Sentenza 23 marzo 2016
Massime • 1
In caso di impugnazione di sentenza di condanna relativa ad una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.7, il giudice, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve comunque decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. (Fattispecie in tema di danneggiamento non aggravato).
Commentari • 3
- 1. Art. 635 c.p. Danneggiamentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
Leggi di più… - 2. Abolitio criminis e nuovi illeciti puniti con sanzioni pecuniarieDavide Sibilio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza che può leggersi in allegato, la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite (che si pronunceranno all'udienza del 29 settembre prossimo) il seguente quesito: "se, in caso di condanna pronunciata per un reato successivamente abrogato e configurato quale illecito civile ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 7 del 2016, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, possa decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili ovvero debba revocare le statuizioni civili". La questione si pone in particolare, nella prassi, in relazione alle sentenze con le quali, nel giudizio di appello o davanti …
Leggi di più… - 3. Danneggiamento e depenalizzazione: Cassazione e ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2016, n. 14529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14529 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2016 |
Testo completo
10 1452 9 / 1 6 28 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/03/2016 SENTENZA N. 771/2016 Composta dagli ill.mi sig.ri: Dott. FRANCO FIANDANESE Presidente Dott. GIOVANNA VERGA Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. MARCO MARIA ALMA Consigliere N.45068/2015 Dott. ANDREA PELLEGRINO Consigliere Rel. Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO SENTENZA Sul ricorso proposto da: BO RT n. 02/06/1966 avverso la sentenza n. 6/2014 TRIBUNALE di TIVOLI del 09/02/2015 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. RT Aniello che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato Uditi i difensori avv.to Antonio Buttazzo, per la parte civile, che conclude come da comparsa che deposita e chiede la liquidazione delle spese ed avv.to Testa Carlo in sostituzione dell'avv.to Loche Antonio che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento 1 V RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 9 febbraio 2015 il Tribunale di Tivoli confermava la pronuncia del Giudice di Pace di Tivoli del 16.1.2014 che aveva condannato BO RT alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di danneggiamento, contestualmente disponendo la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
1.2 Sosteneva il Tribunale, in funzione di giudice di appello, che a carico dell'imputato sussistevano adeguati elementi di prova per ritenere che avesse volontariamente danneggiato i fili elettrici che adducevano l'energia presso l'abitazione della parte offesa TA AR IN come emergeva dalla deposizioni di questi, del teste OR e dalle dichiarazioni dello stesso imputato il quale aveva riferito di avere agito su dei fili arrugginiti e che costituivano pericolo. Né, a giudizio dello stesso Tribunale, poteva ritenersi sussistere diversità del fatto rispetto a quello contestato per essere emerso che la condotta era stata posta in essere sui fili e non sul contatore.
1.3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo, vari e cumulativi motivi e lamentando: nullità della sentenza per avere il giudice indicato il termine di giorni trenta nel dispositivo allegato alla motivazione in luogo di quello di giorni 70 indicato nel dispositivo letto in udienza;
- violazione di legge e difetto di motivazione per non avere il giudice applicato le disposizioni in tema di particolare tenuità del fatto;
assenza della coscienza e volontà del danneggiamento nella condotta del BO posto che l'erogazione dell'energia risultava sospesa cinque giorni prima dei fatti e che i fili sui quali si era intervenuto costituivano pericolo per l'incolumità, circostanze che sarebbero emerse all'esito dell'esame dei testi della difesa che il giudice aveva omesso di sentire pur in presenza di rituale richiesta;
-- erronea valutazione circa la determinazione dei danni risarcibili. Con motivi aggiunti il BO insisteva nelle ragioni del ricorso previa ulteriore ricostruzione dei fatti e deduceva poi l'intervenuta depenalizzazione del reato di danneggiamento semplice oltre che la particolare tenuità del fatto. Con memoria depositata in cancelleria la difesa della parte civile chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e confermarsi le statuizioni civili. All'udienza del 23 marzo 2016 le parti concludevano come in epigrafe. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di nullità della sentenza di secondo grado, dedotta con il primo motivo di ricorso;
e difatti, la rilevata difformità del termine per il deposito della motivazione indicata nel dispositivo allegato alla motivazione (giorni 30) rispetto a quello contenuto nel dispositivo pubblicato mediante lettura in pubblica udienza (giorni 70), costituisce un mero errore materiale che alcun sacrificio del diritto di difesa ha comportato posto che il difensore ha comunque potuto proporre impugnazione nel termine previsto dall'art.585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.. 2.2 Con riguardo poi agli ulteriori motivi con i quali si è chiesto il proscioglimento dell'imputato deducendo il difetto di motivazione in relazione al dolo di danneggiamento in capo all'imputato, va ricordato che il delitto di danneggiamento semplice per cui si procede e di cui al primo comma dell'art. 635 cod. pen. nel testo previgente è stato depenalizzato con il decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 sicchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Invero, ai sensi dell'art.4 lett. c) del medesimo decreto le ipotesi di danneggiamento non aggravato, se i fatti sono dolosi (art.3), costituiscono ora illecito civile sottoposto alla sanzione pecuniaria da euro cento a euro ottomila. L'art.5 dispone che l'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri: a) gravità della violazione, b) reiterazione dell'illecito, c) arricchimento del soggetto responsabile;
d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito; e) personalità dell'agente; f) condizioni economiche dell'agente. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno, al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposto dalla persona offesa (art.8). Tuttavia, a differenza delle ipotesi depenalizzate in forza del successivo D.Lvo n. 8 per le quali è stato testualmente stabilito all'art. 9 che il giudice dell'impugnazione decide sulle statuizioni civili, alcuna disposizione transitoria è stata dettata nel citato D.lvo n. 7 in materia di condanna al risarcimento del danno pronunciata in un procedimento per il delitto di danneggiamento semplice soggetta ad impugnazione. Ciò posto, ritiene però questa Corte che sussistano varie ragioni per fare applicazione del principio secondo cui il giudice dell'impugnazione nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Innanzi tutto si osserva come alcuna differenza ontologica sussista tra l'ipotesi di cui all'art. 635 cod. pen. e quelle depenalizzate ex D.Lvo n. 8 del 2016 per giustificare una disciplina differente che imporrebbe la trasmissione degli atti al giudice civile competente per l'irrogazione della sanzione civile. E posto che secondo l'art. 9 comma terzo del citato decreto "quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, 3 decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili" tale disciplina deve ritenersi avere applicazione generale in virtù anche dell'unicità della delega emanata con legge n. 67 del 2014 in forza della quale sono stati emanati i provvedimenti di depenalizzazione con i distinti decreti. La disciplina dettata dal decreto legislativo n. 8 ha pertanto valenza generale e non vi è ragione di riferirla esclusivamente alle ipotesi depenalizzate da questo provvedimento e non anche da quello precedente posto che il citato art.9 fa riferimento generico a tutte le ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione da atto dell'intervenuta depenalizzazione decidendo però sulla domanda civile proposta nello stesso procedimento. Soccorre in tale senso anche la differenza dettata tra il primo comma del suddetto articolo 9 che riguarda la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ed il comma terzo della stessa norma;
difatti mentre il primo comma richiama espressamente le ipotesi di cui al precedente art. 8 la disciplina di cui al terzo comma è dettata genericamente senza alcuna specificazione riguardante i delitti depenalizzati nel solo decreto n.8 sicchè può ritenersi applicabile a tutti i fatti oggetto di depenalizzazione in forza dell'unica legge delega e poi disciplinati con i distinti decreti. Inoltre, sotto il profilo dell'interpretazione giurisprudenziale di situazioni analoghe, va sottolineato come questa Corte, con pronuncia n. 31957 del 2013 ha affermato uguale principio in tema di riforma dei reati contro la p.a. quando la riformulazione della fattispecie normativa comporti una radicale modificazione delle condotte incriminate;
in particolare, con riferimento alla questione della conservazione delle statuizioni civili relative alla condanna per reato di concussione a seguito della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 319-quater c.p. in conseguenza dell'entrata in vigore della I. n.190/2012, si è affermato il principio in base al quale, "in presenza di un fatto ingiusto che ha cagionato un danno, il diritto del danneggiato al risarcimento permane, a nulla rilevando le successive modifiche legislative", e che tale principio deve trovare applicazione "nei casi in cui la modifica legislativa "trasforma" in condotte lecite fatti che erano penalmente rilevanti" (Cass. pen., sez. VI, sentenza, ud. 25/01/2013, n. 31957). Ed anche con riguardo ad altre ipotesi di condanna definitive analoghi orientamenti venivano assunti;
e difatti in altra precedente pronuncia veniva affermato che la revoca della sentenza di condanna per "abolitio criminis" (art. 2, comma secondo, cod. pen.) - conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto - non comporta il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata (Sez. 5, Ordinanza n. 4266 del 20/12/2005 Cc. (dep. 02/02/2006) Rv. 233598). Sotto il profilo della ricostruzione normativa astratta la situazione è ancor più chiaramente presa in considerazione da quella pronuncia secondo cui al diritto del danneggiato dal reato al risarcimento del danno, non si applicano i principi attinenti la successione nel tempo delle leggi penali, fissati dall'art. 2 cod. pen., ma il 4 M principio stabilito dall'art. 11 delle preleggi, e pertanto il diritto risarcimento permane anche a seguito di "abolitio criminis", nulla rilevando successive modifiche legislative, che non abbiano espressamente disposto sui diritti quesiti (Sez. 6, Sentenza n. 2521 del 21/01/1992 Ud. (dep. 11/03/1992 ) Rv. 190006). Ne deriva l'obbligo per il giudice dell'impugnazione di giudicare sulle statuizioni civili valutando la fondatezza;
né tale obbligo potrebbe ritenersi venir meno per effetto della non definitività della condanna ancora soggetta ad impugnazione. Un'ultima ragione che sostiene tale interpretazione deve ancora essere espressa;
ove dovesse ritenersi obbligata la trasmissione al giudice civile competente per l'irrogazione delle sanzioni civili a seguito della declaratoria di assoluzione dell'imputato perche il fatto di danneggiamento non è più previsto dalla legge come reato, dovrebbe imporsi alla parte civile costituita la prosecuzione del giudizio in sede civile sebbene lo stesso abbia già trovato definizione, pur non irrevocabile, in sede penale ove veniva proposta la domanda risarcitoria ed accertato un fatto dannoso all'esito dei giudizi di merito. Tale interpretazione appare prospettare una soluzione in palese violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. obbligando la parte civile alla prosecuzione del giudizio in altra sede benché il fatto sia già stato acclarato e comunque appare foriera di possibili contrasti di giudicati che l'ordinamento vuole sempre evitare poiché a fronte dell'accertamento della sostanziale sussistenza del fatto illecito da parte del giudice penale il giudice civile chiamato ad irrogare la sanzione sarebbe chiamato ad una completa rivalutazione del medesimo fatto al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione. Nel caso in esame, fatte tali premesse, il ricorso dell'imputato è infondato e pertanto le statuizioni civili vanno confermate non potendosi pervenire ad una esclusione del fatto.
2.3 E difatti in relazione ai motivi con i quali si deduce violazione di legge per mancanza di prova del dolo, si ricorda che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento 5 della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Orbene, nel caso in esame, i giudici di primo e secondo grado, con giudizio conforme, hanno ritenuto ricavare la prova della consapevolezza dell'azione di deterioramento di oggetti altrui dalla ricostruzione dei fatti operata dalla parte offesa che ha trovato conferma nelle dichiarazioni del testimone OR e nelle stesse ammissioni rese dall'imputato. Tali specifiche circostanze di fatto portavano i giudici di merito a concludere conformemente per la sussistenza del dolo sicchè a fronte delle argomentazioni contenute nelle sentenze di primo e secondo grado le censure riproposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dai giudici di merito i quali, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, hanno puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, vanno respinte.
2.4 Infondato appare anche il motivo con il quale si contesta la liquidazione dei danni nella misura stabilita dal primo giudice e confermata dal Tribunale di Tivoli, nella parte in cui attesta una liquidazione avvenuta in misura equitativa e prudente, posto che a fronte delle specifiche considerazioni contenute nelle sentenze di merito le doglianze paiono manifestamente generiche e non consentono di sindacare adeguatamente singoli aspetti della liquidazione operata. Alla luce delle predette considerazioni, le statuizioni civili della sentenza impugnata devono essere confermate ed il ricorrente condannato alla refusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile costituita che si liquidano in € 3510,00 oltre cpa ed iva.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente alla refusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile TA AR IN che liquida in € 3510,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, cpa ed iva. Roma, 23 marzo 2016 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pardo IL PRESIDENTE Dott. Franco Fiandanese franco fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 11 APR. 2016 IL CANCELLIERE A DICAS M E R P Claudia Planelli