Sentenza 8 luglio 2014
Massime • 1
La remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti. (Fattispecie in cui la sentenza impugnata aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato e confermato la condanna per il risarcimento dei danni in favore della parte civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2014, n. 37688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37688 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 08/07/2014
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi G. - Consigliere - N. 1891
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 902/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 5 maggio 2011, della Corte d'appello di Trieste, rinnovata in data 19 ottobre 2012, a seguito dell'annullamento dell'atto disposto dalla Corte di cassazione in data 24 maggio 2012;
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NE CO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 5 maggio 2011, della Corte d'appello di Trieste, rinnovata in data 19 ottobre 2012, a seguito dell'annullamento dell'atto disposto dalla Corte di cassazione in data 24 maggio 2012, con cui è stata parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di Trieste nei suoi confronti, con la conferma della condanna per il risarcimento dei danni in favore della parte civile BO CA, previa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni dolose in danno del BO ascritti al NE.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) in relazione al delitto di cui al capo a) della rubrica nel procedimento RG 1215/2001 (lesioni personali). Mancanza della motivazione in relazione alla asserita non attendibilità di teste decisivo.
b) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) in relazione al delitto di cui al capo a) della rubrica nel procedimento RG 1215/2001 (lesioni personali). Mancata assunzione di una prove decisiva - conseguente violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2: omessa assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste oltre ogni ragionevole dubbio.
c) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione al delitto di cui al capo b) della rubrica nel procedimento RG 1215/2001 (resistenza a pubblico ufficiale). Violazione e falsa applicazione dell'art. 337 cod. pen.. Mancata assunzione di una prove decisiva - conseguente violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2: omessa assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato o comunque per non averlo commesso. d) (resistenza a pubblico ufficiale). Violazione e falsa applicazione del D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4: omessa declaratoria di non punibilità dell'imputato.
e) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione al delitto di cui al capo b) della rubrica nel procedimento RG 3138/2001 (Inosservanza provvedimento dell'Autorità) Assoluta mancanza di motivazione.
Nelle more della celebrazione del processo in Cassazione è pervenuta dichiarazione di remissione di querela da parte della p.o. BO CA nei confronti del NE, sottoscritta anche dal difensore di fiducia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte preliminarmente che la remissione della querela, non solo determina l'estinzione del diritto punitivo dello Stato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato per il venir meno della condizione di procedibilità che la sorreggeva in costanza di efficacia della querela.
Può dunque affermarsi che la remissione di querela ha un effetto estintivo al pari di ogni altra causa di estinzione del reato, ma, nello stesso tempo, riveste connotazioni peculiari rispetto alle altre cause di estinzione, in quanto si collega direttamente all'esercizio dell'azione penale in forza di un diritto potestativo del querelante, diretto, attraverso un atto contrario, a porre nel nulla la condizione per l'inizio dell'azione penale. L'art. 152 c.p., comma 3 prevede che la remissione della querela, al contrario delle altre cause estintive del reato, "può intervenire solo prima della condannai da intendersi come condanna irrevocabile coincidente con la formazione del giudicato formale) salvo che la legge disponga altrimenti". Sulla base di queste premesse, il Collegio osserva che, nel caso di specie, la persona offesa ha rimesso la querela il 4 giugno 2014, ben prima dell'odierna udienza, mentre il ricorrente ha tenuto un comportamento concludente per la configurazione di una accettazione tacita, non presenziando all'udienza con il suo difensore di fiducia, ritualmente citato. Deve, quindi, trovare applicazione, nel caso di specie, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno stabilito che la remissione di querela intervenuta successivamente ad un ricorso inammissibile, purché proposto nei termini indicati dall'art. 585 c.p.p., determina l'estinzione del reato per tale causa (Cass., Sez.
Un., 25.2.2004, n. 24246, Chiasserini, rv. 227681), travolgendo necessariamente le statuizioni civili collegate ai reati estinti, e cioè quelle relative al risarcimento dei danni per il reato di lesioni volontarie di cui al capo C).
Ciò premesso, nel resto il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nei due gradi di merito che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale;
il ricorrente tende infatti a sollecitare una rivisitazione delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, così richiedendo l'esercizio di uno scrutinio in larga parte improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. e confermando la responsabilità del prevenuto in ordine ai reati a lui ascritti, seppur limitatamente alle statuizioni civili.
Il ricorso, non appare volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità immediatamente percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico fattuale posto a base dell'affermazione di responsabilità del NE nei limiti e sensi più oltre chiariti. In tal senso la Corte territoriale, sulla base di quanto sopra esposto in narrativa, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, esente da censure logico giuridiche. Sotto quest'ultimo profilo in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale osserva il collegio che la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi più volte stabiliti in sede di legittimità, secondo cui ... l'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale non richiede certo che sia impedita, in concreto, la libertà di azione dello stesso, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti (Sez. 6, n. 3970 del 13/01/2010, dep. 29/01/2010, Rv. 245855). In tema di resistenza a pubblico ufficiale, infatti, la condotta penalmente rilevante deve intendersi rappresentata da qualsivoglia attività omissiva o commissiva che si traduca in un atteggiamento, anche talora implicito, purché percepibile ex adverso, che impedisca, intralci, valga a compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, e ciò indipendentemente dal fatto che l'atto di ufficio possa comunque essere eseguito (Sez. 6, n. 8667 del 28/05/1999, dep. 07/07/1999, Rv. 214199; Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013 - dep. 22/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257512). Sotto altro, ma connesso profilo, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la convinzione dell'imputato di opporsi ad un atto illegittimo, pur prospettata sotto il profilo dell'esimente putativa dell'esercizio del diritto, si risolve in realtà - non potendosi certo configurare una buona fede relativa alla condotta di resistenza in sè considerata - nell'allegazione della supposizione soggettiva degli estremi degli atti arbitrari di cui al D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944. Sul punto, tuttavia, deve rilevarsi, in adesione alla linea interpretativa costantemente tracciata da questa Suprema Corte, che tale norma non prevede affatto una circostanza di esclusione della pena ricadente sotto la disciplina dell'art. 59 cod. pen., ma dispone l'esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa, pertanto, trova applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivamente, e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria (ex multis, Sez. 6, n. 45266 del 18/09/2008, dep. 04/12/2008, Rv. 242395). Alla luce delle suesposte considerazioni correttamente non è stata ritenuta sussistente, alla luce delle risultanze processuali, alcuna prova di un consapevole travalicamento da parte dei pubblici ufficiali dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni devono essere esercitate (Sez. 6, n. 27703 del 15/04/2008, dep. 07/07/2008, Rv. 240881). Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili di cui al capo e), essendo il reato di lesioni volontarie estinto per intervenuta remissione di querela. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili di cui al capo c), essendo il reato di lesioni volontarie estinto per remissione di querela. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2014