Articolo 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 2
Versione
15 dicembre 1981
Art. 1. Principio di legalit

Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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