Sentenza 21 febbraio 2013
Massime • 1
Il giudice dell'appello quando accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado non può confermare le statuizioni civili in questa contenute né condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2013, n. 9081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9081 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
Testo completo
-90 8 1 /13 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/02/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIOVANNI DE ROBERTO -Presidente N. - 361 Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE ARTURO CORTESE Dott. - - Consigliere -N. 21209/2012 Dott. LUIGI LANZA Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - - Consigliere - Dott. ERCOLE APRILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC IT N. IL 22/09/1937 CC ON N. IL 28/07/1967 avverso la sentenza n. 260/2011 CORTE APPELLO di POTENZA, del 02/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria Giuseppina FODARONI, che ha concluso per annullamento ser reivio delle r Juizioni civili Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Fatto Pronunciandosi nel giudizio a carico di CC IT e CC IO, imputati del reato ex art. 392 cp., per avere con violenza, in data 10.11.2002, alterato il confine con la proprietà di RO IO, il Tribunale di Matera condannava gl'imputati alla pena di € 200,00 di multa ciascuno, previa concessione delle attenuanti generiche, e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. Su appello degl'imputati, con sentenza del 02.12.2011 la Corte di appello di Potenza dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione il reato ex art. 392 cp., condannandoli alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello. Propongono ricorso per cassazione i prevenuti a mezzo del comune difensore, deducendo che l'impugnata sentenza, avendo riconosciuto che la prescrizione era maturata, per il decorso del termine ordinario di anni cinque dall'emissione del decreto di citazione a giudizio, avvenuta il 22.03.2004, prima ancora della pronuncia della sentenza di primo grado, avvenuta il 14.07.2010, avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili pronunciate nella sentenza di primo grado e non condannare gli imputati alle spese della parte civile relative al giudizio di appello. Diritto Il ricorso è fondato. E', invero, principio pacifico che la sentenza d'appello, quando accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, non può confermare le statuizioni civili in questa contenute, né condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, in quanto, in tale ipotesi, non sussistono i presupposti di applicabilità della norma dell'art. 578 cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell'impugnazione, nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato, deve decidere sugli effetti civili (v., per tutte, Cass. Sez. U, n. 10086 del 13.07.1998, Citaristi, Rv. 211191). Bisogna, pertanto, annullare senza rinvio le statuizioni civili contenute nelle sentenze di primo grado e di secondo grado.
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annulla senza rinvio le statuizioni civili contenute nelle sentenze di primo grado e di secondo grado. Così deciso in Roma, li 21 febbraio 2013 If President * Consigliere estensore G. de Roberto Cortese DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 FEB 2013 E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P Piera Esposito