Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
E illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata con la sentenza di appello che dichiari, su impugnazione del pubblico ministero, la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione in riforma della sentenza di assoluzione.
Commentario • 1
- 1. Estinzione del reato per prescrizione: si revocano anche le statuizioni civiliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2010, n. 27652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27652 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 17/06/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 1563
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 32758/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA AN, N. IL 02/08/1951;
2) IA AO, N. IL 29/06/1979;
avverso la sentenza n. 1102/2003 CORTE APPELLO di ANCONA, del 14/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Monetti Vito, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore degli imputati avvocato Valenza Stefano in sostituzione dell'avvocato Speciale Andrea, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
IA NC e IA PA sono stati assolti dal delitto di minaccia grave in danno del congiunto IA GI dal Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Osimo, con sentenza del 3 aprile 2002. A seguito di impugnazione del Procuratore Generale, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa in data 14 maggio 2009, dichiarava non doversi procedere
contro
IA NC e IA PA per essere il reato estinto per prescrizione e, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., condannava gli imputati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Con il ricorso per Cassazione IA NC e IA PA deducevano la inosservanza e la erronea applicazione della legge penale perché la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 578 c.p.p. presuppone una sentenza di condanna, nel caso di specie inesistente.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da IA NC e IA PA sono fondati.
Il presupposto per applicare l'art. 578 c.p.p. è costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente sostenuto che è illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata, in appello, come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado abbia riformato, su impugnazione del Pubblico Ministero, la sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato (Cass., Sez. 5, 11 marzo 2005 - 27 aprile 2005, n. 15640, CED 232133). Tale orientamento giurisprudenziale deve essere condiviso. In effetti il legislatore vuole che per la condanna al risarcimento dei danni vi sia almeno una sentenza di condanna, ovvero un accertamento della responsabilità dell'imputato, fatto che costituisce il presupposto per la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla parte lesa, costituitasi parte civile.
L'istituto disciplinato dall'art. 578 c.p.p. ha, invero, la finalità di evitare, quando vi sia stata condanna dell'imputato in primo e/o secondo grado e si verifichi l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia in grado di appello o in Cassazione, che, in assenza di una impugnazione della parte civile, il capo della sentenza relativo alla azione risarcitoria acquisti efficacia di giudicato (vedi Cass., Sez. 3, 11 febbraio - 20 aprile 2004, n. 18056, CED 228450).
L'ipotesi disciplinata dall'art. 576 c.p.p. - impugnazione della parte civile - è, invece, diversa perché in tal caso si prescinde da una precedente sentenza di condanna;
ciò perché il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, può, su impugnazione della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 c.p.p, conferisce al giudice della impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (vedi SS.UU. 11-19 luglio 2006, n. 25083, Negri, CED 233918). Nel caso di specie in primo grado non vi è stata alcuna statuizione civile non essendovi stata condanna penale e la parte civile non ha proposto impugnazione agli effetti civili avverso la sentenza di assoluzione, cosicché non erano applicabili gli istituti previsti dall'art. 576 c.p.p., applicabile soltanto in ipotesi di impugnazione della parte civile, e dall'art. 578 c.p.p., applicabile soltanto, in assenza di impugnazione della parte civile, in presenza di una sentenza di condanna.
Per le ragioni indicate la decisione della Corte di merito risulta erronea e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, che vanno eliminate.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010