrà che proseguire per la decisione sull'azione civile. Soluzione, questa, perfettamente in linea con quanto previsto dall'art. 9, comma 3, digs 15/1/2016, n. 8, in materia di depenalizzazione, laddove è stabilito che, per i fatti anteriori, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di 4 были பா ம் procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non e' previsto dalla legge come reato quando non vi sia stata costituzione di parte civile, mentre, quando ciò sia avvenuto e sia stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. La mancanza di un'analoga previsione nel corpo del decreto legislativo n. 7 trova spiegazione nel fatto che il decreto suddetto disciplina - secondo la nuova filosofia punitiva - fatti costituenti, ab origine e in via principale, illeciti civili, attratti nell'orbita penale dalle contingenti scelte legislative, epperciò è apparsa conforme ai principi sulla successione della legge nel tempo senza bisogno di esplicita disposizione la sopravvivenza dell'azione civile nel procedimento www pendente, pur a seguito di abrogazione del reato;
mentre il decreto legislativo n. 8 disciplina fatti che offendono, principalmente, interessi pubblicistici, per cui si poneva in relazione agli interessi civili occasionalmente ed eventualmente offesi dal reato la necessità di statuire in ordine alle sorti dell'azione civile collateralmente esercitata. E' ben vero che tale soluzione resa, peraltro, obbligata dai principi generali sopra richiamati " comporterebbe, se applicata indiscriminatamente ai reati trasformati in illecito civile dal dlgs n. 7/2016, la perpetuatio jurisdictionis del giudice penale ogni qualvolta il processo anche in fase iniziale - abbia - registrato la costituzione di parte civile della persona offesa;
a tale conclusione - che appare distonica rispetto alla necessità di un ordinato procedere della giurisdizionale penale si oppone, però, l'art. 578 cod. proc. pen. solo in questo senso applicabile analogicamente che demanda al giudice della "impugnazione" (e non a qualsiasi giudice) il compito di pronunciarsi sulle domande di restituzione e risarcimento, pur a fronte della intervenuta estinzione del reato. La soluzione più coerente coi principi della giurisdizione penale e civile che consente di tutelare il diritto della parte civile, evitando che talune cause estintive non dipendenti dalla sua volontà possano frustrare il diritto al risarcimento ed alla restituzione e, nel contempo, soddisfare esigenze di celerità processuale, senza entrare in collisione con altri principi e norme positive consiste nel ritenere, quindi, che, allorché sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore del dlgs n. 7 cit., sentenza di condanna in primo grado, la decisone sulle questioni civili è demandata al giudice dell'impugnazione.
3. Conseguenza di quanto sopra è che la sentenza di condanna va annullata in ordine all'ingiuria, espunta come reato dall'ordinamento, mentre il ricorso di RB, infondato sotto ogni profilo, va rigettato. L'abolizione del reato di 5 ingiuria impone poi la rideterminazione della pena;
per il che si rende necessaria la trasmissione degli atti al giudice a quo, non essendo stato specificato - dal giudice di merito - l'aumento di pena per il reato "abrogato".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di ingiuria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Annulla la stessa sentenza con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno per la determinazione della pena. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso il 15/2/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre)Ante r (Paolo Bruno) Pub RobPobrt, DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 7 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Kenzuise 6