Sentenza 5 ottobre 1999
Massime • 1
La disposizione dell'art. 578 cod. proc. pen., che impone al giudice di appello o alla Corte di cassazione di decidere sull'impugnazione ai soli fini delle statuizioni civilistiche qualora dopo la condanna in primo grado il reato ascritto all'imputato sia estinto per prescrizione o amnistia non si applica, data la tassatività della previsione, al caso di estinzione del reato per morte dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/1999, n. 12537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12537 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 05/10/1999
1. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere SENTENZA
2. Dott. UGO SCELFO " N. 1400
3. Dott. FRANCESCO SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO " N. 33331/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SI TE NI RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 31/10/1997 con la quale veniva confermata la sentenza del Tribunale, di Catania dell'11/6/1996 di condanna di IC TE per il reato di peculato continua ex artt.81 cpv.,314 c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG Dott. A. FRASSO, che ha concluso per: Annullamento senza rinvio per morte del reo-Conferma statuizioni civili;
Udito il difensore Avv. N. AMATO che ha concluso per: Annullamento senza rinvio ex art. 129 c.p.p.;
0 S S E R V A
Sull'appello proposto da SI TE avverso la sentenza del Tribunale di Catania dell'11/6/I996 che, dichiaratolo colpevole del reato di peculato continuato perche,' in qualità di impiegato dell'Enasarco di Catania si era impossessato di somme appartenenti a detto Ente di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio ed in forza di mandato speciale, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione (dei quali uno condonato ex DPR 394.90), pene accessorie e risarcimento danni e spese alla parte civile, la Corte di Appello di Catania, con sentenza del 31/10/1997, confermava il giudizio di I^ grado, con aggravio di ulteriore spese anche in favore di detta parte civile, ribadendo la provata sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del resto contestato, dopo aver motivatamente disatteso eccezioni e richieste istruttorie difensive, circa il tempestivo versamento delle somme alla Direzione Generale dell'Ente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, in sintesi, a motivi del gravame: la nullità del giudizio di I^ grado ex artt. 525, 178 e 179 c.p.p. per irrituale mutata composizione del Collegio giudicante;
in subordine, ribadita richiesta di rinnovazione del dibattimento, con escussione testi ed espletamento di perizia contabile, tesa a dimostrare l'inconfigurabilità del contestato reato di peculato. Nelle more del presente giudizio, è rimasto documentalmente accertato, previa opportuna rettifica dell'atto di morte, su ricorso del P.M. competente e giusto provvedimento del Tribunale di Catania del 16/4/1999, debitamente, acquisito in atti, che il SI è deceduto in Catania il 17/11/1997.
Ciò posto, in difetto di evidenza di prova che valga a legittimare il proscioglimento del ricorrente dal reato di peculato continuato ascrittogli e per il quale ha riportato la cennata condanna (art. 129 cpv. c.p.p.), la sopravvenuta e documentata morte del reo prima della condanna, vale a rappresentare causa di estinzione del reato ex art.150 c.p.p., con la conseguente declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Non è applicabile, nella specie, l'art. 578 c.p.p. invocato dal P.G. di udienza in merito agli effetti civili, atteso che, come del resto risulta per tabulas dalla norma in parola, questa trova corretta applicazione solo nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per amnistia (art. 151 c.p.p.) o per prescrizione (art. 157 c.p.p.), o per prescrizione (art. 157 c.p.p.), non consentendo la espressa tassatività della legge una interpretazione di estensione analogica alla causa estintiva della morte del reo ex art. 150 cit..
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 1999