Sentenza 23 giugno 2005
Massime • 1
Il giudice dell'impugnazione penale (nella specie, la Corte di cassazione) non può decidere ai soli effetti civili ex art. 578 cod. proc. pen. nel caso di morte dell'imputato, atteso che la possibilità di deliberare sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo è limitata soltanto all'estinzione del reato per amnistia o prescrizione e, per il carattere speciale della disciplina, non può essere analogicamente estesa ad altre cause estintive.
Commentario • 1
- 1. Prescrizione del reato: l'imputato viene prosciolto ex art. 578 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2019
Può essere soggetta a revisione ai sensi dell'art. 630, c. 1, lett. c), c.p.p. la sentenza emessa a norma dell'art. 578 cpp con cui l'imputato viene prosciolto per intervenuta prescrizione del reato. (Ricorso dichiarato inammissibile) [Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 578, 630, c. 1, lett. c)] Il fatto Con istanza depositata in data 25 luglio 2017, veniva chiesta la revisione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascrittogli, confermando le statuizioni civili disposte in primo grado, onde ottenere «il proscioglimento nel merito». A sostegno dell'istanza, premessa l'esistenza di un contrasto di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2005, n. 31314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31314 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 23/06/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO CA Giuseppe - Consigliere - N. 1065
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 37044/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LL MP (DECEDUTO) N. IL 18/03/1936;
avverso SENTENZA del 28/10/2002, CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. L. Ciampoli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato. Udito, per la parte civile, l'Avv. M. Marcuccio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con vittoria di spese. Uditi i difensori Avv. F. Coffi e F. Morandi che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OR CA, affetto da patologia tiroidea, denominata "struma iperfunzionale", veniva sottoposto, in data 8 giugno 1993, ad un intervento chirurgico di tiroidectomia totale, nel corso del quale venivano recisi i nervi ricorrenti, sicché si procedeva immediatamente a reintubazione per evitare la morte per asfissia con conseguente immediato trasferimento, dopo mezz'ora dall'ultimazione dell'operazione, al reparto di terapia intensiva e rianimazione del medesimo presidio ospedaliero in cui era stato eseguito l'intervento. Dopo pochi giorni si rendeva necessaria una tracheotomia ed, insorta complicanza broncopolmonare, il paziente decedeva il 25 s.m.a.. Con sentenza resa il 13 dicembre 1999 il Pretore di Roma assolveva ZE IA e CE VA dal delitto di omicidio colposo perché il fatto non costituisce reato.
Evidenziava che la somministrazione dei farmaci di preparazione all'intervento era stata inadeguata, in quanto il OR era "non eutiroideo" al momento dell'operazione cioè era ancora ipertiroideo, sicché detta situazione aveva posto le basi per l'insorgenza della crisi tireotossica, sopravvenuta durante l'effettuazione della tiroidectomia totale con abbondante sanguinamento e con sfaldamento del parenchima e problemi di particolare gravità, sicché, non potendo essere l'operazione sospesa, i chirurghi riuscivano ad asportare la tiroide, ma recidevano i nervi ricorrenti. Tuttavia, nonostante la responsabilità dell'equipe medica per detta rescissione, riteneva, sulla base della relazione dei periti, l'insussistenza di ogni addebito di colpa a causa delle imprevedibili sopravvenute difficoltà dell'intervento, dovute alla crisi tireotossica, sicché la colpa doveva rinvenirsi nella scelta di effettuare un intervento chirurgico non urgente, nonostante il paziente fosse in condizioni di non eutiroidismo.
Pertanto il Pretore, rilevate l'esistenza di una consulenza endocrinologia del Dott. Re, che aveva in cura il OR da otto anni, e l'assenza di sintomi indicatori del persistente ipertiroidismo, riteneva esistente una grave imperizia del consulente endocrinologo nella prescrizione dei farmaci per preparare il paziente all'intervento.
Avverso detta sentenza proponevano appello le costituite parti civili, impugnando anche l'ordinanza dibattimentale con la quale era stata rigettata la richiesta di esame ex art. 210 c.p.p. della Dott. Maria Sanfilippo, che aveva sostenuto la facile prevedibilità di una crisi tireotossica in un simile intervento a causa delle manipolazioni subite dalla ghiandola, e lamentando la contraddittorietà della motivazione, perché, da un lato, aveva rilevato l'errore commesso nell'operazione con la rescissione dei nervi ricorrenti e, dall'altro, era stato assolto l'operatore, nonostante si fosse in presenza di un intervento chirurgico non particolarmente difficile e senza eccessive complicazioni. La Corte d'appello di Roma, rigettata l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale poiché il processo era adeguatamente istruito, faceva presente come, dalla perizia in atti, risultassero l'errore tecnico della rescissione dei nervi ricorrenti del paziente, l'esistenza di un intervento di elezione, cioè programmabile, la non necessità del medesimo, poiché si poteva sopperire con la terapia farmacologia ancora per qualche tempo, e l'eccezionale incidenza statistica della lesione di detti nervi in questo intervento, mentre riteneva smentite dal referto operatorio e dalle affermazioni del perito prof. Frajese le affermazioni circa le imprevedibili difficoltà insorte durante l'intervento. Aggiungeva la Corte territoriale che, essendo la tiroide uno degli organi più riccamente irrorati del nostro organismo, era prevedibile il sanguinamento, mentre sussisteva, a dire del perito, l'omesso controllo del chirurgo in ordine all'adeguatezza della terapia endocrinologica somministrata, giacché non era stata effettuata alcuna verifica ormonale prima dell'intervento non urgente, sicché sotto questo aspetto, rinveniva una violazione di una regola cautelare (omesso controllo) e, quindi, un profilo di colpa dello ZE, che quale primario e titolare di una posizione di garanzia si era assunta la responsabilità di sottoporre ad intervento il paziente. Affrontava, infine, la problematica del nesso eziologico, rilevando come alcun addebito poteva essere rivolto ai medici del reparto rianimazione, l'infezione polmonare da tracheotomia era un rischio tipico con incidenza statistica molto elevata e l'omissione di controllo con un esame ormonale circa l'assenza di ipertiroidismo nella fase preoperatoria costituiva la causa del decesso e non era stata interrotta da alcun evento eccezionale o imprevedibile, sicché doveva essere dichiarata la responsabilità civile dello ZE. La pronuncia della Corte di appello di Roma del 28 ottobre 2002 veniva impugnata con ricorso per Cassazione dal difensore dello ZE, deducendo quali motivi:
a) la violazione dell'art. 589 c.p. e l'illogicità manifesta della motivazione sul punto, in quanto non era esatto che le difficoltà tecniche, di cui parlava il primo giudice, sarebbero state smentite dal referto operatorio, giacché,nello stesso, si poneva in evidenza l'estrema difficoltà tecnica della preparazione dei nervi ricorrenti bilateralmente a causa della fragilità del parenchima ghiandolare e del cospicuo sanguinamento, mentre l'omissione del controllo dell'adeguatezza della terapia endocrinologica somministrata da altri non poteva essere addebitata al ricorrente, ma allo specialista endocrinologo, in quanto il chirurgo non era in grado di intervenire nel merito della consulenza specialistica, cui si era fatto ricorso, come esattamente affermava la decisione di primo grado, tanto più che trattavasi del sanitario - medico curante del OR da circa otto anni;
b) l'erronea applicazione del c.d. principio di affidamento, poiché non era percepibile una situazione di pericolo per l'operando e, comunque, il sanitario, non specializzato in quel settore, non poteva diffidare dell'efficacia terapeutica della cura prescritta dallo specialista, qualora non fosse incorso in un errore macroscopico;
c) la violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e l'illogicità manifesta della motivazione in relazione all'affermata sussistenza del nesso di causalità, perché i giudici del gravame avevano confuso due piani distinti: l'accertamento in concreto del rapporto di causalità tra condotta omissiva ed evento e quello relativo ad eventuali cause interruttive della sequenza causale rilevanti ai sensi dell'art. 41 c.p. senza essersi dati carico di dimostrare il nesso eziologico esistente tra la condotta omissiva del prof. ZE (mancato controllo dell'efficacia del trattamento farmacologico praticato dal prof. Re) e l'insorgere della crisi tireotossica intraoperatoria, che avrebbe determinato gli ulteriori eventi che avevano condotto alla morte, senza neppure aver valutato potenziali decorsi causali alternativi e senza essersi attenuti ai principi espressi dalla nota sentenza delle sezioni unite "Franzese" ed aver confutato le argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado.
Con memoria, depositata il 21 giugno 2005, il difensore e procuratore speciale della parte civile, Renato OR, produceva certificato di morte dell'imputato, deceduto il 30 aprile 2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, stabilire quali siano le sorti del ricorso, poiché, dopo la sua proposizione, è intervenuta la morte dell'imputato, e della sentenza impugnata, che ha deciso solo in ordine agli effetti civili, in quanto, ai fini penali, è ormai passata in giudicato la pronuncia assolutoria del giudice di primo grado, non impugnata dalla pubblica accusa.
A tal proposito, non possono essere richiamati istituti civilistici quali la interruzione del processo e la riassunzione, attese le peculiarità proprie dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, disciplinate dal relativo codice di rito, e l'affermata diversità fra le norme procedurali dei due settori (cfr. Cass. sez. un. 13 gennaio 1998 n. 14 rv. 209186 in tema di presentazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione da parte di difensore con procura speciale ex art. 122 c.p.p. e non con mandato alle liti previsto dall'art. 83 c.p.c.; Cass. sez. un. 8 giugno 1 999 n. 9, Bacherotti rv. 213510 circa l'insussistenza dell'istituto del litisconsorzio necessario in sede penale nella fattispecie di omesso avviso all'amministrazione dello Stato nel caso di incidente di esecuzione su confisca di beni;
Cass. sez. un. 6 dicembre 1999 n. 25 rv. 214693 sulla competenza a decidere in ordine alle questioni attinenti al patrocinio dei non abbienti nel giudizio penale, ordinario e militare, fino a Cass. sez. un. 18 novembre 2004 n. 44712 rv. 229179 in riferimento alla procura alle liti per proporre impugnazione conferita dalla parte civile e sul suo contenuto ex art. 100 c.p.p.). Pertanto, poiché la morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale e non è possibile intaccare il giudicato penale già formatosi, resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale, perciò, deve essere dichiarata l'improcedibilità (cfr. Cass. sez. un. 13 dicembre 2000 n. 30, Poggi Longostrevi rv. 217245 in ipotesi in parte differente relativa a ricorso proposto in un procedimento incidentale, quando ancora non era intervenuta una pronuncia nel giudizio principale e l'erede richiedeva l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.). Dichiarata l'improcedibilità del ricorso, occorre affrontare la questione relativa alla sorte della sentenza pronunciata dalla Corte di appello ai soli effetti civili, la cui soluzione appare obbligata in seguito ai principi su affermati in ordine all'autonomia esistente fra procedimento civile e penale e relative discipline processuali ed alla cessazione di ogni rapporto processuale in seguito alla morte sopravvenuta di chi ha proposto l'impugnazione.
Infatti, detto evento comporta la cessazione del rapporto processuale in sede penale e civile, attesa la natura accessoria di quest'ultimo (art. 576 primo comma c.p.p.) (cfr. Corte Cost. n. 248 del 1984 e Cass. sez. 4^ 28 aprile 1989, Impicca non massimata ma in Cass. pen. 1990 n. 1226, 1522). Pertanto, le eventuali statuizioni civilistiche sarebbero caducate ex lege senza la necessità di un'apposita dichiarazione del giudice penale, ove la pronuncia impugnata concernesse pure il profilo sostanziale penale e non fosse inerente solo agli effetti civili, giacché la particolare ipotesi, contemplata dall'art. 578 c.p.p., circa la possibilità del giudice penale di deliberare e decidere sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo penale è limitata soltanto all'estinzione del reato per i amnistia o per prescrizione e non può essere dilatata in via estensiva o analogica ad altra causa estintiva per il carattere speciale della disciplina (cfr. Cass. sez. 3^ 30 maggio 1995 n. 6198, Luzzi rv. 202531 in tema di estinzione del reato per sanatoria edilizia e Cass. sez. 6^ 4 novembre 1999, n. 12537, Nicolosi rv. 216394 nel caso di estinzione del reato per morte del reo e, sotto il vigore del precedente codice di rito, Cass. sez. 4^ 28 aprile 1983 n. 3896, Dussin rv. 158782). Peraltro, l'esistenza e la permanenza in vita dell'imputato costituisce il presupposto processuale della sentenza, sicché, cessando ogni rapporto processuale nei confronti dell'imputato nel processo penale, viene meno quell'elemento di collegamento che consente di far accedere quello processuale civile nei suoi confronti.
Ulteriore conferma all'esattezza di questa tesi si rinviene in quella giurisprudenza di legittimità in sede civile (Cass. sez. 3^ civ. 28 luglio 1997 n. 7058), secondo cui l'effetto interruttivo della decorrenza del termine di prescrizione determinato dalla costituzione di parte civile nel processo penale cessa con carattere istantaneo nel momento in cui si è verificata la morte dell'imputato, giacché da quel momento il danneggiato consegue la certezza assoluta dell'inaccoglibilità della sua richiesta risarcitoria proposta in sede penale, sicché dalla morte dell'imputato inizia a decorrere il termine prescrizionale e non dalla sentenza accertativa di questo fatto e dichiarativa dell'improcedibilità dell'azione penale per detta causa).
Il risultato, cui si è pervenuti in ordine alla caducazione degli effetti civili in seguito alla morte dell'imputato, deve essere vagliato anche alla luce delle varie pronunce della Corte Costituzionale su questa problematica sia in base all'art. 12 della legge 3 agosto 1978 n. 405 sia in virtù della disciplina codicistica, pregressa ed attuale.
A tal riguardo non interessano, nella fattispecie in esame, le decisioni (n. 175 del 1971; n. 202 del 1971 e n. 275 del 1990), con le quali si è affermata la possibilità di rinunciare all'amnistia ed alla prescrizione, poiché la vicenda penale, nel caso in esame, si è già conclusa con una sentenza assolutoria nel merito, sicché a nulla rilevano dette cause estintive.
Non sembra, neppure, che possa essere seguito il percorso argomentativo di alcune decisioni della Corte Costituzionale, con le quali si esamina l'art. 12 l. n. 405 del 1978, partendo dalle sentenze di illegittimità costituzionale di alcune norme (art. 195 c.p.p. 1930 sent. n. 1 del 1970 ed art. 23 c.p.p. 1930 sent. n. 29
del 1972), con cui erano stati ampliati i poteri di impugnazione della parte civile e di decisione del giudice sugli interessi civili sotto il vigore del pregresso codice di rito. Infatti, le finalità dell'art. 12 l. cit. sono enucleate nell'impedire che il provvedimento di clemenza (amnistia) ridondi in pregiudizio del danneggiato del reato e nel soddisfare esigenze di economia processuale in modo da consentire una definizione di una controversia civile, sicché la questione di legittimità costituzionale è infondata, in quanto la disciplina è conforme ai principi costituzionali (sent. n. 186 del 1980), anche se la Consulta non ritiene in contrasto con la Costituzione l'omessa estensione all'ipotesi in cui il reato sia dichiarato estinto per prescrizione, nonostante "non esclud(a) che il legislatore ordinario possa adottare, anche per l'ipotesi di prescrizione del reato una soluzione analoga a quella introdotta per l'amnistia" come ha statuito, poi, l'art. 578 c.p.p. 1988. Pertanto, in conseguenza del mutato quadro normativo, il giudice di legittimità delle leggi non è stato costretto a rivedere le sue precedenti affermazioni alla luce della sentenza n. 275 del 1990. Tuttavia, assume un particolare significato, ai fini della tematica affrontata, la decisione (ord. n. 248 del 1984) con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 l. n. 405 del 1978, nella parte in cui non estende il potere del giudice dell'impugnazione penale di decidere sugli interessi civili anche nel caso di estinzione dei reati per cause diverse dall'amnistia. Infatti, il giudice di legittimità delle leggi non solo richiama le pregresse argomentazioni in tema di prescrizione (sent. n. 68 del 1983 e nn. 175 e 202 del 1971) ma anche conforta il suo assunto in relazione alla specifica causa estintiva, affermando che la "morte del reo.. viene presa in considerazione, ai fini dell'estinzione del reato, come mero fatto, comportante.. il venir meno dello stesso rapporto processuale penale".
Pertanto, anche in relazione al mutato quadro normativo ed alla differente sensibilità dimostrata dalla Corte in tema di rinuncia alla prescrizione (n. 275 del 1990 cit), appare conforme alla Costituzione l'impossibilità di giudicare sugli interessi civili da parte del giudice dell'impugnazione penale, qualora sia intervenuta la morte dell'imputato, in quanto un simile fatto esula dai percorsi argomentativi utilizzati dalla Corte Costituzionale sul tema. Questo breve "excursus" giurisprudenziale costituzionale conforta una soluzione che deriva dalla normativa processuale penale ed è tenuta presente da una fondamentale pronuncia di questa Corte (Cass. sez. 4^ 9 gennaio 2001 n. 58, Pitruzzella rv. 219149, alla quale si ispira sul punto Cass. sez. 3^ 20 maggio 2003 n. 22038, Pludwinski rv. 225321), di cui, solo per evitare ridondanze di trattazione, si riproducono e si riassumono le argomentazioni.
Ed invero, l'art. 185 c.p. è norma di carattere generale, con cui si individuano la "causa pretendi" che la legge abilita ad azionare a fini risarcitoli, ossia il fatto-reato generatore dell'obbligo risarcitorio, ed i soggetti passivamente legittimati e tale pretesa può essere azionata sia in sede civile, che in sede penale, ma le due azioni nelle distinte sedi non hanno identiche connotazioni sotto il profilo processuale e sotto il profilo della legittimazione passiva.
Infatti, l'azione civile esercitata nel giudizio penale obbedisce a regole proprie e solo per quanto non espressamente previsto dal rito penale potrebbe valere la normativa civilistica, sia processuale che sostanziale, solo in quanto compatibile con il sistema e gli istituti propri del processo penale e qualora, aggiungasi, da un'esegesi sistematica delle norme del campo penale non sia possibile desumere una differente disciplina e (cfr. Cass. sez. un. 11 settembre 2002, Guadalupi rv. 22201, che supera Cass. sez. un. n. 5 del 1999 rv. 212575, .... (illeggibile).
Quanto alla legittimazione all'azione civile, l'art. 74 c.p.p., poi, conferisce quella attiva al "soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero (ai) suoi successori universali", mentre limita quella passiva solo "nei confronti dell'imputato" non anche dei "successori a titolo universale" dell'imputato, mentre l'art. 576 primo comma c.p.p. postula l'autonomia sua propria del rapporto civile inserito nel processo penale,nonostante la natura accessoria ed eventuale rispetto al giudizio principale penale, sicché a questo devono correlarsi tutte le questioni.
Pertanto, la qualità di imputato e la sua consequenziale presenza nel rapporto processuale penale, quale indefettibile parte dello stesso,costituisce l'elemento che funge da raccordo per l'instaurazione dell'accessorietà tra il rapporto civile e quello penale: il primo è accessorio al secondo solo se il secondo esiste ed a questo può accedere.
Orbene, per il principio della responsabilità personale in sede penale all'erede non si può trasmettere il rapporto processuale penale che è condizione indefettibile perché a questo acceda quello civile. Poiché, dunque, la esistenza e permanenza in vita dell'imputato funge da presupposto processuale della sentenza e sono di certo inapplicabili, in sede penale, gli istituti civilistici della successione nel processo (artt. 10 c.p.c.), dell'interruzione del processo (artt. 299 e ss. c.p.c.) e della sua estinzione (artt. 307 e ss. c.p.c.), cessando ogni rapporto processuale nei confronti dell'imputato nel processo penale (per la sua morte), viene meno anche quell'elemento di collegamento che consentiva di far accedere a quello il rapporto processuale civile nei suoi confronti. Soggiunge, inoltre, la su citata sentenza con riferimento ad una fattispecie similare che "quanto a tale qualità d'imputato della parte passivamente legittimata all'azione civile, non può rilevare che lo stesso.. sia stato assolto in primo grado e condannato in secondo grado ai soli effetti civili, giacché il suo stare in giudizio ed il suo persistere nello stare in giudizio, sia pure ai soli fini civilistici, è pur sempre collegato solo a tale qualità, che, perciò, deve inizialmente sussistere e deve, nel prosieguo, persistere, ancorché si sia già deciso sul rapporto penale. Quella statuizione, difatti, è solo apparentemente cristallizzata", giacché, ove non siano ancora decorsi i termini di legge per l'impugnazione prima della morte del legittimato al gravame, non può ancora ritenersi passata in giudicato, e - qualora intervenga la morte del soggetto abilitato ad impugnarla, in detto lasso di tempo, poiché ai sensi del terzo comma dell'art. 576 c.p.p. la impugnazione per gli interessi civili "è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza" (sicché deve escludersi in sede penale l'applicabilità degli artt. 300 e ss. c.p.c.) - essa non è suscettibile di passare in giudicato nella sede penale in cui è stato dedotto il relativo rapporto processuale di natura civilistica, in quanto non è possibile un'inammissibile e del tutto ingiustificata contrazione dei gradi del giudizio (in riferimento alla materia del contendere di natura civilistica), in modo da ritenere che quella sentenza, per l'intervenuta morte dell'imputato (evento certamente non imputabile alla parte) passi in giudicato. Tale situazione, a maggior ragione, si riproduce ove un'impugnazione sia stata proposta avverso la sentenza, che ha deciso ai soli effetti civili, sicché quella pronuncia non è certamente passata in i giudicato, ne' può passare in giudicato, onde non si determinano gli effetti della cosa giudicata che l'art. 2909 c.c. pone nel confronti delle parti e dei "loro eredi".
Una simile esegesi è confortata, come si è visto, da un'interpretazione adeguatrice e da un'analisi ermeneutica logico- sistematica, in base alla quale, argomentando, appunto, ex art. 578 c.p.p., anche nel caso di pregressa condanna ai fini penali ed a quelli civilistici, ove intervenga la morte dell'imputato il giudice penale è tenuto a dichiarare solo la estinzione del reato per tale causa e non può decidere, come già notato, sulla pregressa statuizione di condanna a fini civili.
Pertanto, se anche in questo caso, questa seconda statuizione rimane irrimediabilmente caducata (in detta ipotesi senza necessità di espressa statuizione del giudice penale) dall'intervenuto evento estintivo del rapporto processuale in sede penale, a maggior ragione la morte dell'imputato impone l'annullamento senza rinvio della pronuncia, che ha deciso solo sugli effetti civili, poiché è venuto, meno, nella sede penale, il rapporto processuale civile, sicché la relativa pretesa dovrà esser fatta valere nella propria sede,nella quale gli eredi del "de cuius" potranno far valere le loro difese. Questa soluzione, poi, trova sostegno ed ulteriore riprova in quella dottrina, che ha sottolineato il ruolo marginale attribuito in sede dibattimentale dal codice di rito penale vigente alla parte offesa ed alla parte civile, e nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui ogni separazione dell'azione civile dal processo penale non può essere considerata come esclusione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale (Corte Cost. sent. n. 443 del 1990), perché i profili relativi al carattere accessorio e subordinato dell'azione civile in sede penale fanno sì che la stessa sia destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale cioè dalle esigenze di interesse pubblico connesse all'accertamento dei reati ed alla rapida definizione dei processi (Corte Cost. ord. n. 115 del 1992, n. 185 del 1994, sent. nn. 65 e 94 del 1996 ed "ex adverso sent. n. 353 del 1994) e dall'ontologica diversità dei presupposti e degli effetti nelle due sedi anche in considerazione della non equiparabilità delle posizioni delle parti principali e necessarie del processo penale (P.M. ed imputato) rispetto alla parte civile, la cui presenza è (soltanto accidentale limitata ad alcuni reati (Corte Cost. sent. n. 532 del 1995). Infatti, l'eventuale impossibilità per il danneggiato del reato, ove esistente, di partecipare al giudizio penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa, poiché ha la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile, mentre "l'assetto generale del nuovo processo è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del (codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo" (Corte Cost. sent. n. 192 del 1991 e n. 353 del 1994), tanto più che "il diritto del danneggiato di esperire l'azione civile in sede penale non è oggetto di garanzia costituzionale" (Corte Cost. sent. n. 98 del 1996.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2005