Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di responsabilità civile da reato, specificamente fondata sull'art. 2049 cod. civ., ovvero responsabilità solidale per il fatto altrui, sussiste la responsabilità del committente per l'attività illecita posta in essere dall'agente anche privo del potere di rappresentanza, quando la commissione dell'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e il committente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilianza. (Fattispecie di mandato senza rappresentanza in cui l'agente operava nell'ambito delle direttive impartite dal committente, senza il potere di intervenire sul contenuto dei rapporti con la clientela, ed era inserito nell'organizzazione dell'impresa del committente per quanto concerneva la riscossione dei canoni anticipati).
Commentario • 1
- 1. Depenalizzazione: che fine fanno le statuizioni civili?Casetta Stefano · https://www.diritto.it/ · 17 novembre 2016
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 si è disposta l'abrogazione di diverse fattispecie di reato, riformulando i soli fatti dolosi in essi previsti in sanzioni civili pecuniarie, ulteriori rispetto all'eventuale condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.[1] Tale novella legislativa, facendo venire meno l'esistenza di tali reati nel nostro ordinamento, ha introdotto pertanto l'abolitio criminis degli stessi, con contestuale applicazione per l'interprete dell'art. 2.2 c.p.. Su questo non vi sono mai stati problemi alcuni. Ben più problematico è stato interrogarsi sul rapporto della depenalizzazione con le statuizioni civili, dopo la pronuncia della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2016, n. 7124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7124 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
7 124/ 1 6 24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Dott. Grazia LAPALORCIA - Presidente- Sent. n. sez. hol Dott. Piero SAVANI - Consigliere - UP - 9/2/2016 Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI - Consigliere - R.G.N. 33163/2015 Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere Relatore - Dott. Roberto AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore e procuratore speciale di: Banco Popolare soc. coop. quale ente succeduto a Mercantile Leasing s.p.a. responsabile civile nel procedimento nei confronti di: RT AN HE, nata a [...], il [...]; avverso la sentenza del 23/4/2015 della Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Marcello Carmina, che ha concluso chiedendo rigetto del ricorso;
udito per il responsabile civile l'avv. Ottorino Agati, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo, per quanto qui d'interesse, ha confermato la condanna di Mercantile Leasing s.p.a. quale responsabile civile al risarcimento (nonché al pagamento della statuita provvisionale) in solido con l'imputata dei danni cagionati alle parti civili dalla consumazione da parte di RT AN HE del reato di falso in scrittura privata. -2. Avverso la sentenza ricorre il responsabile civile ora incorporato nel Banco Popolare soc. coop. che deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta identificazione della Mercantile leasing s.p.a. quale : responsabile civile per i danni cagionati dalla RT in concorso con l'amministratore della T.A.C. Sicilia s.r.l. attraverso la falsificazione delle firme dei soci della medesima in calce alle fideiussioni prestate a garanzia del contratto di locazione finanziaria stipulato con la menzionata Mercantile Leasing. In tal senso la ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 2049 c.c. e comunque omesso di motivare (ovvero motivato in maniera solo apparente) sui rilievi svolti in proposito con il gravame di merito, rilevando come la RT era avvinta alla Mercantile Leasing da un mero contratto di mandato di agenzia;
senza rappresentanza del mandante, operando la stessa sostanzialmente come mera procacciatrice d'affari per conto dell'ente conferente e, nel caso di specie, autenticando la firma del rappresentante legale della conduttrice nell'ambito della propria autonomia e libertà di gestione e non come preposta della ricorrente, alla quale in via esclusiva spettava ogni potere in merito alla conclusione del contratto, come emergerebbe dallo stesso.
3. Con memoria depositata il 18 gennaio 2016 il difensore delle parti civili ha depositato memoria a confutazione dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' innanzi tutto necessario rilevare come ai sensi dell'art. 1 d. lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 (entrato in vigore lo scorso 6 febbraio essendo stato pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 17 del 22 gennaio 2016) è stato abrogato l'art. 485 c.p. con conseguente trasformazione in mero illecito civile del fatto per cui la RT stata condannata - oramai in via definitiva non avendo ella proposto ricorso e che costituisce il - presupposto delle statuizioni civili per cui è ricorso.
1.1 Va peraltro ribadito l'oramai consolidato insegnamento di questa Corte per cui la eventuale revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis ai sensi dell'art. 2, comma secondo, c.p. conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto, non comporta il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata (Sez. 5, n. 4266/06 del 20 dicembre 2005, Colacito, Rv. 233598; Sez. 5, n. 28701 del 24 maggio 2005, P.G. in proc. Romiti ed altri, Rv. 231866; Sez. 6, n. 2521 del 21 gennaio 1992, Dalla Bona, Rv. 190006). In altri termini deve essere ribadito il principio per cui, quando un fatto costituisce illecito civile nel momento in cui è stato commesso, su di esso non influiscono le successive vicende riguardanti la punibilità del reato ovvero la rilevanza penale di quel fatto e cioè quello della "indifferenza" dei capi civili della sentenza rispetto alla sorte della regiudicanda penale (Sez. 6, n. 31957 del 25/01/2013 - dep. 23/07/2013, Cordaro e altri, Rv. 255598).
1.2 Ed infatti l'abrogazione della norma penale in presenza di una condanna irrevocabile comporta la revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione, ma limitatamente ai capi penali e non anche a quelli civili, la cui esecuzione ha comunque luogo secondo le norme del codice di procedura civile: sicché se vi è stata costituzione di parte civile, con conseguente condanna al risarcimento dei danni a carico dell'imputato o del responsabile civile, questa statuizione resta ferma (cfr., Corte cost., ord. n. n. 273 del 2002, in cui si sottolinea come la formula assolutoria adottata a seguito della sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice "non è fra quelle alle quali l'art. 652 c.p.p. attribuisce efficacia nel giudizio civile"). Infatti, se l'art. 2 c.p. disciplina espressamente la sola cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna, ne deriva, attraverso un'argomentazione a contrario, che le obbligazioni civili derivanti dal reato abrogato non cessano, in quanto per il diritto del danneggiato al risarcimento dei danni trovano applicazione i principi generali sulla successione delle leggi stabiliti dall'art. 11 preleggi, non quelli contenuti nel citato art. 2 c.p.
2. Acclarata dunque l'attitudine delle statuizioni civili pronunziate nel giudizio di merito a sopravvivere all'intervenuta abrogazione della rilevanza penale del fatto il cui accertamento le hanno giustificate e precisato che nel caso di specie non si pone la questione dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili configurate dallo stesso d. lgs. n. 7/2016 (in quanto pacificamente le stesse sono destinate al solo autore dell'illecito), deve procedersi all'esame del ricorso, che peraltro è infondato.
2.1 Per conforme orientamento della giurisprudenza tanto civile quanto penale di questa Corte, ai fini della responsabilità solidale ex art. 2049 c.c. del committente è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal preposto, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se egli ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti (ex multis e tra le più recenti Sez. 6, n. 17049 del 14 aprile 2011, M. e altri, Rv. 250498; Sez. 6 civ., n. 20924 del 15 ottobre 2015, Rv. 637475). In tal senso da molti anni l'insegnamento di questa Corte è parimenti consolidato nel senso che non è necessario che sussista uno stabile rapporto di lavoro subordinato tra i due soggetti, essendo sufficiente che : l'autore del fatto illecito sia legato al committente anche solo temporaneamente od occasionalmente e che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso (ex multis Sez. 5, n. 32461 del 22 marzo 2013, R.C. e Bogui, Rv. 257115).
2.2 Con specifico riguardo al rapporto di agenzia -cui deve essere ricondotto quello intercorrente tra la Mercantile Leasing e la RT secondo i più risalenti - orientamenti della giurisprudenza di legittimità l'attivita dell'agente o del procacciatore di affari non costituirebbe un vincolo con il committente idoneo ad integrare i presupposti per l'operatività dell'art. 2049 c.c. (Sez. 3 civ. n. 1963 del 24 marzo 1980, Rv. 405594; Sez. 3 civ. n. 5195 del 13 giugno 1987, Rv. 453801) ovvero che l'attività dell'agente, in quanto mandatario del preponente, costituirebbe fonte di responsabilità indiretta del mandante solo quando l'agente si sia avvalso della sua qualità di rappresentante per consumare l'illecito (Sez. 3 civ. n. 12945 del 19 dicembre 1995, Rv. 495135).
2.3 Tali indirizzi à cui in definitiva si ispirano le doglianze della ricorrente erano invero ancora profondamente influenzati da una interpretazione restrittiva del disposto dell'art. 2049 c.c., che negli ultimi quindici anni ha invece subito una decisa revisione nel senso dell'affrancamento del concetto di occasionalità necessaria dal contesto formale del rapporto intercorrente tra committente e preposto. Deve pertanto ritenersi oramai ius receptum che quella del committente è una responsabilità di natura oggettiva ispirata a regole di solidarietà sociale, tesa ad attribuire - secondo la teoria della distribuzione dei costi e dei profitti l'onere del rischio a colui che si giova - dell'opera di terzi. Ed in quest'ottica la giurisprudenza civile, in tempi più recenti, è giunta a riconoscere la responsabilità del committente per l'attività illecita posta in essere dall'agente anche privo del potere di rappresentanza, richiedendosi in tal senso soltanto che la commissione dell'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e che il committente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (Sez. 3 civ. n. 14578 del 22 giugno 2007, Rv. 598802; si v. anche Sez. 3 civ. n. 1516 del 24 gennaio 2007, Rv. 594385 ad oggetto fattispecie con forti analogie a quella oggetto del presente procedimento).
2.4 Il contratto di agenzia non è dunque, di per sé, estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 2049 c.c., nemmeno nell'ipotesi in cui il suo contenuto sia quello del mandato senza rappresentanza.
2.5 Nel caso di specie i giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, hanno esaurientemente argomentato in ordine alla sussistenza del presupposto dell'occasionalità necessaria, facendo corretta applicazione dei principi testè ricordati e rinvenendo precisi sintomi di un rapporto di preposizione rilevante ai sensi della disposizione da ultima citata di cui, in ultima sostanza, il ricorso si limita a proporre una assertiva lettura alternativa soggettivamente orientata. In realtà dagli stessi elementi evidenziati dalla ricorrente emergono i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per il riconoscimento della responsabilità indiretta del committente. Infatti, l'attribuzione alla Mercantile Leasing del potere esclusivo di conclusione del contratto di locazione finanziaria implica quello di vigilanza sul corretto adempimento da parte dell'agente dei compiti demandategli dalla committente, anche tenuto conto della peculiare natura dell'attività di intermediazione finanziaria svolta dalla ricorrente e della disciplina cui è sottoposta anche con riferimento ai rapporti con i collaboratori esterni. Ed in tal senso emerge come sostanzialmente la presunta autonomia dell'agente fosse in realtà assai limitata, operando egli nell'ambito delle direttive impartite dal committente in sintonia con quanto previsto dalla normativa di settore e senza il potere di intervenire sul contenuto dei rapporti con la clientela. Per contro, sebbene limitatamente ai canoni anticipati, all'agente per come emerge dall'art. 7 del contratto di agenzia riportato nel ricorso era stato attribuito un potere di riscossione che, al di là delle modalità di espletamento, qualifica il rapporto con il committente in termini assai più intensi di quelli prospettati dalla ricorrente e rileva il suo inserimento nel'organizzazione d'impresa della Mercantile Leasing.
3. Il ricorso deve conseguentemente essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese di parte civile che si liquidano liquidate in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge. Così deciso il 9/2/2016 Il Consigliere extensore DEPORTATA IN CANCELLERIA Il Presidente Luca Pistorelli Grazia addi 23 FEB 2016 de Lapalorcia онл IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise