Sentenza 19 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di giudizio di cassazione, l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna nella parte relativa ad una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n.7, determina la preclusione a decidere in merito ai collegati effetti civili. (In motivazione, la S.C. ha spiegato che le ragioni di tale principio risiedono nella regola generale del collegamento necessario tra condanna e statuizioni civili del giudice penale e nella tassatività della previsione di deroga contenuta nell'art. 578 cod. proc. pen. nonchè nella diversa disciplina sancita dall'art. 9 del d. lgs. n. 8 del 2016 per gli illeciti oggetto di depenalizzazione, non prevista per le ipotesi di "abolitio criminis" dal d. lgs. n. 7 del 2016, nè ad esso applicabile in via analogica).
Commentario • 1
- 1. Depenalizzazione: che fine fanno le statuizioni civili?Casetta Stefano · https://www.diritto.it/ · 17 novembre 2016
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 si è disposta l'abrogazione di diverse fattispecie di reato, riformulando i soli fatti dolosi in essi previsti in sanzioni civili pecuniarie, ulteriori rispetto all'eventuale condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.[1] Tale novella legislativa, facendo venire meno l'esistenza di tali reati nel nostro ordinamento, ha introdotto pertanto l'abolitio criminis degli stessi, con contestuale applicazione per l'interprete dell'art. 2.2 c.p.. Su questo non vi sono mai stati problemi alcuni. Ben più problematico è stato interrogarsi sul rapporto della depenalizzazione con le statuizioni civili, dopo la pronuncia della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2016, n. 15634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15634 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2016 |
Testo completo
1 5 634/ 1 6 34 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente N. 557 Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 43839/2015 - Consigliere - Dott. EDUARDO DE GREGORIO Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER LU N. IL 13/11/1975 DI NZ N. IL 22/10/1982 GU AN N. IL 12/06/1988 avverso la sentenza n. 3006/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 14/04/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. S. Spinaci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio nei confronti di GU e ER in relazione ai reati di ingiuria, per l'annullamento con rinvio nei confronti di ER e AL quanto al trattamento sanzionatorio e per il rigetto nel resto. Udito altresì: per la parte civile LL FE, l'avv. A. Gamberini, anche in sostituzione dell'avv. F. Di Francia, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civile, depositando conclusioni e nota spese;
l'avv. S. Fiore, in sostituzione dell' avv. P. F. Rossi per GU e dell'avv. G. Bordoni per ER e per AL, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 31/05/2013, il Tribunale di Bologna, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato: 1) GU UI, ER ZO e AL AL colpevoli del reato di lesioni pluriaggravate in danno di LL FE e di ST IZ;
2) AL AL colpevole del reato di minaccia pluriaggravata in danno di NO CO;
3) ER ZO colpevole del reato di percosse aggravate in danno di SU IC;
4) ER ZO colpevole del reato di ingiuria aggravata in danno di SU IC;
5) GU UI colpevole del reato di ingiuria aggravata in danno di ST : IZ;
gli imputati venivano condannati alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili LL FE, SU IC e ST IZ. Con sentenza deliberata il 14/04/2015, la Corte di appello di Bologna ha applicato a ER ZO e a AL AL le circostanze attenuanti generiche, rideterminando in melius la pena irrogata, e ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di GU UI.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione GU UI, attraverso il difensore avv. P. F. Rossi, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. La motivazione della sentenza impugnata è in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese/parti civili. Nel caso di specie, le persone offese amici di infanzia (a parte SU e ON) erano unite da legami di amicizia, sicché hanno potuto rivivere il fatto, influenzando le rispettive versioni, tanto più che GU unico proprietario di 2 un bene immobile è stato destinatario di un sequestro conservativo, il che rende le dichiarazioni delle persone offese/parti civili e degli altri testi d'accusa influenzate anche dall'interesse economico. La sentenza impugnata risulta lacunosa e contraddittoria alla luce delle discrasie tra le dichiarazioni rese dai testi d'accusa LL, NO, ON, MA e ST nell'immediatezza dei fatti e quelle rese in dibattimento: con particolare riferimento alle dichiarazioni di ST, la Corte di appello non ha considerato che il teste aveva indicato in NO l'autore della bottigliata in danno di LL. L'improvviso e inatteso recupero mnestico è da attribuire all'interesse economico delle parti civili, laddove le deposizioni degli amici di LL erano influenzate dal "debito morale" connesso al fatto che, al momento dell'aggressione, lo stesso fu abbandonato. La contraddittorietà dei racconti di ON e di NO in merito alla partecipazione di GU al tafferuglio è stata semplicisticamente spiegata dalla Corte di appello affermando che essi avevano recuperato la memoria superato lo stato di shock, in assenza di qualsiasi riferimento a dati scientifici certi. La significatività dell'attribuzione a GU dell'episodio della bottigliata non può essere ritenuta irrilevante sulla base del rilievo che il fatto non gli è stato formalmente attribuito, in quanto, per un verso, tale fatto ha pesato a suo svantaggio attraverso l'irrogazione immotivata della condanna più severa e, per altro verso, non si rinviene alcuna testimonianza che attribuisca al ricorrente qualsiasi condotta in merito alla rissa. Dalla consulenza medico-legale emergevano lesioni traumatiche, ma non segni di lacerazione di tessuti provocata da tagli (cocci di bottiglia), tanto più che all'epoca vigeva un'ordinanza comunale che vietava la somministrazione di bevande in bicchieri di vetro in tarda serata all'esterno di locali pubblici e gli agenti di polizia non hanno fotografato, né repertato cocci di bottiglia sul luogo del fatto.
2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 112, n. 1, cod. pen. e vizi di motivazione. Nella sentenza impugnata manca qualsiasi riferimento a risultanze dibattimentali e qualsiasi argomentazione in ordine al concorso di cinque o sei persone nella realizzazione del reato, tanto più che le persone identificate dalla polizia giunta sul posto furono solo GU, AL, ER, NO e PI: SU ha riconosciuto ER, GU, PI, NO e tale My IE Di AR (presente nel gruppo, ma al quale non è attribuita alcuna condotta); identica ricostruzione è fornita da MA (secondo cui LL era accerchiato da tre, quattro, cinque persone), ON (che ha fatto riferimento a tre o quattro persone) e NO (che ha parlato di quattro, cinque persone).
2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 62 bis cod. pen. e vizi di motivazione. La sentenza impugnata ha confermato il diniego dell'applicazione 3 delle circostanze attenuanti generiche motivando sulla base della falsità delle dichiarazioni rese da GU e dai suoi precedenti penali: l'eventuale falsità della versione dell'imputato rappresenta l'esercizio di sue facoltà processuali, laddove i precedenti si riferiscono all'attività di piccole bande giovanili attive nell'ambito della tifoseria calcistica e si risolsero nella condanna ad un anno e sei mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena e, successivamente ai fatti, l'imputato ha mantenuto comportamenti indicativi di una risocializzazione interamente realizzata, tanto più che GU aveva manifestato l'intenzione di creare un fondo per il risarcimento dei danni subiti dalle persone offese. La motivazione è illogica anche tenuto conto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di ER, rimasto contumace, e di AL, la cui versione è stata ritenuta menzognera, laddove fu proprio GU a restituire il bongo di ST a SU.
2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 114 e 116 cod. pen. La sentenza impugnata non ha motivato in ordine alla richiesta applicazione dell'art. 114 cod. pen., mentre la rappresentazione e accettazione dell'evento può, al più, essere riferita al reato di ingiuria, ma non alla violenta discussione successivamente occorsa.
3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione ER ZO, attraverso il difensore avv. G. Bordoni, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo denuncia, in relazione all'imputazione di lesioni in danno di LL FE, mancanza di motivazione su un punto decisivo dedotto con i motivi di appello. L'atto di appello aveva dedotto che il ricorrente sarebbe stato parte del primo momento di alterco e di contatto con la persona offesa, per poi defilarsi quando la stessa non presentava ancora un quadro lesivo di visibile gravità: la Corte di appello non ha motivato sul punto, pur dando conto : della riferibilità delle lesioni anche a terzi sconosciuti che potrebbero essere intervenuti in un secondo momento, e non ha esaminato l'anomalia del contegno di ER, che venne fermato insieme con GU, AL e PI, رساز sull'arteria principale della città, pur potendosi dileguare nei vicoli della attigua zona universitaria, dove nessuno lo avrebbe mai trovato. La difesa aveva riconosciuto che ER aveva avuto un primo contatto con la persona offesa, rimarcando, tuttavia, che nulla permetteva di affermare che da quel primo approccio fossero derivate le conseguenze lamentate da LL, la cui versione corrisponde a quella difensiva, secondo cui ER si era già subito incamminato 4 con GU, AL e PI quando altri tra i presenti ripresero e proseguirono il pestaggio della persona offesa. Anche con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. e a quella dell'uso dell'arma, che devono essere conosciute dal concorrente e ignorate per colpa, la sentenza impugnata non motiva in ordine al contegno del ricorrente, che si era allontanato in maniera flemmatica ponendosi in piena visibilità, laddove le lesioni della persona offesa sono state determinate anche da individui rimasti ignoti, che ben avrebbero potuto agire in autonomia.
3.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 69 cod. pen.: pur avendo ritenuto prevalenti le riconosciute circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha assunto come pena - base quella di cui all'art. 583 cod. pen. in luogo di quella prevista dall'art. 582 cod. pen.
3.3. I❘ terzo motivo denuncia violazione dell'art. 1227 cod. civ. Erroneamente la Corte di appello non ha riconosciuto il concorso di colpevole causalità della vittima, in quanto se LL non si fosse girato ingaggiando una discussione con un gruppo di scalmanati, non sarebbe successo nulla.
4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione AL AL, attraverso il difensore avv. G. Bordoni, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo, il secondo e il quarto motivo propongono doglianze dal contenuto argomentativo analogo a quello dei motivi del ricorso nell'interesse di ER ZO. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 163 cod. pen. All'epoca dei fatti il ricorrente non aveva compiuto i ventuno anni, sicché ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen., la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscergli la sospensione condizionale della pena. Ju 5. In data 12/02/2016, l'avv. G. Bordoni ha depositato una memoria difensiva nell'interesse di ER ZO e di AL AL. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono solo in parte fondati, mentre deve rilevarsi la sopravvenuta abrogazione del reato di ingiuria.
1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che non può essere presa in considerazione la memoria presentata dalla difesa di ER ZO e di AL AL solo in data 12/02/2016, in quanto, secondo il consolidato 5 orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611, cod. proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica (Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014 - dep. 14/05/2014, Cutri' e altro, Rv. 259618; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012 - dep. 15/05/2012, Cataldo e altri, Rv. 252711).
2. Nei termini delineati dalla Corte di merito, la vicenda in cui si inseriscono i fatti oggetto del presente giudizio ha visto, in estrema sintesi, alcuni giovani, tra i quali le persone offese, incrociare, nel centro di Bologna, un gruppo di persone abbigliate come naziskin, le quali iniziarono a rivolgere ai primi (compreso IZ ST, che aveva in mano un bongo) una serie di insulti (quali "partigiani di merda", "comunisti di merda"): quando ER LL obiettò qualcosa sul valore dei partigiani, venne sottoposto, così rileva la sentenza impugnata, ad «una punizione feroce», «un vero e proprio delirio di accanimento di tutti contro uno>>. Le concordi conclusioni delle pronunce di merito sono nel senso che sia risultato del tutto probabile che a colpire LL con una bottiglia fu GU, come sostenuto dalla stessa persona offesa, nonché da altri testi (ON, MA e NO): tuttavia, poiché, per un verso, LL ha riferito, in buona sostanza, di aver individuato in GU la persona che lo aveva colpito sulla base di una - pur certa deduzione e, per altro verso, ST ha indicato in NO (non - imputato nel presente procedimento) detta persona, allo stesso GU non può essere attribuita questa specifica condotta, fermo restando che la circostanza aggravante dell'uso dell'arma deve essere ritenuta a carico di tutti i partecipi all'aggressione, posto che proprio in immediata successione al colpo inferto con la bottiglia sulla testa di LL è seguito il pestaggio, sicché l'apporto materiale dato da ciascuno alle gravi lesioni subite dalla vittima ha رسال avuto luogo con la comune consapevolezza dell'uso di un oggetto qualificabile, nel caso di specie, come arma. La sentenza impugnata ha poi diffusamente ripercorso le testimonianze - in particolare delle altre persone offese, che hanno riferito in ordine alle ulteriori - imputazioni, non oggetto di specifiche doglianze da parte dei ricorrenti.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di UI GU è fondato solo quanto al secondo motivo.
3.1. Il primo motivo, invece, non merita accoglimento. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono 6 essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). I giudici di merito hanno fatto buon governo del principio di diritto appena richiamato, valorizzando le dichiarazioni delle persone offese e degli altri testi di accusa- econvergenti nella ricostruzione degli aspetti salienti della vicenda sottolineando come ciascuno di essi abbia motivato con equilibrio e misura le proprie affermazioni in ordine alle condotte attribuibili ai singoli e più di uno abbia specificato, con responsabile cautela, di non essere in grado di fornire un'individuazione in termini di assoluta certezza. La puntuale motivazione della sentenza impugnata - che si salda ai rilievi sulla documentazione sanitaria, che offre riscontro ai fatti di lesioni, e ai giudizi di inverosimiglianza del racconto di alcuni imputati e della teste De AR (nei cui confronti il primo giudice ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. ex art. 372 cod. pen.) - rende ragione dell'inidoneità dei rilievi difensivi ad inficiarne la tenuta logico-argomentativa: tali rilievi, infatti, laddove fanno leva sui rapporti di conoscenza e di amicizia tra persone offese e testi o sull'esercizio dell'azione civile nel processo penale, prescindono dalle specifiche valutazioni operate dalle concordi pronunce di merito e dalla complessiva disamina del compendio probatorio che ha offerto molteplici conferme al racconto dei testi d'accusa. Le doglianze relative all'individuazione di GU quale autore del colpo alla teste di LL con la bottiglia sono manifestamente infondate, posto che, ли come si è visto, i giudici di merito, pur valutando come altamente probabile detta individuazione, non hanno attribuito al ricorrente questa specifica condotta, pur riconoscendo a carico dello stesso (e degli altri coimputati) la circostanza aggravante dell'uso dell'arma. Né in senso contrario possono essere valorizzati gli ulteriori argomenti articolati dal ricorso, posto che, in primo luogo, il trattamento sanzionatorio è stato determinato sulla base della conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (più oltre esaminata). Inoltre, la tesi difensiva circa la mancanza di testimonianze che attribuiscano al ricorrente condotte diverse in merito all'aggressione (non potendosi certo parlare, con riferimento al caso di specie, di una "rissa") è del tutto priva di correlazione con le risultanze probatorie delineate dai giudici di merito: a parte i testimoni in particolare, la persona offesa LL, e, ad -esempio, i testi NO e MA che attribuiscono a GU la specifica condotta dell'aggressione con la bottiglia che ha colpito la vittima alla testa, altre 7 testimonianze individuano GU come facente parte del gruppo che aggredì LL (Borrelli) e che infieriva su di lui quando era a terra (ST, ON). Le ulteriori doglianze sono inammissibili. Il rilievo incentrato sull'ordinanza sindacale è stato esaminato dalla Corte di merito, con congrua motivazione, rispetto alla quale la doglianza risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Quanto alla censura incentrata sulla consulenza medico-legale, oltre a trascurare il dato temporale in cui la stessa è intervenuta (vari mesi dopo il fatto), deduce, nella sostanza, questioni di merito, sollecitando una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione immune da vizi logici.
3.2. Il secondo motivo merita accoglimento, nei termini di seguito indicati. Pur investita da uno specifico motivo di gravame, la Corte di appello non ha esaminato funditus la doglianza, richiamando solo la testimonianza di ON laddove ha fatto riferimento ad un'aggressione ai danni di LL da parte di cinque o sei persone;
come puntualmente denunciato dal ricorrente, tuttavia, lo stesso teste, nel prosieguo della testimonianza (pag. 88 del verbale) ha indicato in (più o meno) quattro persone quelle che costituivano il semicerchio introno alla vittima;
analoghe indicazioni, si rinvengono, sempre sulla scorta delle deduzioni poste dal ricorrente a sostegno del vizio motivazionale denunciato, dalle testimonianze di NO, che ha parlato di quattro o cinque persone (pag. 116, nonché pag. 101) e di MA, che ha riferito di quattro o cinque persone (pag. 70) e di tre o quattro individui (pag. 79). Nel quadro descritto, rileva il Collegio che sussiste il vizio denunciato e che l'eventuale giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003 dep. 24/11/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226100); né potrebbe trovare applicare la circostanza aggravante delle più persone riunite introdotto nel corpo dell'art. 585 cod. pen. dalla I. n. 94 del 2009, successiva ai fatti in esame. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1), cod. pen., annullamento che, per l'effetto estensivo, deve essere disposto anche nei confronti dei coimputati ER ZO e AL AL.
3.3. Il terzo motivo non è fondato. In una fattispecie in cui è stato ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo 8 negativo comportamento processuale, questa Corte ha affermato il principio di diritto in forza del quale nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244; conf. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899): in linea con l'orientamento richiamato, la Corte di merito ha motivato la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sulla base, da una parte, del comportamento processuale negativo dell'imputato, facendo buon governo del principio di diritto secondo cui, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 - dep. 20/09/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253152), e, dall'altra, dei precedenti - pur non recenti a suo carico (due furti, resistenza a pubblico ufficiale, associazione per - delinquere ex art. 416 cod. pen., duplice lesione aggravata, danneggiamento) laddove i coimputati hanno un solo precedente. Pertanto, infondata è la doglianza del ricorrente.
3.4. Le censure relative all'applicazione degli artt. 114 e 116 cod. pen. sono manifestamente infondate. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza trova applicazione laddove l'apporto del correo risulti così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi M trascurabile e del tutto marginale, sicché il relativo giudizio non può limitarsi ad una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, dovendosi invece accertare il grado di efficienza causale dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento, onde verificare se detta efficienza causale sia minima, cioè tale da poter essere - in via prognostica avulsa dalla seriazione - causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa (Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015 - dep. 20/08/2015, Caradonna e altro, Rv. 264455): all'evidenza estranea alla fattispecie in questione è il caso in esame, posto che il contributo concorsuale di GU - anche prendendo in considerazione le sole testimonianze che non lo hanno riconosciuto come autore della specifica condotta di aggressione con il colpo di 9 -bottiglia alla testa è stato delineato come agente nel gruppo che aggredì LL e che infieriva su di lui quando era a terra. Del tutto priva di correlazione con le risultanze del compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (comprese le testimonianza appena richiamate) è l'invocata applicazione della disciplina del concorso anomalo. Ne consegue che, come costantemente affermato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 - dep. 20/06/2013, Tannoia e altro, Rv. 256314).
4. I ricorsi proposti nell'interesse di ER ZO e di AL AL, che possono essere esaminati congiuntamente, sono solo in parte fondati.
4.1. Il primo motivo dei due ricorsi non merita accoglimento. In buona sostanza, esso fa leva su una ricostruzione del fatto articolata in due "fasi" priva di qualsiasi correlazione con il compendio probatorio, dal quale emerge una dinamica della vicenda quella delineata dalle concordi pronunce di merito affatto diversa, come evidenziato, ad esempio, dalla stessa testimonianza di FE LL richiamata dalla Corte di appello laddove descrive l'azione ai suoi danni come sviluppatasi nell'arco di un intervallo di pochi secondi, durato fino a quando fu «tratto in salvo>> e portato via. Gli ulteriori rilievi sull'inverosimiglianza dell'allontanamento degli imputati su una strada centrale risultano, all'evidenza, inidonei a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare о da rendere manifestamente incongrua о contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). ju Quanto all'imputazione delle circostanze aggravanti, la Corte di merito ha valorizzato l'immediata successione del violento pestaggio rispetto al colpo inferto con la bottiglia sulla testa di LL, desumendo, da tale rilievo, che l'apporto materiale dato da ciascuno alle gravi lesioni subite dalla vittima ha avuto luogo in un quadro di comune consapevolezza: la motivazione è in linea con il principio di diritto riferibile anche alla circostanza aggravante dell'uso dell'arma secondo cui, in tema di lesioni volontarie, la previsione o la - prevedibilità dell'evento integrante una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 583 cod. pen. deve ritenersi sussistente quando la condotta dell'agente, per qualità del mezzo adoperato, direzione, violenza o reiterazione dei colpi, di per sé riveli l'intenzione di arrecare notevole danno (Sez. 5, n. 18490 del 10 14/11/2012 - dep. 24/04/2013, Acerbis, Rv. 256239). La sentenza impugnata, dunque, si sottrare, sotto questo profilo, alle critiche dei ricorrenti.
4.2. Il secondo motivo è fondato. Premesso che le previsioni contenute nell'art. 583 cod. pen. integrano circostanze aggravanti (Sez. 1, n. 1693 del 20/11/1981 - dep. 18/02/1982, Gentilini, Rv. 152340; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 34012 del 03/04/2013 - dep. 06/08/2013, Fumisetto, Rv. 256527) e non una figura autonoma di reato (Sez. 2, n. 2190 del 13/06/1984 - dep. 06/03/1985, Di Maio, Rv. 168153) e che, nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che le circostanze attenuanti generiche sono state applicate con giudizio di prevalenza (pur illegittimamente accompagnato da successivi aumenti di pena per le circostanze dei motivi futili, dell'uso dell'arma e del numero di persone), erroneamente la Corte di appello ha determinato la pena base facendo espressamente riferimento alla comminatoria edittale di cui all'art. 583 cod. pen. e non a quella di cui all'art. 582 cod. pen. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di ER ZO e di AL AL limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Resta assorbito il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AL AL.
4.3. Il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di ER e il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di AL sono inammissibili: i ricorrenti attribuiscono valenza di «concorso di colpevole causalità» in capo alla persona offesa per un comportamento che i giudici di merito hanno delineato in termini di obiezione sul valore dei partigiani a fronte dei gravi, insistiti insulti Ma provenienti dal gruppo che avrebbe poi realizzato la «punizione feroce>> di LL. Manifestamente infondata è dunque la tesi difensiva, che attribuisce ad un comportamento in linea con le regole della convivenza civile valenza causale rispetto a un «vero e proprio delirio di accanimento di tutti contro uno>>, ossia contro la vittima.
5. La Corte rileva d'ufficio che, in forza dell'art. 1, comma 1, lett c), d. lgs. n. 15 gennaio 2016, n. 7, l'art. 594 cod. pen. è stato abrogato: di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di GU UI limitatamente al reato di ingiuria in danno di ST IZ e nei confronti di ER ZO limitatamente al reato di ingiuria in danno di SU IC, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Resta precluso, per le ragioni di seguito indicate, l'esame di questa Corte agli effetti civili in relazione ai predetti capi, per i quali, così come in relazione alle altre imputazioni, era intervenuta condanna generica al risarcimento del danno. 11 5.1. La recente sentenza n. 12 del 2016 della Corte costituzionale ha delineato la fisionomia generale della disciplina dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, disciplina informata al «principio della separazione e dell'autonomia dei giudizi»: «il danneggiato può scegliere se esperire l'azione civile in sede penale o attivare la tutela giurisdizionale nella sede naturale. In questa seconda ipotesi, peraltro, egli non subisce alcuna limitazione di ordine temporale: diversamente che sotto l'impero del codice del 1930, l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto non comporta, di regola, la sospensione del processo civile, nell'ambito del quale l'eventuale giudicato penale di assoluzione non ha efficacia (art. 652 cod. proc. pen.). Il giudizio civile di danno prosegue, dunque, autonomamente malgrado la contemporanea pendenza del processo penale (art. 75, comma 2, cod. proc. pen.): la sospensione rappresenta l'eccezione, che opera nei limitati casi previsti dall'art. 75, comma 3». In questa prospettiva, osserva ancora la sentenza n. 12 del 2016, l'art. 538, comma 1, cod. proc. pen. collega «in via esclusiva la decisione sulla domanda della parte civile alla condanna dell'imputato», con l'unica eccezione - fortemente circoscritta>> stabilita dall'art. 578 cod. proc. pen. riguardante il - giudizio di impugnazione. Il collegamento istituito dall'art. 538 cod. proc. pen. tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato riflette il carattere accessorio e subordinato dell'azione civile proposta nel processo penale rispetto agli obiettivi propri dell'azione penale: obiettivi che si focalizzano nell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato». رسان Il carattere fortemente circoscritto dell'eccezione, posta dall'art. 578 cod. proc. pen., alla "regola" generale del collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato trova conferma nel costante riferimento della giurisprudenza di questa Corte alla tassatività della previsione (Sez. 6, n. 12537 del 05/10/1999 - dep. 04/11/1999, Nicolosi, Rv. 216394, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 578 cod. proc. pen. al caso di estinzione del reato per morte dell'imputato; conf.: Sez. 3, n. 22038 del 12/02/2003 - dep. 20/05/2003, Pludwinski, Rv. 225321) e al carattere speciale della disciplina, non suscettibile di essere estesa analogicamente ad altre cause estintive (Sez. 4, n. 31314 del 23/06/2005 - dep. 19/08/2005, Zelli, Rv. 231745). Né la "regola" generale del collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato è smentita dai poteri attribuiti al giudice dall'art. 576 cod. proc. pen. di decidere sulla domanda al risarcimento e alle restituzioni anche su impugnazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione: come chiarito da Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006 dep. 19/07/2006, Negri, «l'art. 576 e l'art. 578 disciplinano situazioni processuali diversificate, mirando l'art. 578, nonostante la declaratoria della prescrizione, a 12 mantenere, in assenza di un'impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell'impugnazione sulle disposizioni e sui capo della sentenza del precedente grado che concernono gli interessi civili, mentre l'art. 576 conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda al risarcimento ed alle restituzioni, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto>>; l'art. 578 cod. proc. pen., osservano le Sezioni unite, «non rappresenta l'unica eccezione fatta dal legislatore al principio che il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale», in quanto l'art. 576 cod. proc. pen. sottolinea come, per effetto dell'impugnazione della sola parte civile, si possa rinnovare l'accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per illecito e così ottenere una diversa pronunzia che rimuova quella pregiudizievole per i suoi interessi civili». Fuori dalle ipotesi eccezionali indicate, resta fermo il principio generale in forza del quale il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale, ossia il collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato di conseguenza, fuori dai casi in cui la disciplina introduttiva dell'abolitio criminis preveda che il giudice dell'impugnazione decide sulla stessa ai soli effetti civili, nel giudizio sull'impugnazione dell'imputato avverso una sentenza di condanna agli effetti penali e agli effetti civili, il proscioglimento con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» (nel caso di specie, a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice disposta dall'art. 1, d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7) preclude l'esame, ai fini dell'eventuale conferma, delle statuizioni civili.
5.2. Non sono in contrasto con questa conclusione Sez. 5, n. 4266 del 20/12/2005 - dep. 02/02/2006, Colacito, Rv. 233598 e Sez. 5, n. 28701 del 24/05/2005 dep. 29/07/2005, P.G. in proc. Romiti, Rv. 231866: dette pronunce, infatti, riguardano la revoca della sentenza di condanna per sopravvenuta abolitio criminis, revoca la cui portata viene circoscritta agli effetti penali e con esclusione di quelli civili;
diverso è il caso in esame, in cui una sentenza (irrevocabile) di condanna non è intervenuta, sicché non può essere superato il collegamento «in via esclusiva» sancito dall'art. 538, comma 1, cod. proc. pen. tra la decisione sulla domanda della parte civile e la condanna dell'imputato. Neppure contrasta la conclusione qui raggiunta Sez. 6, n. 31957 del 25/01/2013 - dep. 23/07/2013, Cordaro e altri, Rv. 255598; al di là delle problematiche di rilievo nel caso esaminato dalla Sesta Sezione, ma irrilevanti ai fini della questione in esame connesse alla sussistenza del danno civile - rispetto alla nuova fattispecie ex art. 319 quater cod. pen., la pronuncia ha 13 riqualificato il fatto imputato ad uno dei ricorrenti ai sensi della norma appena richiamata e, dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, ha mantenuto ferme le statuizioni civili: si rientra, all'evidenza, nell'ambito applicativo dell'art. 578 cod. proc. pen., ossia di una delle eccezioni codicistiche al principio generale al quale è ispirata la disciplina dell'azione civile nel processo penale. Deve inoltre osservarsi che, Sez. 6, n. 2521 del 21/01/1992 - dep. 11/03/1992, Dalla Bona, Rv. 190006 è stata deliberata sulla base del previgente codice di rito e, comunque, su ricorso della parte civile.
5.3. Conferma la soluzione qui raggiunta la diversa disciplina stabilita dall'art. 9, d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8: per gli illeciti oggetto della depenalizzazione introdotta da detto decreto, la seconda parte del comma 3 dell'art. 9 cit. stabilisce che «quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili», norma, questa, estranea al d. lgs. n. 7 del 2016, che trova applicazione nel caso di specie. Né può prospettarsi un'applicazione analogica del richiamato art. 9, comma 3, ai casi di abrogazione di cui al d. lgs. n. 7 del 2016, ostandovi, in radice, l'eccezionalità che va riconosciuta alla norma in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a proposito dell'art. 578 cod. proc. pen. Del resto, non si rinviene, nel raffronto tra le discipline dei due decreti legislativi, il presupposto dell'eadem ratio. Nel caso di depenalizzazione a norma del d. lgs. n. 8, la sanzione prevista è irrogata dall'autorità amministrativa competente (alla quale l'autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti ex art. 9, comma 1), sicché, definendosi nella sede amministrativa l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse (art. 8), il legislatore ha attribuito al giudice dell'impugnazione penale il compito di provvedere sulle statuizioni civili. Nel caso, invece, di abrogazione a norma del d. lgs. n. 7, la sanzione pecuniaria civile è irrogata dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno: di conseguenza, una previsione analoga a quella dell'art. 9, comma 3, d. lgs. n. 8 del 2016 (e a quella di cui all'art. 578 cod. proc. pen.), impedendo che il giudice civile sia investito dell'azione di risarcimento del danno con riferimento agli illeciti per i quali sia già intervenuta almeno la sentenza di condanna penale in primo grado, risulterebbe del tutto incoerente con la previsione in forza della quale le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili di cui al d. lgs. n. 7 del 2006 si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (art. 12, comma 1): per i casi in cui siano intervenuti 14 sentenza o decreto non irrevocabili, l'applicabilità di una disciplina analoga a quella dell'art. 9, comma 3, d. lgs. n. 8 del 2016 e, dunque, la definizione, dinanzi al giudice dell'impugnazione penale, del giudizio quanto alle statuizioni civili impedirebbero l'esercizio dell'azione davanti al giudice competente sul risarcimento del danno e, con esso, escluderebbero, per gli illeciti oggetto di pronunce non irrevocabili, l'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, esito, questo, in contrasto con la disciplina di cui all'art. 12, comma 1, d. lgs. n. 7 del 2016. 6. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di GU UI e di ER ZO limitatamente ai delitti di ingiuria loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nonché nei confronti di GU UI e, per l'effetto estensivo, nei confronti di ER ZO e di AL AL limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1), cod. pen., che deve essere esclusa. La sentenza impugnata, inoltre, deve essere annullata nei confronti di ER ZO e di AL AL limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Nel resto, i ricorsi di ER ZO, di AL AL e di GU UI devono essere rigettati. Questa corte può procedere alla rideterminazione della pena irrogata a GU UI, eliminando, dalla complessiva pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, l'aumento sulla pena base determinato dalla sentenza di primo - grado (confermata in appello) di mesi 1 di reclusione, per la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1), cod. pen. e di mesi 2 di reclusione per il reato di ingiuria. Di conseguenza, la pena irrogata è rideterminata in anni 3 e mesi 3 di reclusione. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, رسالار sicché - pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali - è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvo che il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207946). Di conseguenza, i ricorrenti devono essere condannati a a rifondere, in solido tra loro, a favore della costituita parte civile LL FE le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 15
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GU UI e di ER ZO limitatamente ai delitti di ingiuria loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nonché nei confronti di GU UI e, per l'effetto estensivo, nei confronti di ER ZO e di AL AL limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1), cod. pen., che esclude. Annulla la medesima sentenza nei confronti di ER ZO e di AL AL limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto i ricorsi di ER ZO, di AL AL e di GU UI. Ridetermina la pena finale per GU UI, in dipendenza del disposto annullamento, in anni 3 e mesi 3 di reclusione. Condanna i ricorrenti a rifondere, in solido tra loro, a favore della costituita parte civile LL FE le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000 oltre accessori come per legge. Così deciso il 19/02/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente sants Vecchio Amplo Capito DEPOSITATA IN CANCELLERIA add! 14 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise их 16