Sentenza 24 maggio 2005
Massime • 1
Non è nullo il provvedimento di revoca della sentenza di condanna, per sopravvenuta "abolitio criminis" del reato, emesso dal giudice dell'esecuzione senza l'avviso alle parti civili dell'udienza camerale ex art. 666 comma terzo cod. proc. pen., in quanto i soggetti costituiti parte civile nel processo di cognizione non hanno interesse a partecipare all'incidente di esecuzione dal quale non potrebbe derivare alcun vantaggio o pregiudizio per le situazioni soggettive di cui essi sono titolari, dal momento che il loro diritto al risarcimento permane anche a seguito dell'abrogazione del reato, trovando applicazione non l'art. 2 comma secondo cod. pen., ma l'art. 11 delle preleggi.
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Segnaliamo ai lettori, per l'indubbio rilievo della notizia, e in attesa del deposito della motivazione, che con una decisione resa nell'udienza del 25 gennaio 2013 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha esaminato e risolto in senso affermativo la seguente questione: "se, in caso di riqualificazione del delitto di concussione - commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012 - nel nuovo reato di induzione indebita previsto dall'art. 319 quater c.p., il soggetto 'concusso', che si sia regolarmente costituito parte civile nel processo per l'originario reato, conservi la sua legittimazione all'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno". Per bene …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2005, n. 28701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28701 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 24/05/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 756
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 2954/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino;
avverso il provvedimento emesso l'1-12-03 dalla Corte di appello di Torino in sede di esecuzione della sentenza 28-5-99, irr. il 19-10-00 della medesima Corte;
nel procedimento a carico di:
IT CE nato il [...].
Visti gli atti, il provvedimento denunciato, il ricorso e le memorie del IT e delle parti civili.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 1-12-04 la Corte di appello di Torino in veste di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza di IT CE, revocava la sentenza di condanna emessa nei confronti del medesimo dalla suddetta Corte il 28-5-99 (irr. il 19-1-00) per quanto concernente l'imputazione di falso in bilancio ex art. 2621 c.c. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la citata Corte deducendone la nullità per violazione dell'art. 666 c. 3 c.p.p. ed in particolare perché esso era stato emesso senza che fosse stato dato avviso alle parti civili della data fissata per l'udienza camerale.
Il ricorso è infondato osservandosi quanto segue.
In base all'art. 2 c. 2 c.p. l'intervenuta "abolitio criminis" determina la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna;
dalla dizione della norma si evince, argomentando a contrario, che le obbligazioni civili nascenti dal reato non "cessano"; in tale ottica si è affermato che al diritto del danneggiato al risarcimento dei danni derivanti dal reato non si applicano i principi attinenti la successione delle leggi penali, fissati dall'art. 2 c.p., ma quello stabilito dall'art. 11 delle preleggi (Cass. 11-3-92 n. 0 2520 RV. 190006): ne consegue che il diritto al risarcimento dei danni, ivi compreso quello morale, permane anche a seguito della avvenuta depenalizzazione della condotta per la quale fu pronunciata condanna irrevocabile (si veda al proposito anche l'ordinanza della Corte Costituzionale 0 273/02). Per le esposte ragioni deve ritenersi che il soggetto o i soggetti che ebbero a costituirsi parte civile nel processo di cognizione, non abbiano interesse a partecipare al procedimento esecutivo volto ad accertare la sussistenza degli estremi per la revoca ex art. 2 c. 3 c.p. di una sentenza di condanna, ciò in quanto dalla relativa decisione non potrebbe derivare alcun vantaggio o pregiudizio per le situazioni giuridiche soggettive delle quali essi sono titolari;
invero, se l'art. 666 c.p. - il cui schema procedimentale va adottato in ogni procedimento dinnanzi al giudice dell'esecuzione (Cass. 4/7/92 n. 0 1452 RV. 190972; Cass. 7-1-94 n. 0 4602 RV. 196771; Cass. 30-5-95 n. 0 1759 RV. 201896) - dispone che l'avviso dell'udienza camerale fissata per la discussione della istanza avanzata ex art. 673 c.p. sia dato alle parti, è comunque evidente che per "parti"
nell'ambito di tale procedura debbono intendersi i soggetti che hanno effettivo interesse al consolidamento o alla rimozione del deliberato.
Il ricorrente ha poi rilevato che con riferimento alla nuova normativa penale societaria (applicata nel provvedimento impugnato) sono state sollevate da vari giudici questioni dinnanzi alla Corte di Giustizia Europea sotto il profilo della compatibilità della stessa con il Trattato delle Comunità Europee e con varie direttive CEE. Poiché, peraltro, nel presente gravame non viene formalmente proposta analoga questione non si impone sul punto alcuna pronuncia, limitandosi questa Corte a segnalare che la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che le direttive e le disposizioni del Trattato non possono essere invocate dagli stati membri nell'ambito di procedimenti penali perché essi non possono avere come effetto quello di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati (sentenza della Grande Sezione 3-5-05); d'altro canto anche la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2621 c. 3 e 4 c.c. come sostituito dall'art. 1 del d.lgs 61/02 sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 76, 117 della cost. stante l'impossibilità per detta corte di introdurre in via additiva nuovi reati o ampliare o aggravare figure di reati già esistenti. (Corte Cost. sentenza 0 66161/04). In conclusione il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2005