Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/05/2002, n. 22334
CASS
Sentenza 16 maggio 2002

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Massime1

Quando intervenga "abolitio criminis" dopo una sentenza assolutoria di primo grado, con la formula "perché il fatto non sussiste", il giudice di appello, di fronte alla non evidenza dell'innocenza dell'imputato, legittimamente pronuncia l'assoluzione con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", non potendosi compiere ulteriori indagini in ordine ad un fatto divenuto privo di rilevanza penale.

Commentario1

  • 1Abolitio criminis e nuovi illeciti puniti con sanzione pecuniaria
    Enrico Andolfatto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/05/2002, n. 22334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22334
Data del deposito : 16 maggio 2002

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