Sentenza 21 gennaio 2016
Massime • 1
Il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha rilevato la nullità assoluta del provvedimento di individuazione dei beni oggetto di confisca adottato dal giudice dell'esecuzione su istanza della cancelleria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2016, n. 10108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10108 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2016 |
Testo completo
10 1 08/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE TA. Composta da 2. 155 - Presidente - Luca Ramacci Sent. n. sez. Angelo Matteo Socci PU 21/01/2016 R.G.N. 3717/2015 Aldo Aceto Relatore - Giovanni Liberati Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.AT IA AN, nata a [...] il [...], 2.RC NA IA, nata a [...] il [...], 3.SC AR, nata a [...] il [...], 4.RA ES OL, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 08/10/2014 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri AT IA AN, RC NA IA, SC AR e RA ES OL ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza del 08/10/2014 della Corte di appello di Palermo che, su istanza della propria Cancelleria, ha individuato i beni immobili oggetto di confisca irrevocabilmente disposta con sentenza di quella stessa Corte del 20/01/2012 per il reato di lottizzazione abusiva cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ha rigettato le istanze di revoca della confisca proposte da RC NA IA e SC AR.
1.1. Tutti i ricorrenti eccepiscono, con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, la insanabile nullità dell'ordinanza adottata d'ufficio su richiesta della Cancelleria piuttosto che su istanza delle sole parti legittimate a farlo.
1.2. Eccepiscono altresì, a vario titolo e sotto vari profili, la illegittimità della confisca, disposta con la sentenza che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.E' fondato (e assorbente) il primo motivo comune a tutti i ricorsi.
3.Con sentenza del 20/01/2012, la Corte di appello di Palermo aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli odierni ricorrenti in ordine al reato di lottizzazione abusiva loro ascritto perché estinto per prescrizione, confermando la confisca già decisa in primo grado dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Su impulso della propria cancelleria, la Corte di appello ha provveduto a individuare i beni immobili secondo gli estremi catastali e le modalità analiticamente indicati nell'ordinanza impugnata.
4.Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, per cui provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) (Sez. 1, n. 2939 del 17/10/2013 (dep. 2014 ), Deuscit, Rv. 258392; Sez. 1, n. 29203 del 23/5/2013, Serino, Rv. 256793; Sez. 1, n. 11766 del 28/2/2012, lelata, Rv. 252295; Sez. 1, n. 42308 del 11/11/2010, latini, Rv. 249024; Sez. 1, n. 1839 del 28/11/2006 (dep. 2007), Fortini, Rv. 235794). Si è inoltre rilevato (Sez. 1, n. 29203/2013, cit.) che un isolato precedente difforme (Sez. 3, n. 6901 del 18/11/2008 (dep. 2009), Favato, Rv. 242734) - nel quale si era affermato che la mancata richiesta del Pubblico Ministero per l'avvio del procedimento di esecuzione, non comportava nullità, non equivalendo all'iniziativa relativa all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 178 c.p.p., lett. b) non poteva essere condiviso "in quanto la regola - generale della domanda e il correlato divieto "ne procedat judex ex officio" rappresentano un principio generale dell'ordinamento giuridico in coerenza con il 2 disposto del novellato art. 111 Cost. in tema di giusto processo e di terzietà del giudice, requisito che esclude la possibilità della iniziativa officiosa del giudicante nella promozione del procedimento sul quale deliberi".
5. Ciò posto, in adesione al richiamato orientamento maggioritario, deve ritenersi viziato da nullità insanabile il provvedimento con il quale, nel caso di specie, è stato avviato il procedimento di esecuzione, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo. Così deciso il 21/01/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Ramacci Aldo Aceto No cel DEPOONATA IN C ULLERIA 11 MAR 2013 IL CANCELLIERE Luana Martani E.