Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2016, n. 26091
CASS
Sentenza 10 giugno 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di giudizio di cassazione, l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, determina la revoca delle statuizioni civili, cui potrà seguire, per effetto della eventuale azione risarcitoria davanti al giudice civile competente per valore, il giudizio civile per l'accertamento dell'illecito depenalizzato, l'irrogazione della sanzione pecuniaria ed il risarcimento del danno.

Commentari2

  • 1Art. 673 - Revoca della sentenza per abolizione del reato
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Danneggiamento di auto con antifurto o video è reato? (Cass. 51622/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 giugno 2021

    Nel caso di veicoli lasciati incustoditi non basta ad escludere la aggravante dell'esposizione alla pubblica fede un qualsiasi ostacolo frapposto alla sottrazione, ma occorre che l'ostacolo sia tale da affermare la non omissione della custodia e la difficoltà dell'intervento di terzi, per modo che il ladro non possa superare l'ostacolo senza dare l'allarme; onde ricorre l'aggravante nel caso di furto di automobile lasciata incustodita nella pubblica via, non avendo rilievo l'uso di congegni antifurto, sia perche le esigenze del traffico attuale hanno fatto sorgere la consuetudine di lasciare incustodito in luoghi pubblici il predetto mezzo di locomozione, sia perche l'ingegnosità dei …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2016, n. 26091
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26091
Data del deposito : 10 giugno 2016

Testo completo