Sentenza 16 maggio 2002
Massime • 1
Quando intervenga "abolitio criminis" dopo una sentenza assolutoria di primo grado, con la formula "perché il fatto non sussiste", il giudice di appello, di fronte alla non evidenza dell'innocenza dell'imputato, legittimamente pronuncia l'assoluzione con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", non potendosi compiere ulteriori indagini in ordine ad un fatto divenuto privo di rilevanza penale.
Commentario • 1
- 1. Abolitio criminis e nuovi illeciti puniti con sanzione pecuniariaEnrico Andolfatto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/05/2002, n. 22334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22334 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giovanni PIOLETTI Presidente
dott. Renato OLIVIERI Componente
dott. Mariano BATTISTI "
dott. Benito Romano DEGRAZIA "
dott. Salvatore BOGNANNI "
dott. Francesco MARZANO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI AN nato il [...];
Avverso sentenza del 31/3/2000 della Corte di Appello di Perugia;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere De Grazia Benito Romano;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Nino Abbate che ha concluso per il rigetto del ricorso e correzione dell'errore materiale;
Udito il difensore Avv. Gerardo Gatti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 22/5/1997 il Pretore circondariale di Perugia assolveva, perché il fatto non sussiste, GI AN e AS TT dall'imputazione di cui all'art. 46 del 6/6/1974 n. 298, per aver disposto, in concorso tra loro e senza licenza, l'esecuzione di trasporto di cose con l'autoveicolo targa PG 607511. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Procuratore della Repubblica presso la Pretura deducendo che l'alcool etilico, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non rientrava nè nella categoria A02, che comprende "i prodotti agricoli in genere freschi o conservati e residui della loro lavorazione", nè in quella A17 che ricomprende "bevande alcooliche, analcoliche e gassate", bensì in quella denominata H01, non ricompresa nell'autorizzazione. Con sentenza del 31/3/2000 la Corte di Appello di Perugia assolveva il GI e il AS dal reato loro ascritto perchè il fatto non più previsto dalla legge come reato e mandava alla cancelleria di trasmettere copia di tutti gli atti della sentenza al Prefetto di Perugia per i provvedimenti amministrativi di sua competenza. Avverso la sentenza il LI propone ricorso per cassazione e deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme asserendo che non era consentito al giudice di appello sostituire la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" con quella relativa all'abolitio criminis "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", nel frattempo intervenuta, e per lui meno favorevole in relazione ai pregiudizi che sul piano amministrativo a suo carico ne potessero derivare.
Deduce in particolare sull'argomento che la Corte di Appello di Perugia:
a) aveva compiuto una valutazione di colpevolezza a suo carico anche se ciò le era precluso per evidente difetto di giurisdizione in conseguenza dell'avvenuta depenalizzazione della fattispecie di norma dell'art. 18, 2 comma, D.vo del 30/12/1999 n. 507;
b) aveva espletato un illegittimo giudizio di colpevolezza sulla base del solo contenuto dell'atto di appello del P.M., disapplicando il principio del favor rei che regola la successione di norme penali nel tempo;
c) nell'adottare la formula più sfavorevole dell'abolitio criminis rispetto a quella piena dell'insussistenza del fatto per la prospettata ragione che non sussistevano prova di evidenza della sua innocenza ex art. 129 c.p.p., aveva fatto unicamente riferimento, il che non era esaustivo, "alle puntuali e documentate argomentazioni del P.M.";
d) aveva omesso di dichiarare inammissibile o improcedibile l'appello del P.M. non avendo considerato in conseguenza della sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie contestata era venuto meno l'interesse del predetto a coltivare l'impugnazione;
e) aveva errato nel ritenere sanzionabile sul piano amministrativo un fatto ritenuto insussistente dal Pretore;
f) non aveva considerato che in ogni caso il suo comportamento era penalmente irrilevante in quanto la merce - alcool etilico - era trasportata nel furgone condotto dal AS previa autorizzazione della competente amministrazione (il Ministero dei Trasporti) e trattavasi comunque di reato proprio ascrivibile solo al trasportatore.
Deduce, in via preliminare inoltre, la violazione dell'art. 546 lett. b. c.p.p., in quanto la sentenza impugnata risultava emessa nei confronti di "GI AN" mentre egli chiamasi "LI AN".
Il difensore del ricorrente successivamente deposita memoria con la quale illustra i motivi già dedotti.
Il ricorso in relazione alle censure prospettate va dichiarato inammissibile e ciò in considerazione del fatto che dette censure, non manifestamente infondate, o non rilevano.
Dalla sentenza impugnata, come anche dal ricorso, risulta che, pendente giudizio in secondo grado circa la penale responsabilità degli imputati, il giudice ha applicato alla fattispecie la legge sulla depenalizzazione sopra richiamata, rientrando l'ipotesi contestata e di cui all'art. 46 legge 6/6/1974 fra i fatti non più previsti come reati.
Detta decisione non è assolutamente censurabile dal momento che la declaratoria dell'abolitio criminis facendo questa venire meno l'oggetto del rapporto processuale - imputazione che non esiste più e imputato - è necessariamente pregiudiziale ad ogni altro accertamento (Cass. 6^, sent. 356 del 14/1/2000 rv. 215285), tanto più che, nel caso di specie, come sia pur sinteticamente motivando la sentenza, la Corte di merito ha ritenuto la non evidenza dell'innocenza degli imputati sicché ultronea e defatigante sarebbe stata qualsiasi indagine in relazione ad un fatto al quale la legge non attribuiva più un significato penalmente rilevante. Alla stregua degli enunciati principi in sede di legittimità correttamente in sede di merito applicati non vale sostenere che al ricorrente, come all'altro non ricorrente, fosse stato usato un trattamento comportando la formula assolutoria adottata, in sostituzione, eventuali sanzioni da parte dell'autorità amministrativa ad una condotta, non più penalmente rilevante e costituente illecito amministrativo.
Occorre al riguardo evidenziare che, per effetto dell'impugnazione del P.M., era proposto l'accertamento della responsabilità e della sussistenza del fatto contestato, di guisa che non può asserirsi né che la Corte abbia, impropriamente, sostituito una formula assolutoria definitiva con altra meno favorevole in relazione al presente procedimento né che questa abbia violato il principio relativo all'applicazione di disposizione più favorevole ai sensi del 3 comma dell'art. 2 c.p., non trattandosi di leggi che nel tempo si sono succedute bensì di provvedimento giurisdizionale ancora non definitivo, quello del Pretore, e di nuovo disposto normativo che ha tolto dal novero dei reati il fatto contestato.
Dette argomentazioni sono assorbenti e risolutive di ogni altra questione sollevata con il ricorso e, quanto all'errata indicazione del cognome dell'imputato ricorrente chiamandosi egli "LI" e non "GI", é evidente che si è trattato di errore materiale non determinante nullità e questo, pertanto, va corretto ex art. 130 c.p.p.. Sicché va corretto il nome del ricorrente, da "GI AN"a "LI AN".
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Dispone correggersi il nome del ricorrente a "GI AN" in "LI AN".
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 MAGGIO 2003.