Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2016, n. 7124
CASS
Sentenza 9 febbraio 2016

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Massime1

In tema di responsabilità civile da reato, specificamente fondata sull'art. 2049 cod. civ., ovvero responsabilità solidale per il fatto altrui, sussiste la responsabilità del committente per l'attività illecita posta in essere dall'agente anche privo del potere di rappresentanza, quando la commissione dell'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e il committente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilianza. (Fattispecie di mandato senza rappresentanza in cui l'agente operava nell'ambito delle direttive impartite dal committente, senza il potere di intervenire sul contenuto dei rapporti con la clientela, ed era inserito nell'organizzazione dell'impresa del committente per quanto concerneva la riscossione dei canoni anticipati).

Commentario1

  • 1Depenalizzazione: che fine fanno le statuizioni civili?
    Casetta Stefano · https://www.diritto.it/ · 17 novembre 2016

    Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 si è disposta l'abrogazione di diverse fattispecie di reato, riformulando i soli fatti dolosi in essi previsti in sanzioni civili pecuniarie, ulteriori rispetto all'eventuale condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.[1] Tale novella legislativa, facendo venire meno l'esistenza di tali reati nel nostro ordinamento, ha introdotto pertanto l'abolitio criminis degli stessi, con contestuale applicazione per l'interprete dell'art. 2.2 c.p.. Su questo non vi sono mai stati problemi alcuni. Ben più problematico è stato interrogarsi sul rapporto della depenalizzazione con le statuizioni civili, dopo la pronuncia della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2016, n. 7124
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7124
Data del deposito : 9 febbraio 2016

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