Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2005, n. 28701
CASS
Sentenza 24 maggio 2005

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Non è nullo il provvedimento di revoca della sentenza di condanna, per sopravvenuta "abolitio criminis" del reato, emesso dal giudice dell'esecuzione senza l'avviso alle parti civili dell'udienza camerale ex art. 666 comma terzo cod. proc. pen., in quanto i soggetti costituiti parte civile nel processo di cognizione non hanno interesse a partecipare all'incidente di esecuzione dal quale non potrebbe derivare alcun vantaggio o pregiudizio per le situazioni soggettive di cui essi sono titolari, dal momento che il loro diritto al risarcimento permane anche a seguito dell'abrogazione del reato, trovando applicazione non l'art. 2 comma secondo cod. pen., ma l'art. 11 delle preleggi.

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  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

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    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 3Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 4Riqualificazione del fatto da concussione a induzione indebita ex
    Gian Luigi Gatta · https://dirittopenaleuomo.org/

    Segnaliamo ai lettori, per l'indubbio rilievo della notizia, e in attesa del deposito della motivazione, che con una decisione resa nell'udienza del 25 gennaio 2013 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha esaminato e risolto in senso affermativo la seguente questione: "se, in caso di riqualificazione del delitto di concussione - commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012 - nel nuovo reato di induzione indebita previsto dall'art. 319 quater c.p., il soggetto 'concusso', che si sia regolarmente costituito parte civile nel processo per l'originario reato, conservi la sua legittimazione all'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno". Per bene …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2005, n. 28701
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28701
Data del deposito : 24 maggio 2005

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