Sentenza 9 giugno 2016
Massime • 1
In caso di impugnazione di sentenza di condanna relativa ad una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.7, il giudice dichiara che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, senza poter decidere in merito alle collegate statuizioni civili che, pertanto, devono essere revocate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2016, n. 26071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26071 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2016 |
Testo completo
2607 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1598 Dott. MATILDE CAMMINO DOMENICO GALLO - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE N. 27020/2015 Dott. MARGHERITA TADDEI - Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE Rel. Dott. VINCENZO TUTINELLI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI IA N. IL 31/08/1944 ZZ ER N. IL 11/06/1945 avverso la sentenza n. 8013/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 20/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO TUTINELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enries DELEHAYE che ha concluso per l'ine m b t du nest chUdito, per la parte civile, l'Avv Vincent AcUNTO du Ford. Nafel. In concluso per le conform ale sentent mifigent dif.henol conclusion. L ust oper Udit i difensor Avv. Autonio IA Convo del Por d. Mayal ch h In conclude for l'accosement du matin d- neass e per l reve d e state n eie. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 20 maggio 2014 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna già pronunciato dal Tribunale di Napoli-sezione distaccata di Ischia in data 21 dicembre 2007 condannando SI IA e ZZ FE alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento non aggravato. In particolare, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli imputati in quanto tardivo.
2. Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione gli imputati lamentando: Violazione di legge relativamente all'erroneo calcolo dei termini per • impugnare la sentenza di primo grado che ha determinato una erronea pronuncia di inammissibilità dell'appello; violazione di legge e contraddittoria motivazione in relazione la dichiarazione di penale responsabilità in difetto di una prova certa e per violazione dei parametri di cui all'articolo 530 secondo comma del codice di procedura penale;
erronea valutazione sproporzionata quantificazione da parte del . giudice monocratico del danno;
prescrizione del reato.
3. Con memoria depositata il 25/5/2016, la parte civile ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 4. Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto la sentenza di primo grado risulta essere stata pronunciata il 21/12/2007 e depositata il 22 dicembre 2007. Ne consegue che il termine per impugnare in difetto di preventiva comunicazione - decorreva dalla scadenza dal termine di legge per il depósito della sentenza e non dal giorno in cui la sentenza è stata materialmente depositata, non essendo altrimenti possibile alla parte avere conoscenza del deposito medesimo.
5. Pur in assenza di specifica deduzione dell'imputato, occorre inoltre rilevare d'ufficio che il delitto di danneggiamento semplice cui all'art. 635 cod. pen. è stato abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n.
7. La sopravvenuta abrogatio criminis impone il proscioglimento dell'imputato, limitatamente a tale reato.
6. La difesa dell'imputato in udienza ha chiesto disporsi la revoca delle statuizioni civili in conseguenza dell'intervenuta abrogazione del reato. Sul punto deve osservarsi quanto segue. Come già osservato da questa Corte (Sez. 5, 23 marzo 2016 n. 21721), in G via di principio, a fronte del formarsi di un giudicato, la revoca della sentenza di 2 condanna per abolitio criminis ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., non comporta il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata. Ed infatti la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 273 del 2002 aveva affermato che la formula assolutoria adottata a seguito della sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice "non è fra quelle alle quali l'art. 652 cod. proc. pen. attribuisce efficacia nel giudizio civile"; sulla scia di detta pronuncia si è poi posta la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 4266 del 20/12/2005, Colacito, Rv. 233598; Sez. 5, sentenza n. 28701 del 24/05/2005, P.G. in proc. Romiti ed altri, Rv. 231866; Sez. 6, sentenza n. 2521 del 21/01/1992, Dalla Bona, Rv. 190006). A fondamento dell'illustrato principio viene osservato che l'abrogazione della norma penale in presenza di una condanna irrevocabile comporta la revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione limitatamente ai capi penali e non anche a quelli civili, la cui esecuzione ha comunque luogo secondo le norme del codice di procedura civile: sicché se vi è stata costituzione di parte civile, con conseguente condanna al risarcimento dei danni a carico dell'imputato o del responsabile civile, questa statuizione resta ferma. Infatti, se l'art. 2 cod. pen. disciplina espressamente la sola cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna, ne deriva, attraverso un'argomentazione a contrario, che le obbligazioni civili derivanti dal reato abrogato non cessano, in quanto per il diritto del danneggiato al risarcimento dei danni trovano applicazione i principi generali sulla successione delle leggi stabiliti dall'art. 11 preleggi, piuttosto che quelli contenuti nel citato art. 2 cod. pen. Tuttavia detti principi trovano un limite applicativo nei casi in cui l'abolitio criminis sia intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in ragione del combinato disposto degli artt. 185 cod. pen., 74 e 538 cod. proc. pen., considerato che nel giudizio di impugnazione, venendo meno la possibilità di una pronunzia definitiva di condanna agli effetti penali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, viene meno anche il primo presupposto dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria per cui è concesso l'esercizio nel processo penale dell'azione civile, con la conseguenza che, nel giudizio di legittimità, dovrebbero essere revocate le statuizioni civili adottate in quelli di merito. Dette conclusioni non possono ritenersi contraddette dal fatto che al giudice dell'appello e a quello di legittimità sia attribuito il potere di decidere l'impugnazione ai soli fini civili in caso di estinzione del reato per amnistia o 6 3 prescrizione, come previsto dagli artt. 576 e 578 cod. proc. pen., trattandosi di norme che costituiscono una vera e propria eccezione alla regola, per cui la carenza di analoga previsione anche per il caso dell'abrogatio cum abolitio sembra confermare proprio il principio generale secondo cui in tal caso viene meno anche il primo presupposto dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria per cui è concesso l'esercizio nel processo penale dell'azione civile, con la conseguenza che al giudice di legittimità non è consentito esaminare il ricorso ai limitati fini di una loro eventuale conferma. Inoltre, mentre l'art. 9 del D. Lgs. n. 8/2016 contiene ulteriori disposizioni transitorie al fine di disciplinare, nell'ipotesi che la depenalizzazione sia sopravvenuta nel corso del procedimento penale, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e la sorte delle statuizioni civili già adottate - prevedendo che se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili>> evocando una modalità procedimentale analoga a quella di cui all'art. 578 cod. proc. pen., detta disposizione non è stata riprodotta anche nel D. Lgs. n. 7/2016. Si ritiene che il significato di tale scelta non possa che essere interpretato alla luce del canone dell'ubi voluit dixit, apparendo del tutto non sostenibile la tesi opposta di una lacuna involontaria da parte del legislatore delegato, attesa la contestualità nell'adozione dei testi normativi. Né, infine, le dette conclusioni possono apparire in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che la Corte Costituzionale ha ripetutamente sottolineato "come A l'inserimento dell'azione civile nel processo penale pone in essere una situazione in linea di principio differente rispetto a quella determinata dall'esercizio dell'azione civile nel processo civile [.], e ciò in quanto tale azione assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi" (sentenza n. 353 del 1994; in senso analogo, sentenze n. 217 del 2009 e n. 443 del 1990; ordinanze n. 424 del 1998 e n. 185 del 1994). Ne deriva, quindi, che nelle diverse soluzioni adottate dal legislatore delegato non potrebbe scorgersi alcun profilo di irrazionalità, stante la preminenza delle predette esigenze rispetto a 4 quelle collegate alla risoluzione delle liti civili (ordinanza n. 115 del 1992) e considerato che si discute di "condizionamenti giustificati dal fatto che oggetto dell'azione penale è l'accertamento della responsabilità dell'imputato" (sentenza n. 532 del 1995). Di conseguenza, una volta che il danneggiato, "previa valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella opzione concessagli", scelga di esercitare l'azione civile nel processo penale, anziché nella sede propria, "non è dato sfuggire agli effetti che da tale inserimento conseguono", nei termini dianzi evidenziati (sentenza n. 94 del 1996, ordinanza n. 424 del 1998). D'altra parte è reiterato, nella giurisprudenza costituzionale, il rilievo per cui "l'assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile", essendo "prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo" (sentenza n. 168 del 2006; in senso analogo, sentenza n. 23 del 2015). In questa cornice, l'eventuale impossibilità, per il danneggiato, di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, prima ancora, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile, di modo che ogni separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale, giacché la configurazione di quest'ultima, in vista delle esigenze proprie del processo penale, è affidata al legislatore (sentenze n. 168 del 2006, 2 n. 433 del 1997 e n. 192 del 1991; ordinanza n. 124 del 1999). Sulla scorta di tali consolidate affermazioni di principio, il giudice delle leggi ha avuto di recente modo di ribadire (Corte Cost. n. 12 del 2016) la legittimità della scelta di non mantenere la competenza del giudice penale a pronunciare sulle pretese civilistiche anche quando l'affermazione della responsabilità non abbia luogo, giacché tale esito è ben noto al danneggiato nel momento in cui sceglie se esercitare l'azione di danno nella sede sua propria, o inserirla nel processo penale;
scelta che il vigente sistema processuale gli consente senza limitazioni di sorta e, in particolare, senza la remora legata alla sospensione obbligatoria del processo civile in pendenza del processo penale sul medesimo fatto, già stabilita dal codice di procedura penale abrogato. Secondo la Corte, pertanto, "l'impossibilità di ottenere una decisione sulla domanda risarcitoria laddove il processo penale si concluda con una sentenza di proscioglimento per qualunque causa (salvo che nei limitati casi previsti dall'art. 578 cod. proc. pen.) costituisce, dunque, uno degli elementi dei quali il danneggiato deve tener conto nel quadro della valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle due alternative che gli sono offerte". Deve, quindi, conclusivamente ritenersi che G 5 l'assenza di una disposizione transitoria analoga a quella indicata dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 8 del 2016 deve far propendere per la soluzione secondo cui costituisce onere della parte offesa quello di promuovere eventuale azione davanti al giudice civile, competente anche per l'irrogazione per la delle sanzioni pecuniarie civili;
la parallela regola individuata depenalizzazione, pertanto, deve essere ritenuta un'eccezione, nominativamente prevista, come nel caso dell'art. 578 cod. proc. pen., alla disciplina generale di cui all'art. 538 cod. proc. pen., secondo cui il giudice penale decide anche sulla responsabilità civile solo quando pronuncia sentenza di condanna, e come tale non suscettibile di applicazione analogica. Sotto altro profilo, va infine considerato che l'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. prevede il potere - dovere del giudice di applicare le cd. sanzioni pecuniarie civili ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, con la conseguenza che l'applicazione analogica dell'art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 8 del 2016 anche nei procedimenti aventi ad oggetto reati abrogati dal D. Lgs. n. 7, imporrebbe alla A Corte di Cassazione, quale giudice dell'impugnazione, di compiere valutazioni di merito, alla stregua dei criteri di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 7, ovvero di provvedere alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie;
il che, evidentemente, non appare affatto in linea con la struttura del giudizio di legittimità. Ne deriva, conclusivamente, che la soluzione da adottare, considerato il silenzio del legislatore, appare quella della generale caducazione delle statuizioni civilistiche per effetto dell'abrogazione del reato oggetto del procedimento.
7. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Il disposto annullamento
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. Vincenzo Tutinelli) (dott.ssa Matilde Cammino) نفس DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 22 GIU. 2016 IL CANCELLIERE M E R Claudia Pianelli P U S 6