Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/1999, n. 12537
CASS
Sentenza 5 ottobre 1999

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La disposizione dell'art. 578 cod. proc. pen., che impone al giudice di appello o alla Corte di cassazione di decidere sull'impugnazione ai soli fini delle statuizioni civilistiche qualora dopo la condanna in primo grado il reato ascritto all'imputato sia estinto per prescrizione o amnistia non si applica, data la tassatività della previsione, al caso di estinzione del reato per morte dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/1999, n. 12537
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12537
    Data del deposito : 5 ottobre 1999

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