Sentenza 10 giugno 2016
Massime • 1
In tema di giudizio di cassazione, l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, determina la revoca delle statuizioni civili, cui potrà seguire, per effetto della eventuale azione risarcitoria davanti al giudice civile competente per valore, il giudizio civile per l'accertamento dell'illecito depenalizzato, l'irrogazione della sanzione pecuniaria ed il risarcimento del danno.
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Nel caso di veicoli lasciati incustoditi non basta ad escludere la aggravante dell'esposizione alla pubblica fede un qualsiasi ostacolo frapposto alla sottrazione, ma occorre che l'ostacolo sia tale da affermare la non omissione della custodia e la difficoltà dell'intervento di terzi, per modo che il ladro non possa superare l'ostacolo senza dare l'allarme; onde ricorre l'aggravante nel caso di furto di automobile lasciata incustodita nella pubblica via, non avendo rilievo l'uso di congegni antifurto, sia perche le esigenze del traffico attuale hanno fatto sorgere la consuetudine di lasciare incustodito in luoghi pubblici il predetto mezzo di locomozione, sia perche l'ingegnosità dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2016, n. 26091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26091 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2016 |
Testo completo
26 09 1/ 16 Sentenza n. 1670 Registro generale n.3763/2016 udienza pubblica del 10/6/2016 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Seconda Sezione penale Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: dott. Giacomo Fumu Presidente dott. Margherita Taddei dott. Luciano Imperiali Consigliere rel. dott. Lucia Aielli dott. Vincenzo Tutinelli Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa penale promossa da : TE LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 28/15 del Tribunale di Pistoia del 24/9/2015 visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere dott. Lucia Aielli;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Tocci che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato . RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 24.9.2015 il giudice monocratico del Tribunale di Pistoia, in qualità di giudice di appello, confermava integralmente la sentenza del Giudice di pace del Tribunale di Monsummano Terme del 10/1/2014 che aveva condannato LO TE per il delitto di danneggiamento con relativo risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, RO Beneforti. 1 AD 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione LO TE a mezzo del suo difensore di fiducia, il quale eccepisce:
2.1. violazione dei legge (art. 124 cod.pen.) avuto riguardo al termine di presentazione della querela, a suo avviso tardiva.
2.2. violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.3. violazione di legge con riferimento all'art. 635 cod. pen., non essendovi stato alcun danneggiamento dell'immobile ad opera del TE, conduttore, ma, al più, un mero deterioramento dell'impianto elettrico, eventualmente oggetto di pretesa azionabile in sede civile da parte del Beneforti, proprietario danneggiato, non identificabile, tra l'altro, con il soggetto passivo del reato e dunque non legittimato a proporre querela . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in quanto il fatto di cui all'art. 635 cod. pen., contestato nella forma "semplice", a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, non è (più) previsto dalla legge come reato;
a ciò consegue, ad avviso del Collegio, anche la caducazione delle statuizioni civili ad esso correlate.
2. Come è noto i decreti n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016 hanno introdotto modifiche all'ordinamento penale, con essi è stata data esecuzione all'art. 2 della Legge 67/2014 che ha conferito al Governo la delega per la " Riforma della disciplina sanzionatoria dei reati", trasformando alcuni reati in illeciti amministrativi e abrogando altri reati con la creazione di corrispondenti illeciti puniti con sanzioni pecuniarie, aggiuntive al risarcimento del danno.
3. Come evidenziato nelle relazioni governative, con questi interventi, il legislatore ha inteso dare concretezza ad una scelta politica volta a deflazionare il sistema penale sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di offensività e sussidiarietà della sanzione penale, ritenendo che una penalizzazione generalizzata, seppure formalmente rispondente a intenti di maggiore repressività, si risolve di fatto in un abbassamento della tutela degli interessi coinvolti, dal momento che la macchina repressiva penale non può : funzionare efficacemente se calibrata su un numero elevato di fatti, anche di minor offensività.
4. La depenalizzazione di cui al decreto n. 7, interessa ipotesi delittuose previste a tutela della fede pubblica, dell'onore o del patrimonio accomunate dal fatto di incidere su interessi di natura privata ( si tratta di reati procedibili a querela), che vengono collocate 2 妫 nell'ambito civilistico in ragione della peculiare natura del disvalore del fatto, legato esclusivamente all'offesa alla relazione privata ad essi sottesa. Con specifico riferimento alla categoria degli illeciti sottoposti a sanzione pecuniaria civile, preme osservare che trattasi di fattispecie tipizzate, al cui accertamento consegue, a differenza delle ipotesi di abolitio criminis classica, una sanzione pecuniaria la cui irrogazione è collegata alla verifica di determinati elementi costitutivi ( artt. 3-13 ), da eseguirsi ad opera del giudice competente a conoscere dell' azione di risarcimento del danno (art. 8), applicando le norme del codice di procedura civile (art. 8 c. 4), con il che deve complessivamente dedursi che il giudice competente allo svolgimento del procedimento di accertamento dell'illecito civile così tipizzato, ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria e del correlato risarcimento del danno, sia il giudice civile nel rispetto delle regole del procedimento civile, trattandosi, tra l'altro, di un accertamento coinvolgente elementi di valutazione del fatto del tutto estranei al giudizio penale (ad es. l'arricchimento del soggetto responsabile o le condizioni economiche dell'agente).
5. Quanto al delitto di danneggiamento, l'attuale art. 635 cod. pen. prevede : "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto in parte inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'art. 331 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". Il legislatore ha dunque ritenuto di indicare, come condotta di danneggiamento che conserva rilievo penale, solo quella commessa sui beni, sia pubblici che privati, in occasione dello svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, reputando che l'esecuzione del danneggiamento, durante lo svolgimento di manifestazione pubblica, sia una condotta intrinsecamente minacciosa di particolare effetto intimidatorio e pericolosità sociale tale da meritare un'espressa menzione. Il nuovo comma 2 dell'art. 635 cod. pen. contempla ora ipotesi autonome di reato e dispone che alla stessa pena prevista per il primo comma, soggiace chiunque distrugge, disperde o deteriora o rende, in tutto o in parte inservibili le categorie di beni previste nella precedente formulazione della norma. '6. Non v'è dubbio che la condotta delittuosa contestata al TE consistita nel danneggiamento "semplice", sia stata espunta dal sistema penale e che si debba applicare nel caso di specie, l'art. 2 c. 2 cod. pen. che, in tema di successione di leggi penali nel tempo, nel caso in cui la legge posteriore sia più favorevole, impone di dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato;
occorre tuttavia verificare quali siano le conseguenze derivanti da tale pronuncia posto che nel caso di specie, vi è stata soddisfazione della pretesa civilistica in favore della costituita parte civile.
7. L'art. 2 c. 2 cod. pen., prevede che a seguito di tale sentenza ( sostanzialmente di non doversi procedere ), cessano l'esecuzione e degli effetti penali della condanna, sicchè la pronuncia relativa alle statuizioni civili, dovrebbe rimanere ferma, anche in considerazione 3 della regola generale sancita dall'art. 11 delle preleggi del cod. civ. ( in tal senso Sez. 2 n. 21598 del 8/3/2016 dep. il 24/5/2016; Sez. 2, n. 14529 del 23/3/2016 dep. il 11.4.2016; Sez.5, n. 14041 del 15/02/2016, Rv. 266317, in cui si è ritenuto che l'annullamento della sentenza per intervenuta abolitio criminis non escludesse la competenza del giudice dell'impugnazione a decidere sulle questioni civili allorché la sentenza sia stata emessa prima dell'entrata in vigore del citato decreto).
8. Tuttavia, a parere del Collegio, detti principi trovano un limite applicativo nei casi in cui l'abolitio criminis, sia intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in ragione del combinato disposto degli artt. 185 cod. pen., 74 e 538 cod. proc. pen., considerato che nel giudizio di impugnazione, venendo meno la possibilità di una pronuncia definitiva di condanna gli effetti penali ( perché il fatto non più previsto dalla legge come reato), viene meno anche il primo presupposto dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria per cui è concesso l'esercizio nel processo penale dell'azione civile, con la conseguenza che nel giudizio di legittimità, devono essere revocate le statuizioni civili adottate in quelli di merito. Né dette conclusioni possono ritenersi contraddette dalle previsioni di cui agli artt. 576 e 578 cod. proc. pen. che consentono al giudice di appello o di legittimità di decidere sull'impugnazione ai soli fini civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, trattandosi di ipotesi eccezionali che espressamente derogano alla regola generale di cui all'art. 538 cod. proc. pen. (in tal senso Sez. 5, rv. 21721/16 non massimata, Sez. 5, n. 14044 del 09/03/2016, Rv. 266297).
9. Viceversa tali conclusioni possono ritenersi rafforzate dalla lettura comparata dei decreti legislativi n. 7/16 e n. 8/16 ( emanati tra l'altro nel medesimo contesto temporale), con specifico riferimento ai casi in cui, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, vi sia stata una pronuncia di merito non ancora irrevocabile ( atteso che, invece, nei casi di sentenza irrevocabile espressamente il legislatore ha previsto che sia il giudice dell' esecuzione a pronunciare la revoca della sentenza e ad adottare i provvedimenti conseguenti: art. 12 c. 2 decreto n. 7/16 ). Ebbene, per i fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore del decreto, definiti con sentenza di condanna non ancora divenuta irrevocabile, il legislatore, mentre nel decreto n. 8/16, a proposito dell'illecito penale trasformato in illecito amministrativo, ha espressamente detto che il giudice dell'impugnazione nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ( art. 9 c. 3 d.lgs. n. 8/16), nel decreto n. 7/16, non ha riprodotto tale previsione. Tale omissione, non spiegabile in termini di mera "svista", data la contestualità di adozione dei provvedimenti legislativi, appare frutto di una precisa volontà del legislatore che, introducendo una nuova categoria di figure sanzionatorie, quale quella delle "sanzioni pecuniarie civili", collegate a determinate fattispecie di illecito, i cui elementi costitutivi solo in parte corrispondono a quelli delle fattispecie penali, ha inteso dare concreta attuazione alla esigenza di mantenere distinti i giudizi civile e penale, 4 al fine di garantire celerità e speditezza al processo penale rispetto all'interesse del danneggiato di esperire in detto processo l' azione risarcitoria ( sent. Corte Cost. n. 168 del 2006, in senso analogo sentenza n. 23/2015), tanto più che ai fini della sanzione dell'illecito sono richiamati, come detto, parametri estranei al giudizio penale e connaturati al giudizio civile ove viene contestualmente definito anche l'aspetto risarcitorio, secondo le regole proprie del processo civile (art. 8). 10. Tale conclusione, poi, appare conforme al principio generale che informa il succedersi di regole processuali :" tempus regit actum", posto che nessun dubbio sussiste in ordine alla applicabilità anche retroattiva della norma più favorevole al reo ex art. 2 c.p., mentre il principio richiamato e codificato all' art. 11 delle preleggi secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo", anziché giustificare il mantenimento in vita della pronuncia relativa alle statuizioni civili, contenuta nella sentenza impugnata, impone, in ragione della non definitività dell'accertamento, che lo stesso possa essere completato solo seguendo le nuove regole procedimentali di cui agli artt. 3, 8, 12 introdotte dal decreto n. 7/16, senza che tale mutamento di strategia processuale possa in alcun modo riverberarsi negativamente sulla costituita parte civile che, avendo esercitato l'azione civile in sede penale, si è esposta all'alea dell'evoluzione della vicenda processuale penale, rispetto all'ipotesi di esercizio dell'azione di danno, nella sede sua propria (cfr. Corte Cost. n. 12/2016). 11. Da quanto premesso deriva che se la Corte di cassazione, nel pronunciare sentenza di annullamento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedesse in ordine alle statuizioni civili di condanna, determinerebbe in alternativa un duplice effetto: o quello di esonerare definitivamente il colpevole di un illecito dalla sanzione, non potendosi più applicare quella penale per la sopravvenuta abrogazione e non essendo possibile per alcuno rivolgersi al giudice civile solo per l'applicazione di quella di nuovo conio;
ovvero dovrebbe sostituirsi al giudice del risarcimento ed irrogare essa stessa - in una con la conferma del capo civile di condanna - la sanzione civile di cui si è detto. Da un lato infatti, con una chiara disposizione transitoria (articolo 12), il legislatore ha inteso ribadire la continuità di illecito e, quindi, di sanzionabilità tra i fatti di cui è stato escluso il rilievo penale e le nuove ipotesi di illecito civile;
da un altro la determinazione della sanzione civile richiederebbe a prescindere dalla dubbia - compatibilità di tale conclusione con la garanzia del doppio grado di giudizio - una valutazione di merito alla luce dei parametri di cui all'art. 5 che non è consentita in sede di legittimità. 12. A quanto detto consegue, conclusivamente, l' annullamento senza rinvio della sentenza impugnata avuto riguardo alla intervenuta depenalizzazione dell'art. 635 c.p., ex art. 1 decreto legislativo n. 7/16, con revoca delle statuizioni civili cui potrà seguire, per effetto dell'esercizio della corrispondente azione risarcitoria davanti al giudice civile competente per valore, il giudizio civile per l'accertamento dell'illecito depenalizzato, l'irrogazione della sanzione pecuniaria ed il risarcimento del danno.
P.Q.M.
5 劝 Annulla senza rinvio la sentenza reato. Così deciso il 10 giugno 2016 Il consigliere estensore Lucia Aielli Aucia tielli impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come presidente Giacomo Furnu pieces Time DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 22 GIU. 2016 IL CANCELLIERE E R Claudia PianelliEith P U S N E O J 6