Sentenza 27 aprile 2016
Massime • 1
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dal reato di danneggiamento "semplice", trasformato in illecito civile dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, nel giudizio penale, l'affermazione della responsabilità dell'imputato, pur se ai soli effetti civili, presuppone che il fatto oggetto del giudizio sia considerato dalla legge come reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2016, n. 20206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20206 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2016 |
Testo completo
г 20 20 6/ 1 6 EVERICA ITAL REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/04/2016 SENTENZA N.......1093/2016 Composta dagli ill.mi sig.ri: Dott. FRANCO FIANDANESE Presidente Dott. UGO DE CRESCIENZO Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. GIOVANNA VERGA Consigliere N.29936/2015 Rel. Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO Dott. GIOVANNI ARIOLLI Consigliere SENTENZA Sul ricorso proposto da: NI PP RI Nei confronti di: RE JU DA N. IL 12/1/1978 avverso la sentenza n. 83/2014 TRIBUNALE DI CAGLIARI del 21/05/2013 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Fraticelli che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso Udito il difensore avv.to Siro Bargiacchi in sostituzione dell'avv.to Balliccu che ha chiesto l'annullamento con rinvio e depositato comparsa di conclusioni e nota spese RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 21 maggio 2015 il Tribunale di Cagliari confermava la pronuncia del Giudice di Pace dello stesso capoluogo del 14-4-2014 che aveva assolto RE JU AK dal delitto di danneggiamento alla stessa ascritto perché il fatto non sussiste. 1 :
1.2 Riteneva il Tribunale, in funzione di giudice di appello, che correttamente il Giudice di Pace aveva escluso la sussistenza del delitto alla luce della inservibilità dell'autovettura contro la quale l'imputata aveva scagliato delle pietre.
1.3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa della parte civile FA GI MA lamentando, con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 635 cod.pen nella parte in cui era stata esclusa la condotta di danneggiamento posto che l'azione della imputata aveva comunque comportato la modificazione dello stato di un bene patrimoniale di pertinenza dello stesso ricorrente;
con il secondo motivo deduceva mancanza ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett.e) cod. proc. pen. in relazione al travisamento della prova testimoniale resa dal teste Lovison, il quale non aveva riferito circostanze tali da potere fare concludere per la totale inservibilità dell'auto che avrebbe potuto funzionare con le dovute riparazioni;
peraltro, detta deposizione, era risultata in contrasto con quella del Carabiniere Gugliotta che aveva riferito di una vettura funzionante. All'udienza del 27 aprile 2016 le parti concludevano come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1 E difatti a seguito del Decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 il delitto di danneggiamento semplice, contestato all'imputata nel caso di specie, risulta non più previsto : dalla legge come reato;
pertanto nel caso in esame il giudizio che il ricorrente invoca non può essere svolto per sopravvenuta carenza di interesse poichè sebbene abbia impugnato la sola parte civile ai fini della responsabilità civile, comunque, nel giudizio penale, l'affermazione della responsabilità ai soli fini civili presuppone che il fatto di cui si giudica sia considerato come reato. Venendo meno il presupposto della punibilità del fatto-reato di danneggiamento semplice, il giudizio di impugnazione proposto soltanto dalla parte civile non può svolgersi con l'esame dei motivi di ricorso poiché il giudice penale non potrebbe comunque pronunciare alcuna sentenza di condanna anche avente ad oggetto le sole statuizioni civili. Al proposito questa Corte ha affermato che in tema di parte civile, è ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 cod. proc. pen.) preordinata a chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato, in mancanza dell'impugnazione del P.M., ma semplicemente all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. In tale ipotesi, il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto 2 reato, e, dunque, sulla responsabilità dell'autore dell'illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto (Sez. 2, Sentenza n. 897 del 24/10/2003, Rv. 227966). Avuto pertanto riguardo al nesso di necessaria accessorietà rispetto ad un fatto reato deve pertanto escludersi la sussistenza di interesse ad impugnare ai soli effetti civili una pronuncia di proscioglimento per fatti non più previsti dalla legge come reato quali il danneggiamento semplice già previsto e punito dal previgente art.635 cod.pen.. Eventuali domande formulabili a seguito della riforma della disciplina del danneggiamento semplice verranno pertanto avanzate in altra sede.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Roma, 27 aprile 2016 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio PardoS IL PRESIDENTE Dott. Franco Fiandanesefranco fandanny DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 MAG. 2016 IL PREMADI CANCELLER Claudia Planci O N 3