Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2005, n. 31314
CASS
Sentenza 23 giugno 2005

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Massime1

Il giudice dell'impugnazione penale (nella specie, la Corte di cassazione) non può decidere ai soli effetti civili ex art. 578 cod. proc. pen. nel caso di morte dell'imputato, atteso che la possibilità di deliberare sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo è limitata soltanto all'estinzione del reato per amnistia o prescrizione e, per il carattere speciale della disciplina, non può essere analogicamente estesa ad altre cause estintive.

Commentario1

  • 1Prescrizione del reato: l'imputato viene prosciolto ex art. 578 c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2019

    Può essere soggetta a revisione ai sensi dell'art. 630, c. 1, lett. c), c.p.p. la sentenza emessa a norma dell'art. 578 cpp con cui l'imputato viene prosciolto per intervenuta prescrizione del reato. (Ricorso dichiarato inammissibile) [Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 578, 630, c. 1, lett. c)] Il fatto Con istanza depositata in data 25 luglio 2017, veniva chiesta la revisione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascrittogli, confermando le statuizioni civili disposte in primo grado, onde ottenere «il proscioglimento nel merito». A sostegno dell'istanza, premessa l'esistenza di un contrasto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2005, n. 31314
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31314
Data del deposito : 23 giugno 2005

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